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Document 62014CJ0520

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 maggio 2016.
    Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 9, paragrafo 1 – Soggetti passivi – Attività economiche – Nozione – Trasporto scolastico.
    Causa C-520/14.

    Court reports – general

    Causa C‑520/14

    Gemeente Borsele

    contro

    Staatssecretaris van Financiën

    e

    Staatssecretaris van Financiën

    contro

    Gemeente Borsele

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

    «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 9, paragrafo 1 — Soggetti passivi — Attività economiche — Nozione — Trasporto scolastico»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 maggio 2016

    Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economiche ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 – Trasporto scolastico fornito da un ente territoriale – Divario tra i costi di funzionamento e gli importi percepiti come corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico che indica la sussistenza di un canone piuttosto che di una retribuzione vera e propria – Insussistenza di un nesso diretto fra il servizio fornito e il il controvalore percepito – Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, § 1, lettera c), e 9, § 1]

    L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un ente territoriale, che fornisce un servizio di trasporto scolastico, non esercita un’attività economica e non ha quindi la qualità di soggetto passivo nel caso in cui il comune recupera attraverso i contributi che riceve soltanto una minima parte dei costi sostenuti. Infatti, i contributi in questione nel procedimento principale non sono dovuti da tutti gli utilizzatori e sono stati versati unicamente da un terzo di essi, di modo che ammontano soltanto al 3% del totale dei costi di trasporto, mentre il saldo è finanziato con fondi pubblici. Uno scarto del genere tra i costi di funzionamento e gli importi percepiti come corrispettivo per i servizi offerti è tale da suggerire che il contributo a carico dei genitori debba essere assimilato a un canone piuttosto che ad una retribuzione vera e propria.

    Risulta da una siffatta asimmetria l’assenza di un nesso concreto tra la somma pagata e la prestazione di servizi fornita. Pertanto, il nesso tra i servizi di trasporto forniti da detto comune e il controvalore che i genitori devono pagare non risulta avere quel carattere diretto che è necessario perché tale controvalore possa essere considerato la retribuzione di detti servizi e perché questi ultimi costituiscano attività economiche ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112.

    (v. punti 33, 34, 36 e dispositivo)

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