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Document 62014CJ0505

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 novembre 2015.
Klausner Holz Niedersachsen GmbH contro Land Nordrhein-Westfalen.
Rinvio pregiudiziale – Articoli 107 TFUE e 108 TFUE – Aiuti di Stato – Aiuto concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Decisione di un giudice di uno Stato membro che dichiara la validità del contratto con cui tale aiuto è concesso – Autorità di cosa giudicata – Interpretazione conforme – Principio di effettività.
Causa C-505/14.

Court reports – general

Causa C‑505/14

Klausner Holz Niedersachsen GmbH

contro

Land Nordrhein-Westfalen

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Münster)

«Rinvio pregiudiziale — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Aiuti di Stato — Aiuto concesso in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Decisione di un giudice di uno Stato membro che dichiara la validità del contratto con cui tale aiuto è concesso — Autorità di cosa giudicata — Interpretazione conforme — Principio di effettività»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 novembre 2015

  1. Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Tutela dei diritti dei singoli in caso di attuazione del progetto di aiuto prima della decisione della Commissione — Obbligo dei giudici nazionali di trarre, conformemente al diritto nazionale, tutte le conseguenze di un’eventuale violazione del diritto dell’Unione — Possibilità di sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi, di ingiungere il recupero degli importi già versati e di disporre provvedimenti provvisori — Concessione di provvedimenti provvisori

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 108, §§ 2 e 3, TFUE)

  2. Aiuti concessi dagli Stati — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Norma di diritto nazionale intesa a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata che impedisce al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE — Obblighi e poteri del giudice nazionale — Interpretazione conforme al diritto dell’Unione della normativa nazionale — Portata

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 108, §§ 2 e 3, TFUE)

  3. Stati membri — Obblighi — Autorità di cosa giudicata — Principi di equivalenza e di effettività — Giudice nazionale che non può trarre le conseguenze di una violazione del diritto dell’Unione a causa di una decisione giurisdizionale definitiva emessa in una controversia avente un diverso oggetto — Incompatibilità con il principio di effettività

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 108, §§ 2 e 3, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 18‑26)

  2.  Il principio d’interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultimo.

    Nel caso in cui un giudice nazionale rilevi che contratti conclusi tra un ente pubblico e un’impresa privata configurano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, cui è stata data attuazione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, ma ritenga di non poter adempiere il proprio obbligo di trarre tutte le conseguenze di questa violazione, a causa del giudicato formatosi per effetto di una decisione giurisdizionale nazionale che ha dichiarato validi tali contratti senza tuttavia averne esaminato l’eventuale carattere di aiuti di Stato, spetta al suddetto giudice valutare la possibilità di disporre una misura quale la sospensione temporanea dei contratti di cui trattasi fino all’adozione della decisione della Commissione che chiude il procedimento, il che potrebbe consentire a tale giudice di rispettare i propri obblighi ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE senza tuttavia pronunciarsi sulla validità dei contratti di cui trattasi.

    Peraltro, una sentenza è rivestita dell’autorità di cosa giudicata sostanziale soltanto nel caso in cui vi sia stata una pronuncia sulla pretesa azionata nella domanda giudiziale o in una domanda riconvenzionale. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se un tale limite, espressamente indicato nel suo diritto nazionale, non lo autorizzi a interpretare tale diritto nel senso che, laddove sia invocata una violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, l’autorità di giudicato si estende soltanto alle pretese giuridiche sulle quali il giudice ha statuito e non osta pertanto a una pronuncia giudiziale, nell’ambito di un’ulteriore controversia, sulle questioni di diritto su cui tale decisione definitiva non si è pronunciata. Infatti, una sospensione temporanea dei contratti in questione o un’interpretazione del diritto nazionale in un modo che contribuisca all’attuazione del diritto dell’Unione non comporterebbero la conseguenza di rimettere in discussione l’autorità di cosa definitivamente giudicata.

    (v. punti 27, 34‑37)

  3.  In assenza di una normativa dell’Unione in materia, le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tuttavia, esse non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni simili di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività).

    Per quanto riguarda, in particolare, il principio di effettività, qualora un’interpretazione del diritto nazionale possa comportare la conseguenza di attribuire a una decisione di un giudice nazionale effetti che osterebbero all’applicazione del diritto dell’Unione, in quanto essa renderebbe impossibile l’obbligo gravante sui giudici nazionali di garantire il rispetto dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, e in quanto ne deriverebbe che sia le autorità statali sia i beneficiari di un aiuto di Stato potrebbero aggirare il divieto di cui a tale disposizione, ottenendo, senza invocare il diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato, una sentenza dichiarativa il cui effetto consentirebbe loro, in definitiva, di continuare ad attuare l’aiuto in questione per diversi anni, si deve concludere che una norma nazionale la quale impedisca al giudice nazionale di trarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, passata in giudicato, emessa con riferimento a una controversia che non ha lo stesso oggetto e che non ha riguardato il carattere di aiuto di Stato dei contratti di cui trattasi, deve essere considerata incompatibile con il principio di effettività. Infatti, un ostacolo di tale portata all’applicazione effettiva del diritto dell’Unione e, in particolare, delle norme in materia di controllo degli aiuti di Stato non può essere ragionevolmente giustificato dal principio della certezza del diritto.

    Pertanto, il diritto dell’Unione osta, in circostanze siffatte, a che l’applicazione di una norma di diritto nazionale volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata impedisca al giudice nazionale, il quale abbia rilevato che i contratti, stipulati tra un’autorità pubblica e un’impresa privata, oggetto della controversia sottopostagli costituiscono un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, di trarre tutte le conseguenze di questa violazione a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, divenuta definitiva, con cui, senza esaminare se tali contratti istituiscano un aiuto di Stato, è stata dichiarata la loro permanenza in vigore.

    (v. punti 40, 42, 43, 45, 46 e dispositivo)

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