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Document 62014CJ0472

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 marzo 2016.
    Canadian Oil Company Sweden AB e Anders Rantén contro Riksåklagaren.
    Rinvio pregiudiziale – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Estensione del settore armonizzato – Registrazione delle sostanze presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prima dell’immissione sul mercato – Articolo 5 – Registro nazionale dei prodotti chimici – Obbligo di notifica ai fini della registrazione – Compatibilità con il regolamento REACH – Articoli 34 TFUE e 36 TFUE – Restrizione quantitativa all’importazione.
    Causa C-472/14.

    Court reports – general

    Causa C‑472/14

    Canadian Oil Company Sweden AB

    e

    Anders Rantén

    contro

    Riksåklagaren

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen)

    «Rinvio pregiudiziale — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Estensione del settore armonizzato — Registrazione delle sostanze presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prima dell’immissione sul mercato — Articolo 5 — Registro nazionale dei prodotti chimici — Obbligo di notifica ai fini della registrazione — Compatibilità con il regolamento REACH — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Restrizione quantitativa all’importazione»

    Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 marzo 2016

    1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obbligo di registrazione presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Normativa nazionale che prevede un obbligo parallelo di registrazione dei prodotti chimici fabbricati o importati in uno Stato membro a titolo commerciale – Ammissibilità – Presupposti

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, come modificato dal regolamento n. 552/2009)

    2. Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative – Misure di effetto equivalente – Normativa nazionale che prevede un obbligo di registrazione dei prodotti chimici fabbricati o importati nello Stato membro interessato a titolo commerciale – Inammissibilità – Giustificazione – Protezione della salute umana e dell’ambiente – Compatibilità con il regolamento REACH – Ammissibilità

      (Artt. 34 TFUE e 36 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, come modificato dal regolamento n. 552/2009)

    1.  Il regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), nella versione di cui al regolamento n. 552/2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa nazionale obblighi un importatore di prodotti chimici a registrare tali prodotti presso l’autorità nazionale competente, laddove il medesimo importatore è già tenuto ad un obbligo di registrazione degli stessi prodotti presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del citato regolamento, a condizione che detta registrazione presso l’autorità nazionale competente non configuri un prerequisito rispetto all’immissione sul mercato dei prodotti in parola, che verta su informazioni diverse da quelle richieste dal predetto regolamento e che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi da esso perseguiti, in particolare quelli di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nonché la libera circolazione di simili sostanze nel mercato interno, segnatamente mediante l’instaurazione di un sistema di controlli della gestione sicura di siffatti prodotti nello Stato membro interessato e la valutazione di tale gestione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

      Infatti, l’armonizzazione operata dalle disposizioni del regolamento n. 1907/2006 relative all’obbligo di notifica e di registrazione delle sostanze chimiche, per ampio che esso sia al fine di instaurare un sistema integrato di controllo di tali sostanze sul territorio dell’Unione così da garantirne una gestione sicura, non è atta ad escludere un’altra registrazione, come quella che mira sostanzialmente a consentire alle autorità nazionali di disporre di una banca dati necessaria alla vigilanza sui prodotti chimici nel territorio dello Stato membro interessato e che contribuisce, segnatamente, alla messa in atto di un sistema di controlli di tale gestione nello Stato membro interessato e alla valutazione di detta gestione, in particolare, al fine di proporne tutti gli opportuni miglioramenti a livello dell’Unione.

      (v. punti 34, 38, 41, dispositivo 1)

    2.  Le disposizioni combinate degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretate nel senso che esse non ostano all’obbligo di notifica e di registrazione dei prodotti chimici, previsto da una normativa nazionale, che richiede informazioni vertenti principalmente sulle quantità delle sostanze e dei preparati presenti nel territorio dello Stato membro interessato, sulla loro localizzazione nell’ambito di tale territorio, sui loro settori specifici di utilizzo e sugli operatori interessati.

      Infatti, se l’obbligatorietà della registrazione dell’importazione dei prodotti chimici presso l’autorità nazionale competente costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE, una registrazione che persegua un obiettivo connesso a quello del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, è atta a giustificare eventuali ostacoli alla libera circolazione delle merci. Lo stesso vale allorché la registrazione prescritta dalla normativa nazionale mira a ottenere dati che, da un lato, sono essenzialmente complementari rispetto a quelli che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1907/2006 e che, dall’altro, contribuiscono segnatamente all’instaurazione del sistema di controlli di una gestione sicura dei prodotti chimici perseguita da tale regolamento e alla valutazione di detta gestione al fine, in particolare, di proporne tutti gli opportuni miglioramenti a livello dell’Unione.

      (v. punti 37, 44, 46, 48, dispositivo 2)

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