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Document 62014CJ0427

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2015.
Valsts ieņēmumu dienests contro «Veloserviss» SIA.
Rinvio pregiudiziale – Codice doganale comunitario – Controllo a posteriori delle dichiarazioni – Principio della tutela del legittimo affidamento – Limitazione, nel diritto nazionale, del riesame dei risultati di un controllo a posteriori – Possibilità – Decisione relativa al primo controllo a posteriori – Informazioni inesatte o incomplete ignote alla data della decisione.
Causa C-427/14.

Court reports – general

Causa C‑427/14

Valsts ieņēmumu dienests

contro

«Veloserviss» SIA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments)

«Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Controllo a posteriori delle dichiarazioni — Principio della tutela del legittimo affidamento — Limitazione, nel diritto nazionale, del riesame dei risultati di un controllo a posteriori — Possibilità — Decisione relativa al primo controllo a posteriori — Informazioni inesatte o incomplete ignote alla data della decisione»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 dicembre 2015

  1. Unione doganale — Dichiarazioni in dogana — Controllo a posteriori — Normativa nazionale che limita il riesame dei risultati di un controllo a posteriori nei tre anni successivi alla data in cui è sorta l’obbligazione doganale — Inammissibilità — Violazione del principio della certezza del diritto a causa della possibilità di effettuare detto controllo entro tale termine — Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, artt. 78, § 3 e 221, § 4)

  2. Risorse proprie dell’Unione europea — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione — Condizioni per la mancata contabilizzazione dei dazi all’importazione di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92 — Errore delle autorità competenti — Requisito del comportamento attivo

    [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, art. 220, § 2, b)]

  1.  L’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che limiti la possibilità per le autorità doganali di reiterare una revisione o un controllo a posteriori e di trarne le conseguenze fissando una nuova obbligazione doganale, allorché tale limitazione si riferisce a un periodo di tre anni dalla data in cui è sorta la prima obbligazione doganale, circostanza la cui verifica compete al giudice nazionale.

    Infatti, dal momento che, alla scadenza del termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale, non è più possibile comunicare una nuova obbligazione doganale e trarre così le conseguenze da una revisione o da controlli a posteriori secondo l’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale, non si può impedire agli Stati membri, alla luce del principio della certezza del diritto, di limitare il ricorso alla procedura di revisione che detto articolo prevede dopo che sono decorsi tre anni dalla data in cui è sorta la prima obbligazione doganale, in particolare subordinando la suddetta revisione a un tale termine di prescrizione. Per contro, nel corso di questi tre anni, la normativa nazionale di uno Stato membro deve consentire alle autorità doganali di adottare nuovamente una misura per ridefinire la situazione a seguito di una revisione o di un controllo a posteriori conformemente all’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale, in particolare modificando l’obbligazione doganale. Inoltre, l’adozione di tale misura deve essere possibile anche una volta trascorso tale periodo, qualora un’obbligazione doganale, ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 4, di detto codice, sorga a seguito di un atto che era, alla data in cui è stato commesso, perseguibile penalmente, circostanza la cui verifica compete al giudice nazionale.

    Peraltro, il principio della tutela del legittimo affidamento non osta a che le autorità doganali procedano a revisioni o a ulteriori controlli a posteriori e ne traggono le conseguenze ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, del codice doganale. Infatti, durante il periodo di tre anni dalla data in cui è sorta la prima obbligazione doganale, un debitore deve, in quanto operatore economico, accettare il rischio che le autorità doganali rivedano la decisione relativa all’obbligazione doganale tenendo conto dei nuovi elementi di cui eventualmente dispongono a seguito di controlli e adottare i provvedimenti necessari per premunirsi contro tale rischio.

    (v. punti 36, 37, 41, 4246 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 43, 44)

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