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Document 62014CJ0421

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017.
Banco Primus SA contro Jesús Gutiérrez García.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Clausole abusive – Contratti di mutuo ipotecario – Procedimento di esecuzione su un bene ipotecato – Termine di decadenza – Compito dei giudici nazionali – Autorità di cosa giudicata.
Causa C-421/14.

Court reports – general

Causa C‑421/14

Banco Primus SA

contro

Jesús Gutiérrez García

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Clausole abusive – Contratti di mutuo ipotecario – Procedimento di esecuzione su un bene ipotecato – Termine di decadenza – Compito dei giudici nazionali – Autorità di cosa giudicata»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017

  1. Questioni pregiudiziali–Competenza della Corte–Limiti–Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile–Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale–Incompetenza della Corte

    (Art. 267 TFUE)

  2. Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Obiettivo

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

  3. Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Obbligo per il giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto sottoposto alla sua valutazione–Portata

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

  4. Procedimento giurisdizionale–Autorità di cosa giudicata–Portata

  5. Diritto dell’Unione europea–Principi–Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva–Portata–Diritto d’accesso a più gradi di giudizio–Insussistenza

  6. Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Procedimento di esecuzione ipotecaria–Procedimento in corso alla data di adozione di una disposizione nazionale transitoria che prevede un termine di decadenza per proporre opposizione all’esecuzione forzata–Termine decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione della normativa–Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6 e 7)

  7. Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Procedimento di esecuzione ipotecaria–Assenza della facoltà per il giudice nazionale di riesaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto di mutuo che è già stato oggetto di una decisione munita di autorità di cosa giudicata–Ammissibilità–Limiti

    (Direttiva del Consiglio 93/13)

  8. Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3–Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale–Criteri

    (Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3, §§ 1 e 4)

  9. Tutela dei consumatori–Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori–Direttiva 93/13–Constatazione del carattere abusivo di una clausola–Portata–Obbligo in capo al giudice nazionale di trarre d’ufficio tutte le conseguenze derivanti da tale accertamento–Professionista che non ha applicato la clausola di cui trattasi e che ha agito conformemente al diritto nazionale–Irrilevanza

    (Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3, § 1, e 7)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 29, 30, 33, 56)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 40, 41, 51)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 43, 51)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 46)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 48)

  6.  Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale, come la quarta disposizione transitoria della Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge 1/2013, relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale) del 14 maggio 2013, che subordina l’esercizio da parte dei consumatori, nei confronti dei quali è stato avviato ma non concluso un procedimento di esecuzione ipotecaria prima della data di entrata in vigore della legge che contiene detta disposizione, del loro diritto di proporre opposizione a tale procedimento sul fondamento dell’asserita abusività delle clausole contrattuali, a un termine di decadenza di un mese, calcolato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di tale legge.

    (v. punto 54, dispositivo 1)

  7.  La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che non osta a una norma nazionale, come quella risultante dall’articolo 207 della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, (legge 1/2000 relativa al codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000, come modificata dalla Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge 1/2013, relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale), del 14 maggio 2013, poi dal Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (decreto legge 7/2013, recante misure urgenti di natura tributaria e di bilancio e che promuove la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione), del 28 giugno 2013 e successivamente dal Real Decreto ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (decreto legge 11/2014, recante misure urgenti in materia fallimentare), del 5 settembre 2014, che vieta al giudice nazionale di riesaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto, qualora sia stato già statuito sulla legittimità di tutte le clausole di tale contratto alla luce di detta direttiva con una decisione munita di autorità di cosa giudicata.

    Per contro, in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia ancora stata esaminata nell’ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto controverso terminato con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante un’opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d’ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l’eventuale abusività di tali clausole.

    (v. punti 49, 52, 54, dispositivo 2)

  8.  L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che:

    l’esame dell’eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore implica stabilire se essa determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali. Tale esame deve essere effettuato alla luce delle norme nazionali che trovano applicazione in mancanza di accordo tra le parti, degli strumenti di cui il consumatore dispone, in forza della normativa nazionale, per far cessare l’utilizzo di questo tipo di clausole, della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione;

    qualora il giudice del rinvio ritenga che una clausola contrattuale relativa al metodo di calcolo degli interessi ordinari, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, spetta ad esso esaminare se tale clausola sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva. Nell’ambito di tale esame, spetta, in particolare, a detto giudice confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto da tale clausola e l’importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d’interesse legale nonché i tassi d’interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato; e

    per quanto riguarda la valutazione da parte di un giudice nazionale dell’eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla risoluzione anticipata a causa di inadempimenti da parte del debitore dei propri obblighi per un periodo limitato, spetta a tale giudice esaminare se la facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda dall’inadempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell’importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza di disposizioni contrattuali specifiche e se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore che subisce l’applicazione di una siffatta clausola di ovviare agli effetti di tale esigibilità del mutuo.

    (v. punti 64‑67, dispositivo 3)

  9.  La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a un’interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale disciplinante le clausole di risoluzione anticipata dei contratti di mutuo, come l’articolo 693, paragrafo 2, della legge 1/2000, come modificata dal decreto legge 7/2013, che vieta al giudice nazionale, il quale abbia accertato il carattere abusivo di una siffatta clausola contrattuale, di dichiararla nulla e di disapplicarla quando, in concreto, il professionista non l’ha applicata, ma ha rispettato le condizioni previste da tale disposizione di diritto nazionale.

    Pertanto, e al fine di garantire l’effetto dissuasivo dell’articolo 7 della direttiva 93/13, le prerogative del giudice nazionale che constata l’esistenza di una clausola abusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, non possono dipendere dall’applicazione o meno di tale clausola in concreto. Così, la Corte ha dichiarato che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che, qualora il giudice nazionale abbia constatato il carattere «abusivo», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, di una clausola di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, la circostanza che tale clausola non sia stata eseguita non può, di per sé, costituire un ostacolo a che il giudice nazionale tragga tutte le conseguenze dal carattere abusivo di detta clausola (v., in tal senso, ordinanza dell’11 giugno 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C – 602/13, non pubblicata, EU:C:2015:397, punti 5054).

    (v. punti 73, 75, dispositivo 4)

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