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Document 62014CJ0417

    Réexamen Missir Mamachi di Lusignano / Commissione

    Causa C‑417/14 RX-II

    Livio Missir Mamachi di Lusignano

    contro

    Commissione europea

    «Riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) — Funzione pubblica — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea fondata sull’inadempimento, da parte di un’istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari — Funzionario deceduto — Danno morale subito dal funzionario prima del suo decesso — Danni materiali e morali subiti dai familiari del funzionario — Competenza — Tribunale — Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea — Pregiudizio all’unità del diritto dell’Unione»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 settembre 2015

    1. Ricorsi dei funzionari — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Ricorso per risarcimento danni proposto dai familiari di un funzionario deceduto in qualità di persone cui si applica lo Statuto — Inclusione

      (Art. 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, artt. 73, 90 e 91)

    2. Ricorsi dei funzionari — Competenza estesa al merito — Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto — Nozione — Azione di responsabilità proposta dai familiari di un funzionario deceduto — Inclusione — Presupposto — Origine del ricorso nel rapporto di impiego che vincola il funzionario all’istituzione di cui trattasi

      (Artt. 270 TFUE e 340 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91, § 1)

    3. Riesame — Constatazione di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione — Introduzione, da parte del Tribunale, di una regola di competenza a suo favore idonea a comportare conseguenze sulla struttura dei gradi di giudizio della Corte di giustizia — Esistenza di un pregiudizio all’unità del diritto dell’Unione

      (Artt. 256 TFUE, 257 TFUE e 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 62 ter, comma 1, e allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, art. 91, § 1; decisione del Consiglio 2004/752)

    4. Riesame — Constatazione di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione — Conseguenze che devono esserne tratte — Annullamento della sentenza e rinvio della causa dinanzi al giudice dell’impugnazione

      (Statuto della Corte di giustizia, art. 62 ter)

    1.  Per quanto riguarda la competenza ratione personae del Tribunale della funzione pubblica, le disposizioni degli articoli 90, paragrafo 2, e 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, che fanno riferimento, in termini generali, a qualsiasi persona cui si applica lo statuto dei funzionari, non consentono, in quanto tali, di stabilire una distinzione a seconda che un ricorso sia proposto da un funzionario o da una qualsiasi altra persona cui si applica il suddetto Statuto. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica è competente ratione personae per conoscere non solo dei ricorsi proposti dai funzionari, ma anche di quelli proposti da qualsiasi altra persona cui si applica il suddetto Statuto.

      A tal proposito, l’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto dei funzionari menziona espressamente i discendenti nonché gli ascendenti del funzionario come persone idonee a beneficiare di una prestazione, in caso di decesso di quest’ultimo. Ne deriva che tanto il padre quanto i figli del funzionario deceduto sono persone cui si applica tale disposizione. Di conseguenza, il problema di sapere se il padre e i figli del funzionario deceduto dispongano effettivamente di un diritto alle prestazioni garantite dallo Statuto dei funzionari, in particolare quelle previste dall’articolo 73 di quest’ultimo, non può essere preso in considerazione al fine di determinare la competenza ratione personae del Tribunale della funzione pubblica sul fondamento dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari.

      (v. punti 33‑35)

    2.  Quanto al problema di sapere se la competenza ratione materiae del Tribunale della funzione pubblica si estenda ai ricorsi per risarcimento fondati su un inadempimento, da parte di un’istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei propri funzionari, tanto l’articolo 270 TFUE quanto l’articolo 91 dello Statuto dei funzionari, che menzionano qualsiasi controversia tra l’Unione e i suoi agenti, si astengono dal definire la natura del ricorso esperibile in caso di rigetto di un reclamo amministrativo. Pertanto, allorché una controversia riguarda la legittimità di un atto che arreca pregiudizio ad un ricorrente, ai sensi dell’articolo 90 di tale Statuto, il Tribunale della funzione pubblica è competente a conoscerne, quale che sia la natura del ricorso in questione.

      Allo stesso modo, il Tribunale della funzione pubblica è competente ratione materiae a pronunciarsi su un ricorso per risarcimento proposto da un funzionario nei confronti dell’istituzione presso cui presta servizio, allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione. Lo stesso vale per il ricorso per risarcimento proposto da qualsiasi persona, anche se non è un funzionario, cui si applica lo Statuto dei funzionari in ragione dei vincoli familiari che la legano a un funzionario, allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola tale funzionario all’istituzione di cui trattasi, alla luce del fatto che l’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91 dello Statuto dei funzionari, attribuisce al Tribunale della funzione pubblica la competenza per pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e qualsiasi persona cui si applica lo Statuto dei funzionari.

      Peraltro, il fatto che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione nei confronti dei familiari del funzionario cui si applica lo Statuto dei funzionari è soggetta alle condizioni di merito derivanti dall’articolo 340 TFUE, mentre la responsabilità nei confronti del funzionario obbedisce a regole particolari e speciali rispetto a tali condizioni, non può escludere a tal riguardo la competenza ratione materiae del Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari. Infatti, la competenza ratione materiae di tale giudice deriva dall’origine della controversia di cui trattasi e non dal fondamento giuridico su cui può basarsi il diritto al risarcimento.

      (v. punti 37, 41, 42, 49, 50)

    3.  Arreca pregiudizio all’unità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, una decisione del Tribunale che, da un lato, dichiara che il Tribunale della funzione pubblica è dotato solo di una competenza di eccezione nei confronti dei funzionari, e, dall’altro, rinvia dinanzi a se stesso un ricorso proposto dagli aventi causa di un funzionario, per poterne conoscere in quanto giudice di primo grado, privando così il Tribunale della funzione pubblica della sua competenza originaria e introducendo una regola di competenza a proprio vantaggio, il che è idoneo a comportare delle conseguenze sulla determinazione del giudice competente in materia di impugnazione e, pertanto, sulla struttura dei gradi di giudizio all’interno della Corte di giustizia.

      Infatti, il sistema giurisdizionale, come attualmente previsto dal Trattato FUE, dallo Statuto della Corte di giustizia e dalla decisione n. 2004/752, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, comporta un’esatta delimitazione delle rispettive competenze dei tre organi giurisdizionali della Corte di giustizia, vale a dire la Corte, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica, di modo che la competenza di uno di tali tre organi a statuire su un ricorso esclude necessariamente la competenza degli altri due. Le regole di competenza dei giudici dell’Unione così previste dal Trattato FUE come dallo Statuto della Corte di giustizia e dal suo allegato fanno parte del diritto primario e occupano una posizione centrale nell’ordinamento giuridico dell’Unione. L’osservanza di tali regole, al di là delle problematiche del solo contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, rappresenta un’esigenza fondamentale in tale ordinamento giuridico e una condizione indispensabile per garantire l’unità del diritto dell’Unione.

      (v. punti 54‑58)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 59‑61)

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    Causa C‑417/14 RX-II

    Livio Missir Mamachi di Lusignano

    contro

    Commissione europea

    «Riesame della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P, EU:T:2014:625) — Funzione pubblica — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea fondata sull’inadempimento, da parte di un’istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei suoi funzionari — Funzionario deceduto — Danno morale subito dal funzionario prima del suo decesso — Danni materiali e morali subiti dai familiari del funzionario — Competenza — Tribunale — Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea — Pregiudizio all’unità del diritto dell’Unione»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 settembre 2015

    1. Ricorsi dei funzionari – Competenza del Tribunale della funzione pubblica – Ricorso per risarcimento danni proposto dai familiari di un funzionario deceduto in qualità di persone cui si applica lo Statuto – Inclusione

      (Art. 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, artt. 73, 90 e 91)

    2. Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Controversie di carattere pecuniario ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto – Nozione – Azione di responsabilità proposta dai familiari di un funzionario deceduto – Inclusione – Presupposto – Origine del ricorso nel rapporto di impiego che vincola il funzionario all’istituzione di cui trattasi

      (Artt. 270 TFUE e 340 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91, § 1)

    3. Riesame – Constatazione di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione – Introduzione, da parte del Tribunale, di una regola di competenza a suo favore idonea a comportare conseguenze sulla struttura dei gradi di giudizio della Corte di giustizia – Esistenza di un pregiudizio all’unità del diritto dell’Unione

      (Artt. 256 TFUE, 257 TFUE e 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 62 ter, comma 1, e allegato I, art. 1; Statuto dei funzionari, art. 91, § 1; decisione del Consiglio 2004/752)

    4. Riesame – Constatazione di un pregiudizio all’unità o alla coerenza del diritto dell’Unione – Conseguenze che devono esserne tratte – Annullamento della sentenza e rinvio della causa dinanzi al giudice dell’impugnazione

      (Statuto della Corte di giustizia, art. 62 ter)

    1.  Per quanto riguarda la competenza ratione personae del Tribunale della funzione pubblica, le disposizioni degli articoli 90, paragrafo 2, e 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, che fanno riferimento, in termini generali, a qualsiasi persona cui si applica lo statuto dei funzionari, non consentono, in quanto tali, di stabilire una distinzione a seconda che un ricorso sia proposto da un funzionario o da una qualsiasi altra persona cui si applica il suddetto Statuto. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica è competente ratione personae per conoscere non solo dei ricorsi proposti dai funzionari, ma anche di quelli proposti da qualsiasi altra persona cui si applica il suddetto Statuto.

      A tal proposito, l’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto dei funzionari menziona espressamente i discendenti nonché gli ascendenti del funzionario come persone idonee a beneficiare di una prestazione, in caso di decesso di quest’ultimo. Ne deriva che tanto il padre quanto i figli del funzionario deceduto sono persone cui si applica tale disposizione. Di conseguenza, il problema di sapere se il padre e i figli del funzionario deceduto dispongano effettivamente di un diritto alle prestazioni garantite dallo Statuto dei funzionari, in particolare quelle previste dall’articolo 73 di quest’ultimo, non può essere preso in considerazione al fine di determinare la competenza ratione personae del Tribunale della funzione pubblica sul fondamento dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari.

      (v. punti 33‑35)

    2.  Quanto al problema di sapere se la competenza ratione materiae del Tribunale della funzione pubblica si estenda ai ricorsi per risarcimento fondati su un inadempimento, da parte di un’istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei propri funzionari, tanto l’articolo 270 TFUE quanto l’articolo 91 dello Statuto dei funzionari, che menzionano qualsiasi controversia tra l’Unione e i suoi agenti, si astengono dal definire la natura del ricorso esperibile in caso di rigetto di un reclamo amministrativo. Pertanto, allorché una controversia riguarda la legittimità di un atto che arreca pregiudizio ad un ricorrente, ai sensi dell’articolo 90 di tale Statuto, il Tribunale della funzione pubblica è competente a conoscerne, quale che sia la natura del ricorso in questione.

      Allo stesso modo, il Tribunale della funzione pubblica è competente ratione materiae a pronunciarsi su un ricorso per risarcimento proposto da un funzionario nei confronti dell’istituzione presso cui presta servizio, allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione. Lo stesso vale per il ricorso per risarcimento proposto da qualsiasi persona, anche se non è un funzionario, cui si applica lo Statuto dei funzionari in ragione dei vincoli familiari che la legano a un funzionario, allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola tale funzionario all’istituzione di cui trattasi, alla luce del fatto che l’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91 dello Statuto dei funzionari, attribuisce al Tribunale della funzione pubblica la competenza per pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e qualsiasi persona cui si applica lo Statuto dei funzionari.

      Peraltro, il fatto che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione nei confronti dei familiari del funzionario cui si applica lo Statuto dei funzionari è soggetta alle condizioni di merito derivanti dall’articolo 340 TFUE, mentre la responsabilità nei confronti del funzionario obbedisce a regole particolari e speciali rispetto a tali condizioni, non può escludere a tal riguardo la competenza ratione materiae del Tribunale della funzione pubblica in forza dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, in combinato disposto con l’articolo 270 TFUE e l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari. Infatti, la competenza ratione materiae di tale giudice deriva dall’origine della controversia di cui trattasi e non dal fondamento giuridico su cui può basarsi il diritto al risarcimento.

      (v. punti 37, 41, 42, 49, 50)

    3.  Arreca pregiudizio all’unità del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 62 ter, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, una decisione del Tribunale che, da un lato, dichiara che il Tribunale della funzione pubblica è dotato solo di una competenza di eccezione nei confronti dei funzionari, e, dall’altro, rinvia dinanzi a se stesso un ricorso proposto dagli aventi causa di un funzionario, per poterne conoscere in quanto giudice di primo grado, privando così il Tribunale della funzione pubblica della sua competenza originaria e introducendo una regola di competenza a proprio vantaggio, il che è idoneo a comportare delle conseguenze sulla determinazione del giudice competente in materia di impugnazione e, pertanto, sulla struttura dei gradi di giudizio all’interno della Corte di giustizia.

      Infatti, il sistema giurisdizionale, come attualmente previsto dal Trattato FUE, dallo Statuto della Corte di giustizia e dalla decisione n. 2004/752, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, comporta un’esatta delimitazione delle rispettive competenze dei tre organi giurisdizionali della Corte di giustizia, vale a dire la Corte, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica, di modo che la competenza di uno di tali tre organi a statuire su un ricorso esclude necessariamente la competenza degli altri due. Le regole di competenza dei giudici dell’Unione così previste dal Trattato FUE come dallo Statuto della Corte di giustizia e dal suo allegato fanno parte del diritto primario e occupano una posizione centrale nell’ordinamento giuridico dell’Unione. L’osservanza di tali regole, al di là delle problematiche del solo contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, rappresenta un’esigenza fondamentale in tale ordinamento giuridico e una condizione indispensabile per garantire l’unità del diritto dell’Unione.

      (v. punti 54‑58)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 59‑61)

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