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Document 62014CJ0410

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 giugno 2016.
Dr. Falk Pharma GmbH contro DAK-Gesundheit.
Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di “appalto pubblico” – Sistema di acquisto di beni che consiste nell’accettare come fornitore qualunque operatore economico che soddisfi condizioni predefinite – Fornitura di medicinali rimborsabili nell’ambito di un regime generale di previdenza sociale – Accordi conclusi tra una cassa di assicurazione malattia e tutti i fornitori di medicinali basati su un determinato principio attivo che accettano di fare uno sconto sul prezzo di vendita, a un tasso predeterminato – Legislazione che prevede, in linea di principio, la sostituzione di un medicinale rimborsabile commercializzato da un operatore che non ha concluso tale accordo con un medicinale dello stesso tipo commercializzato da un operatore che ha concluso tale accordo.
Causa C-410/14.

Court reports – general

Causa C‑410/14

Dr. Falk Pharma GmbH

contro

DAK-Gesundheit

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) — Nozione di “appalto pubblico” — Sistema di acquisto di beni che consiste nell’accettare come fornitore qualunque operatore economico che soddisfi condizioni predefinite — Fornitura di medicinali rimborsabili nell’ambito di un regime generale di previdenza sociale — Accordi conclusi tra una cassa di assicurazione malattia e tutti i fornitori di medicinali basati su un determinato principio attivo che accettano di fare uno sconto sul prezzo di vendita, a un tasso predeterminato — Legislazione che prevede, in linea di principio, la sostituzione di un medicinale rimborsabile commercializzato da un operatore che non ha concluso tale accordo con un medicinale dello stesso tipo commercializzato da un operatore che ha concluso tale accordo»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 giugno 2016

  1. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Appalto pubblico – Nozione – Sistema di acquisto di beni consistente nell’accettare come fornitore qualunque operatore economico che soddisfi condizioni predefinite – Esclusione

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 1, § 2, a)]

  2. Libera prestazione dei servizi – Appalti pubblici – Procedure di aggiudicazione di appalti non disciplinate o parzialmente disciplinate dalle direttive sugli appalti pubblici – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di rispettare le regole e i principi del Trattato – Obbligo di trasparenza – Obbligo di garantire una pubblicità adeguata – Portata

    (Artt. 18 TFUE, 49 TFUE, 53 TFUE e 56 TFUE)

  1.  L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva, un sistema di convenzioni attraverso il quale un ente pubblico intende acquistare beni sul mercato contrattando, per tutto il periodo di validità di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che si impegni a fornire i beni in questione a condizioni predefinite, senza operare alcuna scelta tra gli operatori interessati e permettendo a questi di aderire a detto sistema per tutto il periodo di validità dello stesso.

    Allorché un ente pubblico cerchi di concludere contratti di fornitura con tutti gli operatori economici desiderosi di fornire i prodotti in questione alle condizioni indicate da tale ente, infatti, la mancata designazione di un operatore economico a cui sia accordata l’esclusiva su un appalto fa sì che non sussista la necessità d’inquadrare l’azione di tale amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle precise norme della direttiva 2004/18, per impedirle di attribuire un appalto favorendo gli operatori nazionali. La scelta di un’offerta e quindi di un aggiudicatario, appare quindi essere un elemento intrinsecamente legato all’inquadramento degli appalti pubblici da parte di tale direttiva e, di conseguenza, alla nozione di appalto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della stessa.

    (v. punti 37, 38, 42, dispositivo 1)

  2.  Nei limiti in cui l’oggetto di una procedura di ammissione ad un sistema di convenzioni, attraverso il quale un ente pubblico intende acquistare beni sul mercato contrattando, per tutto il periodo di validità di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che s’impegna a fornire i beni in questione a condizioni predefinite, presenti un interesse transfrontaliero certo, essa deve essere concepita e organizzata conformemente alle norme fondamentali del Trattato FUE, in particolare ai principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra operatori economici, nonché all’obbligo di trasparenza che ne deriva.

    A tal riguardo, benché gli Stati membri dispongano, in tali circostanze, di un certo margine di discrezionalità al fine dell’adozione di misure destinate a garantire l’osservanza del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, quest’ultimo implica una pubblicità che permetta agli operatori economici potenzialmente interessati di prendere opportunamente conoscenza dello svolgimento e delle caratteristiche essenziali di una procedura di ammissione. Spetta al giudice nazionale valutare se la procedura di ammissione di cui trattasi nel procedimento principale soddisfi tali requisiti.

    (v. punti 44‑47, dispositivo 2)

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