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Document 62014CJ0409

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 settembre 2016.
    Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft. contro Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.
    Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Interpretazione di una sottovoce della nomenclatura combinata – Direttiva 2008/118/CE – Importazione di prodotti sottoposti ad accisa – Procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo – Conseguenze di una dichiarazione doganale indicante una sottovoce erronea della nomenclatura combinata – Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.
    Causa C-409/14.

    Court reports – general

    Causa C‑409/14

    Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

    contro

    Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

    «Rinvio pregiudiziale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione delle merci — Interpretazione di una sottovoce della nomenclatura combinata — Direttiva 2008/118/CE — Importazione di prodotti sottoposti ad accisa — Procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo — Conseguenze di una dichiarazione doganale indicante una sottovoce erronea della nomenclatura combinata — Irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 settembre 2016

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Classificazione di merci nelle voci doganali della tariffa doganale comune

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione pertinenti – Riformulazione delle questioni

      (Art. 267 TFUE)

    3. Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Criteri – Caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto – Portata – Destinazione del prodotto – Inclusione – Presupposto

    4. Tariffa doganale comune – Voci doganali – Tabacco da fumo composto in parte di elementi qualificabili come cascami di tabacco – Classificazione nella voce 2401 della nomenclatura combinata – Esclusione – Classificazione nella sottovoce 2403 10 90 della nomenclatura combinata – Presupposto

      (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, come modificato dal regolamento n. 861/2010)

    5. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 2008/118 – Merce vincolata a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo – Dichiarazione sommaria di custodia temporanea o dichiarazione in dogana indicante una classificazione doganale erronea – Irrilevanza ai fini della procedura sospensiva e del regime sospensivo – Presupposti

      [Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 202 e 204; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 859, come modificato dal regolamento n. 444/2002; direttiva del Consiglio 2008/118, art. 2, b), e 4, punti 6 e 8]

    6. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 2008/118 – Irregolarità durante un movimento di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo – Nozione – Merce vincolata a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo e accompagnata da un documento indicante una classificazione doganale erronea – Esclusione

      (Direttiva del Consiglio 2008/118, art. 4, punto 6, e 38)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 70, 71)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 72)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 76, 78)

    4.  Il regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 861/2010, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella voce 2401 della nomenclatura combinata (NC) figurante all’allegato I di detto regolamento n. 2658/87, una merce consistente in tabacco da fumo, nonostante la presenza di cascami di tabacco, poiché questi ultimi non ostano a tale destinazione del prodotto di cui trattasi. Una siffatta merce può tuttavia rientrare nella voce 2403 della NC, e più in particolare nella sottovoce 2403 10 90 della stessa, qualora sia confezionata sfusa, compattata e in cartoni rivestiti in plastica dal peso netto di 30 chilogrammi.

      In forza della regola enunciata al punto 3, lettera b), delle regole generali per l’interpretazione della NC, infatti, per effettuare la classificazione doganale di tale prodotto occorre determinare quale sia, tra le materie che lo compongono, quella che gli conferisce il carattere essenziale, il che può farsi chiedendosi se il prodotto, privato di questo o di quel componente, conserverebbe o meno le proprietà che lo caratterizzano. Orbene, poiché la presenza di cascami di tabacco non osta a che il prodotto nel suo complesso costituisca tabacco pronto per essere fumato, detto prodotto non può rientrare nella voce 2401 della NC. Più specificamente, il criterio determinante che consente di classificare un prodotto nella voce 2403 della NC piuttosto che nella voce 2401 della NC si basa sull’eventualità che le foglie siano state oggetto di una lavorazione a un grado tale da poter ritenere che si tratti di tabacco lavorato pronto per essere consumato senza ulteriori trasformazioni industriali.

      In tali circostanze, nei limiti in cui una merce consiste in tabacco pronto per essere fumato, il quale è inoltre imballato sfuso, compattato in cartoni rivestiti in plastica, e il peso netto di un cartone è di 30 kg, essa rientra nella sottovoce 2403 10 90 della NC.

      (v. punti 84, 86, 90, 91, 93, dispositivo 1)

    5.  La nozione di procedura doganale sospensiva o di regime doganale sospensivo, prevista all’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12, deve essere interpretata nel senso che l’assoggettamento di una determinata merce alla procedura o al regime doganale sospensivo non può essere rimesso in discussione qualora il capitolo della tariffa doganale comune in cui tale merce rientra sia correttamente menzionato nei documenti di accompagnamento della stessa, ma la sottovoce specifica vi sia erroneamente indicata. In un caso siffatto, l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 4, punto 8, della direttiva 2008/118 devono essere interpretati nel senso che non vi è stata importazione di detta merce e che essa non è sottoposta ad accisa.

      Allorché, infatti, la presentazione in dogana delle merci, prevista dall’articolo 40 del codice doganale, è accompagnata dal deposito di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana contenente le informazioni necessarie all’identificazione delle merci, riguardo al tipo, alla quantità e al confezionamento, poiché solo la sottovoce tariffaria è errata, non si può ritenere che dette merci siano entrate irregolarmente nel territorio doganale dell’Unione ai sensi dell’articolo 202 del codice doganale.

      Tuttavia, per quanto riguarda le condizioni di un eventuale sorgere di un’obbligazione doganale, poiché l’obbligo del dichiarante di fornire informazioni esatte si estende altresì alla determinazione della sottovoce corretta al momento della classificazione doganale delle merci, non è escluso che un’obbligazione doganale possa sorgere sulla base dell’articolo 204 del codice doganale. Tuttavia, l’articolo 859 del regolamento di applicazione n. 2454/93 consente di ritenere che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento di un regime di transito l’inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall’uso di detto regime quando ricorrano i tre presupposti elencati al punto 2 di tale articolo e sempreché siano soddisfatte le tre condizioni di cui al primo comma dello stesso articolo. Spetta al giudice nazionale verificare se tutte queste condizioni siano soddisfatte.

      (v. punti 106‑108, 111, 112, 116, 117, 120, dispositivo 2)

    6.  La nozione di irregolarità, ai sensi dell’articolo 38 della direttiva 2008/118, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12, deve essere interpretata nel senso che non comprende il caso di una merce vincolata a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo accompagnata da un documento menzionante una classificazione doganale erronea.

      Le condizioni dell’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva 2008/118, lette in combinato disposto con l’articolo 33, paragrafo 1 di tale direttiva, infatti, non sono soddisfatte in una situazione in cui, da un lato, talune merci non sono state immesse in consumo in uno Stato membro, dato che esse sono state vincolate a una procedura doganale sospensiva o a un regime doganale sospensivo, ai sensi dell’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118 e, dall’altro, esse non sono state oggetto di una detenzione commerciale in un altro Stato membro per esservi fornite o utilizzate, ma sono destinate ad essere riesportate verso uno Stato terzo.

      (v. punti 126‑128, dispositivo 3)

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