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Document 62014CJ0369

Sommer Antriebs- und Funktechnik

Causa C‑369/14

Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

contro

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln)

«Rinvio pregiudiziale — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — Direttiva 2002/96/CE — Articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché allegato I A e I B — Direttiva 2012/19/UE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera b), e 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché allegati I e II — Nozione di “apparecchiature elettriche ed elettroniche” e di “strumenti elettrici ed elettronici” — Automazioni per porte di garage»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Presupposti – Questioni che presentano una relazione con la realtà o con l’oggetto della controversia

    (Art. 267 TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/96 e 2012/19)

  2. Ambiente – Rifiuti – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Direttiva 2002/96 – Direttiva 2012/19 – Ambito di applicazione – Presupposti – Carattere cumulativo – Automazioni per porte di garage – Inclusione

    [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/96, artt. 2, § 1, e 3, a), allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, e 2012/19, artt. 2, § 1, a), e 3, b), e 3, § 1, a) e b), allegati I, punto 6, e II, punto 6]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 31‑34)

  2.  Gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché gli allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, della direttiva 2002/96, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, da un lato, e l’articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, lettera b), l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che automazioni per porte di garage che dipendono per un corretto funzionamento da tensioni elettriche comprese all’incirca tra 220 e 240 volt, che sono progettate per essere integrate, unitamente alla porta di garage corrispondente, nell’equipaggiamento dell’edificio e che possono essere smontate, rimontate e/o aggiunte al suddetto equipaggiamento in qualsiasi momento, rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione della direttiva 2002/96 e della direttiva 2012/19 durante il periodo transitorio fissato dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultima direttiva.

    Invero, dall’articolo 2 della direttiva 2002/96 risulta che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima i prodotti che soddisfano tre condizioni cumulative, ossia, in primo luogo, quella di costituire apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), in secondo luogo, di rientrare nelle categorie elencate nell’allegato I A della medesima direttiva e, in terzo luogo, di non fare parte di altri tipi di apparecchiature escluse dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva e di non costituire una siffatta apparecchiatura.

    Per quanto concerne la prima condizione, tali automazioni possono costituire AEE ai sensi della direttiva 2002/96 e sono AEE ai sensi della direttiva 2012/19 qualora dipendano per un corretto funzionamento da correnti elettriche con una tensione inferiore alle norme fissate dalle suddette direttive.

    Per quanto concerne la seconda condizione, nei limiti in cui, una volta alimentati ad energia elettrica, le automazioni di cui trattasi permettono di azionare e comandare porte di garage, esse costituiscono strumenti elettrici o elettronici ai sensi delle suddette direttive. Le automazioni di cui trattasi peraltro non possono essere qualificate come utensili industriali, ai sensi della direttiva 2012/19, in quanto tali automazioni non sono utilizzate nell’ambito di un processo di fabbricazione o di trasformazione industriale dei prodotti né come utensili industriali fissi di grandi dimensioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/19.

    Quanto alla terza condizione relativa alle eccezioni, interpretate restrittivamente, all’applicazione delle predette direttive, nei limiti in cui le automazioni di cui trattasi possono essere in qualsiasi momento smontate, rimontate e/o aggiunte all’equipaggiamento dell’edificio e conseguentemente non sono progettate per funzionare esclusivamente con determinate porte, esse non possono essere considerate progettate e installate specificamente per essere integrate nel suddetto equipaggiamento, e pertanto, non possono rientrare nelle eccezioni previste dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96 e dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2012/19.

    (v. punti 37, 39, 47, 49, 53, 55‑59 e dispositivo)

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Causa C‑369/14

Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

contro

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln)

«Rinvio pregiudiziale — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — Direttiva 2002/96/CE — Articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché allegato I A e I B — Direttiva 2012/19/UE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera b), e 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché allegati I e II — Nozione di “apparecchiature elettriche ed elettroniche” e di “strumenti elettrici ed elettronici” — Automazioni per porte di garage»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Presupposti – Questioni che presentano una relazione con la realtà o con l’oggetto della controversia

    (Art. 267 TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/96 e 2012/19)

  2. Ambiente – Rifiuti – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Direttiva 2002/96 – Direttiva 2012/19 – Ambito di applicazione – Presupposti – Carattere cumulativo – Automazioni per porte di garage – Inclusione

    [Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/96, artt. 2, § 1, e 3, a), allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, e 2012/19, artt. 2, § 1, a), e 3, b), e 3, § 1, a) e b), allegati I, punto 6, e II, punto 6]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 31‑34)

  2.  Gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché gli allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, della direttiva 2002/96, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, da un lato, e l’articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, lettera b), l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, dall’altro, devono essere interpretati nel senso che automazioni per porte di garage che dipendono per un corretto funzionamento da tensioni elettriche comprese all’incirca tra 220 e 240 volt, che sono progettate per essere integrate, unitamente alla porta di garage corrispondente, nell’equipaggiamento dell’edificio e che possono essere smontate, rimontate e/o aggiunte al suddetto equipaggiamento in qualsiasi momento, rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione della direttiva 2002/96 e della direttiva 2012/19 durante il periodo transitorio fissato dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di quest’ultima direttiva.

    Invero, dall’articolo 2 della direttiva 2002/96 risulta che rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima i prodotti che soddisfano tre condizioni cumulative, ossia, in primo luogo, quella di costituire apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), in secondo luogo, di rientrare nelle categorie elencate nell’allegato I A della medesima direttiva e, in terzo luogo, di non fare parte di altri tipi di apparecchiature escluse dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva e di non costituire una siffatta apparecchiatura.

    Per quanto concerne la prima condizione, tali automazioni possono costituire AEE ai sensi della direttiva 2002/96 e sono AEE ai sensi della direttiva 2012/19 qualora dipendano per un corretto funzionamento da correnti elettriche con una tensione inferiore alle norme fissate dalle suddette direttive.

    Per quanto concerne la seconda condizione, nei limiti in cui, una volta alimentati ad energia elettrica, le automazioni di cui trattasi permettono di azionare e comandare porte di garage, esse costituiscono strumenti elettrici o elettronici ai sensi delle suddette direttive. Le automazioni di cui trattasi peraltro non possono essere qualificate come utensili industriali, ai sensi della direttiva 2012/19, in quanto tali automazioni non sono utilizzate nell’ambito di un processo di fabbricazione o di trasformazione industriale dei prodotti né come utensili industriali fissi di grandi dimensioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/19.

    Quanto alla terza condizione relativa alle eccezioni, interpretate restrittivamente, all’applicazione delle predette direttive, nei limiti in cui le automazioni di cui trattasi possono essere in qualsiasi momento smontate, rimontate e/o aggiunte all’equipaggiamento dell’edificio e conseguentemente non sono progettate per funzionare esclusivamente con determinate porte, esse non possono essere considerate progettate e installate specificamente per essere integrate nel suddetto equipaggiamento, e pertanto, non possono rientrare nelle eccezioni previste dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/96 e dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2012/19.

    (v. punti 37, 39, 47, 49, 53, 55‑59 e dispositivo)

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