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Document 62014CJ0352

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 ottobre 2015.
    Juan Miguel Iglesias Gutiérrez e Elisabet Rion Bea contro Bankia SA e a.
    Rinvio pregiudiziale – Articoli 107 TFUE e 108 TFUE – Crisi finanziaria – Aiuti al settore finanziario – Compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Decisione della Commissione europea – Istituto finanziario sottoposto a processo di ristrutturazione – Licenziamento di un lavoratore – Normativa nazionale relativa all’importo degli indennizzi in caso di licenziamento.
    Cause riunite C-352/14 e C-353/14.

    Court reports – general

    Cause riunite C‑352/14 e C‑353/14

    Juan Miguel Iglesias Gutiérrez

    ed

    Elisabet Rion Bea

    contro

    Bankia SA e altri

    (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de lo Social n. 2 de Terrassa)

    «Rinvio pregiudiziale — Articoli 107 TFUE e 108 TFUE — Crisi finanziaria — Aiuti al settore finanziario — Compatibilità di un aiuto con il mercato interno — Decisione della Commissione europea — Istituto finanziario sottoposto a processo di ristrutturazione — Licenziamento di un lavoratore — Normativa nazionale relativa all’importo degli indennizzi in caso di licenziamento»

    Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 ottobre 2015

    1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Esame della compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione — Esclusione — Comunicazione al giudice del rinvio di tutti gli elementi di interpretazione riconducibili al diritto dell’Unione — Inclusione

      (Art. 267 TFUE)

    2. Aiuti concessi dagli Stati — Competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali — Ruolo dei giudici nazionali — Tutela dei diritti dei singoli in caso di attuazione del progetto di aiuto prima della decisione della Commissione — Obbligo dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze da tale violazione conformemente al diritto nazionale

      (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento n. 659/1999, art. 7, § 3)

    3. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di una misura nazionale con il mercato interno a determinate condizioni — Obbligo degli Stati membri di assicurare l’osservanza degli impegni inclusi nell’autorizzazione

      (Art. 108, §§ 1 e 3, TFUE; regolamento n. 659/1999, art. 7, § 3)

    4. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che constata la compatibilità di una misura nazionale con il mercato interno a determinate condizioni — Obbligo degli Stati membri di assicurare l’osservanza di tali condizioni — Indennizzi spettanti a un lavoratore, in caso di licenziamento collettivo rientrante nell’ambito di applicazione di tale decisione, superiori al minimo legale — Ammissibilità

      (Art. 108, § 3, TFUE; regolamento n. 659/1999, artt. 7, § 3, e 25)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 21, 22)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 25, 26)

    3.  Quando la Commissione, al termine del suo esame di un regime di aiuti di Stato in base all’articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE, adotta une decisione positiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE], l’obiettivo secondo il quale solo i progetti di aiuto compatibili con il mercato interno sono eseguibili risulta assicurato e può essere data esecuzione all’aiuto in questione.

      Tuttavia, tale autorizzazione di attuazione vale soltanto a condizione che tutti gli elementi che la Commissione ha considerato nel valutare la compatibilità di detta misura siano rispettati. In particolare, nel caso in cui la misura notificata recepisca, su proposta dello Stato membro interessato, impegni assunti da quest’ultimo, si deve ritenere che tali impegni facciano anch’essi parte della misura autorizzata. Spetta allo Stato membro destinatario della decisione verificare che possa rispettare gli impegni inclusi nell’autorizzazione. A tal fine esso è tenuto, in particolare, ad assicurarsi che tali impegni siano conformi alla sua legislazione nazionale e a valutare, se del caso, se occorra avviare, nelle forme previste costituzionalmente, un processo di adeguamento di quest’ultima.

      (v. punti 25, 27‑29)

    4.  Una decisione della Commissione in merito a un aiuto concesso dalle autorità di uno Stato membro alla ristrutturazione e alla ricapitalizzazione di un gruppo finanziario, nonché gli articoli 107 TFUE e 108 TFUE, sui quali tale decisione è fondata, non ostano all’applicazione, nell’ambito di una controversia relativa a un licenziamento collettivo rientrante nel campo di applicazione di detta decisione, di una normativa nazionale che fissi in un importo superiore al minimo legale l’ammontare degli indennizzi dovuti a un lavoratore qualora il suo licenziamento sia dichiarato illegittimo, allorché, da un lato, gli impegni assunti al riguardo dallo Stato membro interessato debbano essere eseguiti in osservanza della normativa nazionale e, dall’altro, la loro esecuzione comporti un margine di flessibilità.

      (v. punti 31, 34 e dispositivo)

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