This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CJ0351
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2016.
Estrella Rodríguez Sánchez contro Consum Sociedad Cooperativa Valenciana.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES sul congedo parentale – Conciliazione della vita professionale e della vita familiare – Ritorno dal congedo di maternità di una socia lavoratrice – Domanda di riduzione e di modifica dell’orario di lavoro – Situazione che non rientra nell’ambito di applicazione della clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
Causa C-351/14.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2016.
Estrella Rodríguez Sánchez contro Consum Sociedad Cooperativa Valenciana.
Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES sul congedo parentale – Conciliazione della vita professionale e della vita familiare – Ritorno dal congedo di maternità di una socia lavoratrice – Domanda di riduzione e di modifica dell’orario di lavoro – Situazione che non rientra nell’ambito di applicazione della clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.
Causa C-351/14.
Court reports – general
Causa C‑351/14
Estrella Rodríguez Sánchez
contro
Consum Sociedad Cooperativa Valenciana
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona)
«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2010/18/UE — Accordo quadro riveduto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES sul congedo parentale — Conciliazione della vita professionale e della vita familiare — Ritorno dal congedo di maternità di una socia lavoratrice — Domanda di riduzione e di modifica dell’orario di lavoro — Situazione che non rientra nell’ambito di applicazione della clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2016
Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Accordo quadro riveduto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES sul congedo parentale – Direttiva 2010/18 – Ritorno dal congedo parentale – Ambito di applicazione – Ritorno dal congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/95 – Esclusione
(Direttive del Consiglio 92/85 e 2010/18, allegato, clausola 6, punto 1)
Procedimento giurisdizionale – Conclusioni dell’avvocato generale – Possibilità, per le parti o per il giudice del rinvio, di depositare osservazioni in risposta a dette conclusioni – Insussistenza – Possibilità di chiedere chiarimenti al giudice del rinvio – Prerogativa esclusiva della Corte
(Regolamento di procedura della Corte, art. 101)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato a situazioni non rientranti nel loro ambito di applicazione – Inclusione
(Art. 267 TFUE)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni di carattere generale o ipotetico – Questione avente carattere astratto e meramente ipotetico in relazione all’oggetto della controversia principale – Irricevibilità
(Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2010/18, allegato, clausole 1, punto 2, 6, punto 1, e 8, punto 2)
La clausola 6, punto 1, dell’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale, di cui all’allegato della direttiva 2010/18, che attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES, e che riguarda le situazioni di ripresa dell’attività professionale in seguito ad un congedo parentale, non può essere interpretata nel senso di ricomprendere anche una situazione di ritorno da un congedo di maternità, ai sensi della direttiva 92/85, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Infatti, il diritto dell’Unione opera una distinzione tra la nozione di congedo di maternità, come prevista, in particolare, nella direttiva 92/85, e quella di congedo parentale, come utilizzata nell’accordo quadro riveduto, e il punto 15 delle osservazioni generali di quest’ultimo precisa peraltro in modo esplicito che esso stabilisce prescrizioni minime e disposizioni sul congedo parentale, distinto dal congedo di maternità.
Il congedo parentale viene concesso ai genitori affinché possano prendersi cura del figlio ed è possibile usufruirne sino ad un’età determinata di quest’ultimo, non superiore a otto anni. Per quanto riguarda il congedo di maternità, esso persegue una finalità diversa. Esso mira a garantire la protezione della condizione biologica della donna e le relazioni particolari tra madre e figlio durante il periodo successivo alla gravidanza e al parto, evitando che queste relazioni siano turbate dal cumulo degli oneri derivanti dal contemporaneo svolgimento di un’attività lavorativa.
(v. punti 43, 44, 48)
V. il testo della decisione.
(v. punto 50)
V. il testo della decisione.
(v. punti 60‑62)
V. il testo della decisione.
(v. punti 55‑57, 71)