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Document 62014CJ0340

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° ottobre 2015.
    R.L. Trijber contro College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam e J. Harmsen contro Burgemeester van Amsterdam.
    Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Navigazione di diporto – Centri di prostituzione in vetrina – Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) – Ambito di applicazione – Esclusione – Servizi nel settore dei trasporti – Libertà di stabilimento – Regime di autorizzazione – Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) – Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione – Proporzionalità – Requisito linguistico – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Durata dell’autorizzazione – Limitazione del numero di autorizzazioni disponibili – Motivo imperativo di interesse generale.
    Cause riunite C-340/14 e C-341/14.

    Court reports – general

    Cause riunite C‑340/14 e C‑341/14

    R.L. Trijber

    contro

    College van burgemeester en wethouders van Amsterdam

    e

    J. Harmsen

    contro

    Burgemeester van Amsterdam

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

    «Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/123/CE — Servizi nel mercato interno — Navigazione di diporto — Centri di prostituzione in vetrina — Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) — Ambito di applicazione — Esclusione — Servizi nel settore dei trasporti — Libertà di stabilimento — Regime di autorizzazione — Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) — Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione — Proporzionalità — Requisito linguistico — Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) — Durata dell’autorizzazione — Limitazione del numero di autorizzazioni disponibili — Motivo imperativo di interesse generale»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015

    1. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Servizi nel mercato interno — Direttiva 2006/123 — Ambito di applicazione — Servizi nel settore dei trasporti — Esclusione — Attività consistente nel fornire, a titolo oneroso, servizi di accoglienza di passeggeri su un’imbarcazione al fine di far loro visitare una città lungo le vie d’acqua, in occasione di eventi e ricorrenze — Inclusione — Presupposti — Verifica da parte del giudice nazionale

      [Artt. 58, § 1, TFUE e 100, §§ 1 e 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 2, § 2, d)]

    2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Competenza della Corte a fornire al giudice nazionale indicazioni ricavate dal fascicolo di causa

      (Art. 267 TFUE)

    3. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Servizi nel mercato interno — Direttiva 2006/123 — Regime di autorizzazione — Durata dell’autorizzazione — Attività consistente nel fornire, a titolo oneroso, servizi di accoglienza di passeggeri su un’imbarcazione al fine di far loro visitare una città, in occasione di eventi e ricorrenze, per le vie d’acqua — Limitazione del numero di autorizzazioni concesse a tal fine per ragioni imperative di interesse generale — Concessione, da parte delle competenti autorità nazionali, di autorizzazioni per l’esercizio di tale attività a durata illimitata — Inammissibilità

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 11, § 1, b)]

    4. Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Servizi nel mercato interno — Direttiva 2006/123 — Regime di autorizzazione — Presupposti per la concessione dell’autorizzazione — Attività consistente nella gestione di case di prostituzione diurna — Misura nazionale che subordina la concessione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in parola al requisito che il gestore utilizzi una lingua compresa dalle prostitute — Ammissibilità — Presupposti — Proporzionalità — Verifica da parte del giudice nazionale

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, art. 10, § 2, c)]

    1.  L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, dev’essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche incombenti al giudice nazionale, un’attività consistente nel fornire, a titolo oneroso, servizi di accoglienza di passeggeri su un’imbarcazione al fine di far loro visitare, in occasione di eventi e ricorrenze, una città per le vie d’acqua, non costituisce un servizio nel «settore dei trasporti», ai sensi della menzionata disposizione, escluso dalla sfera di applicazione della direttiva stessa.

      Al riguardo, al fine di comprendere la portata dell’esclusione prevista dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, la nozione di «servizi nel settore dei trasporti» deve essere interpretata facendo riferimento non solo al tenore di tale disposizione, bensì parimenti alla sua finalità e alla sua collocazione, nel contesto del sistema istituito dalla direttiva stessa.

      Per quanto riguarda il tenore dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la nozione di «servizi nel settore dei trasporti» accolta dal legislatore dell’Unione nell’ambito della direttiva 2006/123 corrisponde ai servizi di cui al titolo VI della parte terza del Trattato FUE, contenente gli articoli da 90 a 100 del Trattato stesso, relativo alla politica comune dei trasporti, i quali sono esclusi, per effetto dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE, dalle disposizioni del Trattato medesimo relative alla libera prestazione dei servizi. Orbene, se è pur vero che le disposizioni di detto titolo VI non contengono una definizione della nozione di «trasporto», dall’articolo 100, paragrafo 1, TFUE, emerge che il trasporto «per vie navigabili» ricade nel titolo medesimo. In tal senso, vari servizi di trasporto marittimo hanno costituito oggetto di norme comuni specifiche adottate dal legislatore dell’Unione sulla base dell’articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Per quanto attiene alla finalità e alla collocazione sistematica dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, l’esclusione dei servizi nel settore dei trasporti è intesa, segnatamente, a comprendere i servizi di trasporto urbano. Da tale esclusione non discende, tuttavia, che qualsiasi servizio consistente nell’assicurare uno spostamento attraverso le vie navigabili debba essere automaticamente qualificato come «trasporto» o come «trasporto urbano» ai sensi della direttiva stessa.

      Ancorché l’attività di cui trattasi costituisca, prima facie, una fattispecie di «navigazione interna» ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 1, TFUE, essa è piuttosto volta a far godere ai destinatari di tali servizi il contesto piacevole di un avvenimento festivo che non fornire il trasporto da un punto all’altro di una città. A tal riguardo, il servizio in parola non ricade in nessuna delle specifiche regole comuni adottate dal legislatore dell’Unione sulla base dell’articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Ne consegue che, cosa che spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, un’attività di tal genere non sembra avere ad oggetto principale la fornitura di servizi di trasporto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123, e che, pertanto, l’attività stessa ricade, in assenza di applicazione delle altre esclusioni previste al menzionato articolo 2, paragrafo 2, nella sfera di applicazione della direttiva stessa.

      (v. punti 46‑50, 56‑59, dispositivo1)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 55, 71)

    3.  L’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno, dev’essere interpretato nel senso che osta alla concessione, da parte delle competenti autorità nazionali, di autorizzazioni a durata illimitata per l’esercizio di un’attività consistente nel fornire, a titolo oneroso, servizi di accoglienza di passeggeri su un’imbarcazione al fine di far loro visitare una città, in occasione di eventi e ricorrenze, per le vie d’acqua, laddove il numero di autorizzazioni concesse a tal fine dalle autorità stesse sia limitato da motivi imperativi di interesse generale.

      Alla luce dell’esplicito tenore dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, infatti, le autorizzazioni concesse ai prestatori dei servizi non devono avere durata limitata, ad eccezione delle ipotesi esaustivamente elencate al paragrafo medesimo, tra cui figura l’ipotesi in cui il numero di autorizzazioni disponibili sia limitato da un motivo imperativo di interesse generale. Ne consegue che, laddove il numero di autorizzazioni disponibili sia limitato da un siffatto motivo imperativo di interesse generale, le autorizzazioni stesse devono, per contro, avere durata limitata. Nessun potere discrezionale può essere riconosciuto, a tal riguardo, alle autorità nazionali competenti, salvo compromettere l’obiettivo perseguito dall’articolo 11 della direttiva 2006/123, consistente nel garantire l’accesso dei prestatori di servizi al mercato di cui trattasi.

      (v. punti 61‑63, 66, dispositivo 2)

    4.  L’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una misura che subordini la concessione di un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di un’attività consistente nella gestione di centri di prostituzione in vetrina, con locazione di camere ad ore, al requisito che il prestatore di tali servizi sia in grado di comunicare con i beneficiari dei servizi medesimi, nella specie, prostitute, qualora tale requisito sia idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo di interesse generale perseguito, vale a dire la prevenzione di reati connessi alla prostituzione, e non vada al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

      Una misura del genere, infatti, risulta idonea al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, considerato che, consentendo alle prostitute di informare direttamente ed a viva voce il gestore dei centri di prostituzione in merito a qualsiasi elemento idoneo ad accertare la sussistenza di reati connessi alla prostituzione, essa è tale da facilitare il compimento, da parte delle competenti autorità nazionali, dei controlli necessari per garantire il rispetto della normativa penale nazionale. Inoltre, detta misura si limita ad imporre il ricorso a qualsiasi lingua comprensibile per le parti interessate, il che pregiudica la libera prestazione di servizi in misura minore rispetto ad una misura che imponga l’uso esclusivo di una lingua ufficiale dello Stato membro de quo o di un’altra lingua determinata. Non risulta che la misura di cui trattasi imponga un elevato livello di conoscenze linguistiche, dato che tale misura si limita ad esigere che le parti possano comprendersi. Infine, non sembrano sussistere misure meno vincolanti che consentano di assicurare l’obiettivo di interesse generale perseguito, giacché il controllo mediante videocamera non consente necessariamente l’individuazione preventiva di reati.

      (v. punti 73‑77, dispositivo 3)

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