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Document 62014CJ0300

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015.
    Imtech Marine Belgium NV contro Radio Hellenic SA.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati – Requisiti per la certificazione – Diritti del debitore – Riesame della decisione.
    Causa C-300/14.

    Court reports – general

    Causa C‑300/14

    Imtech Marine Belgium NV

    contro

    Radio Hellenic SA

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Antwerpen)

    «Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per crediti non contestati — Requisiti per la certificazione — Diritti del debitore — Riesame della decisione»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015

    1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Regolamento n. 805/2004 — Certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo — Riesame della decisione in casi eccezionali — Obbligo di prevedere nel diritto interno una procedura di riesame quale quella di cui all’articolo 19 di detto regolamento — Insussistenza — Conseguenze dell’assenza di una tale procedura nel diritto interno — Impossibilità di certificare decisioni giudiziarie alle condizioni previste da detta procedura di riesame

      (Art. 288 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004, art. 19)

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Regolamento n. 805/2004 — Certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo — Riesame della decisione in casi eccezionali — Requisiti di certificazione di una decisione pronunciata in contumacia — Possibilità di un riesame completo in fatto e in diritto di detta decisione nel diritto nazionale — Possibilità nel diritto nazionale di una proroga dei termini di ricorso in presenza di determinate circostanze straordinarie

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004, art. 19, § 1)

    3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Istituzione del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Regolamento n. 805/2004 — Certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo — Certificazione che può essere richiesta in qualsiasi momento — Atto di certificazione riservato al giudice nazionale — Atto di rilascio del certificato che può essere affidato al cancelliere

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 805/2004, art. 6)

    1.  L’articolo 19 del regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, letto alla luce dell’articolo 288 TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso non comporta un obbligo per gli Stati membri di prevedere nel diritto interno una procedura di riesame quale quella di cui al suddetto articolo 19.

      Secondo il considerando 19 di detto regolamento, infatti, quest’ultimo non comporta un obbligo per gli Stati membri di adeguare gli ordinamenti nazionali alle norme minime procedurali dallo stesso sancite né, pertanto, comporta un obbligo di prevedere una procedura specifica di riesame ai sensi di detto articolo 19. L’unica conseguenza della mancanza di una procedura di riesame è l’impossibilità di certificare una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo alle condizioni che quest’ultimo prevede. Date tali circostanze, uno Stato membro che, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, sceglie di non adattare la propria legislazione, non viola l’articolo 288 TFUE.

      (v. punti 28‑31, dispositivo 1)

    2.  Al fine di rispettare i diritti della difesa del debitore e il diritto a un processo equo garantiti dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che, per poter certificare come titolo esecutivo europeo una decisione pronunciata in contumacia, il giudice investito di una tale domanda deve assicurarsi che il suo diritto nazionale consenta, effettivamente e senza eccezioni, un riesame completo, in fatto e in diritto, di una tale decisione nelle due ipotesi previste da tale disposizione e che esso consenta di prorogare i termini per proporre un ricorso avverso una decisione relativa a un credito non contestato, non solo unicamente in caso di forza maggiore, ma altresì qualora altre circostanze straordinarie, per ragioni non imputabili al debitore, non abbiano dato a quest’ultimo la possibilità di contestare il credito in questione.

      (v. punti 38, 42, dispositivo 2)

    3.  L’articolo 6 del regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo, che può essere chiesta in qualunque momento, deve essere riservata al giudice.

      Infatti, le qualifiche giuridiche di un giudice sono indispensabili per valutare correttamente, in un contesto di incertezza relativamente al rispetto delle norme minime volte a garantire il rispetto dei diritti della difesa del debitore e del diritto a un processo equo, i mezzi di ricorso interni. L’atto formale di rilascio del certificato, invece, non è necessariamente un atto che deve essere compiuto dal giudice e può quindi essere affidato al cancelliere.

      Quanto al momento della formulazione della domanda di certificazione, l’articolo 6 di detto regolamento stabilisce che una decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato pronunciata in uno Stato membro è certificata come titolo esecutivo europeo su istanza presentata in qualunque momento all’organo giudiziario di origine. Inoltre, non avrebbe senso imporre che la domanda di certificazione sia in ogni caso presentata unitamente alla domanda giudiziale poiché in tale fase non si può ancora sapere se il credito verrà contestato o meno e, pertanto, se la decisione giudiziaria pronunciata al termine di tale procedimento soddisferà i requisiti necessari per essere certificata come titolo esecutivo europeo.

      (v. punti 45, 47‑50, dispositivo 3)

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