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Document 62014CJ0298
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015.
Alain Laurent Brouillard contro Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation e Stato belga.
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articoli 45 TFUE e 49 TFUE – Lavoratori – Impieghi nella pubblica amministrazione – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Nozione di “professione regolamentata” – Ammissione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation (Belgio).
Causa C-298/14.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015.
Alain Laurent Brouillard contro Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation e Stato belga.
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articoli 45 TFUE e 49 TFUE – Lavoratori – Impieghi nella pubblica amministrazione – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Nozione di “professione regolamentata” – Ammissione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation (Belgio).
Causa C-298/14.
Court reports – general
Causa C‑298/14
Alain Brouillard
contro
Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation
e
Stato belga
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Belgio)]
«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Articoli 45 TFUE e 49 TFUE — Lavoratori — Impieghi nella pubblica amministrazione — Direttiva 2005/36/CE — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Nozione di “professione regolamentata” — Ammissione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation (Belgio)»
Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2015
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione ratione personae — Cittadino di uno Stato membro che si avvale in tale Stato di un diploma ottenuto in un altro Stato membro per chiedere l’iscrizione a un concorso per referendari presso la Cour de cassation — Inclusione — Situazione non rientrante nell’ambito dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE
(Art. 45 TFUE)
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Lavoratori — Riconoscimento delle qualifiche professionali — Ambito di applicazione della direttiva 2005/36 — Nozione di professione regolamentata — Referendario presso la Cour de cassation — Esclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36, art. 3, § 1, lettere a), b), c) ed e)]
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Accesso a un concorso per l’assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro — Accesso subordinato al possesso di taluni diplomi richiesti dalla normativa nazionale o al riconoscimento dell’equipollenza accademica di un diploma rilasciato dall’università di un altro Stato membro — Mancata considerazione dell’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché dell’esperienza professionale — Inammissibilità
(Art. 45 TFUE)
L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, da un lato, esso si applica a una situazione in cui il cittadino di uno Stato membro, residente e occupato in detto Stato membro, è titolare di un diploma ottenuto presso un altro Stato membro, di cui si avvale per chiedere la sua iscrizione a un concorso per l’assunzione di referendari presso la Cour de cassation del primo Stato membro e, dall’altro, che una siffatta situazione non rientra nell’ambito dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE.
(v. punto 34, dispositivo 1)
La direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dev’essere interpretata nel senso che la funzione di referendario presso la Cour de cassation non è una professione regolamentata ai sensi di tale direttiva.
Infatti, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di questa direttiva, la nozione di professione regolamentata abbraccia un’attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
Dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), della richiamata direttiva risulta che la nozione di specifica qualifica professionale, che compare nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva non va riferito a qualsiasi qualifica attestata da un titolo di formazione di carattere generale, ma a quella corrispondente a un titolo di formazione specificamente concepito per preparare i suoi titolari all’esercizio di una determinata professione.
Orbene, i titoli di formazione richiesti per poter accedere alla funzione di referendario presso la Cour de cassation non mirano specificamente a preparare i loro titolari a esercitare tale funzione, ma danno accesso a un ampio ventaglio di professioni giuridiche.
Di conseguenza, questi titoli non conferiscono specifiche qualifiche professionali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36, al possesso delle quali sarebbe subordinato l’accesso o l’esercizio della funzione di referendario presso la Cour de cassation.
Di conseguenza, detta funzione non costituisce una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36.
(v. punti 37‑40, 42, 45, dispositivo 2)
L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che la commissione giudicatrice di un concorso per l’assunzione di referendari presso un organo giurisdizionale di uno Stato membro, quando esamina una domanda di partecipazione a tale concorso presentata da un cittadino di tale Stato membro, subordini tale partecipazione al possesso dei diplomi richiesti dalla normativa di detto Stato membro o al riconoscimento dell’equipollenza accademica di un diploma di master rilasciato dall’università di un altro Stato membro, senza prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, effettuando un confronto tra le qualifiche professionali attestate da questi ultimi e quelle richieste da detta normativa.
(v. punto 67, dispositivo 3)