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Document 62014CJ0288

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016.
    Silvia Ciup contro Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara.
    Rinvio pregiudiziale – Principio di leale cooperazione – Principi di equivalenza e di effettività – Normativa nazionale che stabilisce le modalità di rimborso delle tasse indebitamente riscosse con interessi – Esecuzione delle decisioni giurisdizionali vertenti su tali diritti al rimborso derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione – Rimborso rateizzato su cinque anni – Rimborso subordinato all’esistenza di fondi riscossi a titolo di una tassa – Impossibilità di esecuzione forzata.
    Causa C-288/14.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 – Ciup

    (causa C‑288/14) ( 1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Principio di leale cooperazione — Principi di equivalenza e di effettività — Normativa nazionale che stabilisce le modalità di rimborso delle tasse indebitamente riscosse con interessi — Esecuzione delle decisioni giurisdizionali vertenti su tali diritti al rimborso derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione — Rimborso rateizzato su cinque anni — Rimborso subordinato all’esistenza di fondi riscossi a titolo di una tassa — Impossibilità di esecuzione forzata»

    1. 

    Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Imposte nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione — Restituzione — Modalità — Applicazione del diritto nazionale — Limiti — Rispetto del principio di leale cooperazione — Introduzione di modalità processuali restrittive specificamente applicabili al rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione — Ammissibilità — Verifica incombente al giudice nazionale (Art. 4, § 3, TUE) (v. punti 31, 52 e dispositivo)

    2. 

    Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Imposte nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione — Restituzione — Modalità — Pagamento degli interessi di mora — Applicazione del diritto nazionale — Limiti — Rispetto del principio di equivalenza — Verifica incombente al giudice nazionale (v. punti 37, 38, 52 e dispositivo)

    3. 

    Diritto dell’Unione europea — Effetto diretto — Imposte nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione — Restituzione — Modalità — Applicazione del diritto nazionale — Limiti — Osservanza del principio di effettività — Rimborso rateizzato su cinque anni — Rimborso subordinato all’esistenza di fondi riscossi a titolo di una tassa — Impossibilità di esecuzione forzata — Inammissibilità (v. punti 49, 50, 52 e dispositivo)

    Dispositivo

    Il principio di leale cooperazione deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti disposizioni che subordinano il rimborso di un tributo, dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione da una sentenza della Corte o la cui incompatibilità con tale diritto risulti da una tale sentenza, a condizioni riguardanti specificamente tale tributo e che sono meno favorevoli di quelle che sarebbero applicate, in mancanza di esse, a un siffatto rimborso. Spetta al giudice del rinvio verificare il rispetto di tale principio nel caso di specie.

    Il principio di equivalenza deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro preveda modalità processuali meno favorevoli per i ricorsi fondati su una violazione del diritto dell’Unione rispetto a quelle applicabili ai ricorsi analoghi fondati su una violazione del diritto interno. Spetta al giudice del rinvio effettuare le verifiche necessarie al fine di garantire il rispetto di tale principio per quanto riguarda la normativa applicabile alla controversia dinanzi a esso pendente.

    Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta a un sistema di rimborso delle somme dovute in forza del diritto dell’Unione e il cui importo è stato accertato con decisioni giurisdizionali esecutive, come il sistema di cui al procedimento principale, che prevede una rateizzazione su un periodo di cinque anni del rimborso di tali somme e che subordina l’esecuzione di decisioni siffatte alla disponibilità dei fondi riscossi a titolo di un’altra tassa, senza che il singolo disponga della facoltà di costringere le autorità pubbliche di adempiere ai loro obblighi se esse non vi si conformano volontariamente.


    ( 1 ) GU C 303 dell’8.9.2014.

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