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Document 62014CJ0240

    Prüller-Frey

    Causa C‑240/14

    Eleonore Prüller-Frey

    contro

    Norbert Brodnig

    e

    Axa Versicherung AG

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dal Landesgericht Korneuburg)

    «Rinvio pregiudiziale — Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente — Domanda di risarcimento — Convenzione di Montreal — Regolamento (CE) n. 2027/97 — Volo effettuato a titolo gratuito dal proprietario di un immobile al fine di presentare tale immobile a un eventuale acquirente — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Azione diretta prevista dal diritto nazionale contro l’assicuratore della responsabilità civile»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015

    1. Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 2027/97 — Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale — Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente — Ambito di applicazione — Vettori aerei — Nozione — Persona fisica non munita di valida licenza d’esercizio — Esclusione

      [Regolamenti del Consiglio n. 2407/92 e n. 2027/97, come modificato dal regolamento n. 889/2002, art. 2, § 1, a)‑c); decisione del Consiglio 2001/539; Convenzione di Montreal del 1999, artt. 1, § 1, e 17]

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali — Regolamento n. 864/2007 — Azione diretta contro l’assicuratore del responsabile — Presupposti per l’esercizio — Proposizione di un’azione diretta in forza della legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale o alla legge applicabile al contratto di assicurazione — Verifica da parte del giudice nazionale

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 864/2007, artt. 4 e 18)

    1.  L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 2027/97, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002, e l’articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome dell’Unione europea con decisione 2001/539, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la domanda di risarcimento presentata da una persona che, trovandosi a bordo di un aeromobile avente come luogo di decollo e di atterraggio una medesima località situata nel territorio di uno Stato membro, e venendo trasportata a titolo gratuito al fine di sorvolare un immobile nell’ambito di un progetto di transazione immobiliare con il pilota di tale aeromobile, abbia subito lesioni corporali a causa della caduta del suddetto aeromobile, sia esaminata sulla base dell’articolo 17 di tale convenzione.

      Infatti, il regolamento n. 2027/97 si applica solo ai vettori aerei e ai vettori aerei comunitari ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), vale a dire alle imprese di trasporto aereo munite di valida licenza d’esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del disposto del regolamento n. 2407/92, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

      (v. punti 29, 35, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 18 del regolamento n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), dev’essere interpretato nel senso che consente l’esercizio di un’azione diretta della parte lesa dalla caduta di un aeromobile, nei confronti dell’assicuratore della persona tenuta al risarcimento, qualora una siffatta azione sia prevista dalla legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale, indipendentemente da quanto previsto dalla legge applicabile al contratto di assicurazione scelta dalle parti di detto contratto.

      Infatti tale articolo 18 non costituisce una regola di conflitto di leggi alla luce del diritto sostanziale applicabile alla determinazione dell’obbligazione spettante all’assicuratore o alla persona assicurata in forza di un contratto di assicurazione. Tale articolo si limita a consentire l’introduzione di un’azione diretta nel caso in cui una delle leggi in esso menzionate autorizzi una siffatta possibilità. Orbene, il diritto della persona lesa di chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore della persona tenuta al risarcimento non incide sulle obbligazioni contrattuali delle parti del contratto di assicurazione di cui trattasi. Allo stesso modo, nemmeno la scelta della legge applicabile a tale contratto, effettuata dalle parti, incide sul diritto di tale persona lesa di proporre un’azione diretta in forza della legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale. Di conseguenza, al fine di determinare se la persona lesa possa agire direttamente contro l’assicuratore, spetta al giudice nazionale stabilire se la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale, determinata conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 864/2007, o la legge applicabile al contratto di assicurazione concluso tra le parti, consenta una siffatta azione.

      (v. punti 40‑43, 45, dispositivo 2)

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    Causa C‑240/14

    Eleonore Prüller-Frey

    contro

    Norbert Brodnig

    e

    Axa Versicherung AG

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dal Landesgericht Korneuburg)

    «Rinvio pregiudiziale — Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente — Domanda di risarcimento — Convenzione di Montreal — Regolamento (CE) n. 2027/97 — Volo effettuato a titolo gratuito dal proprietario di un immobile al fine di presentare tale immobile a un eventuale acquirente — Regolamento (CE) n. 864/2007 — Azione diretta prevista dal diritto nazionale contro l’assicuratore della responsabilità civile»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2015

    1. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 2027/97 – Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale – Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente – Ambito di applicazione – Vettori aerei – Nozione – Persona fisica non munita di valida licenza d’esercizio – Esclusione

      [Regolamenti del Consiglio n. 2407/92 e n. 2027/97, come modificato dal regolamento n. 889/2002, art. 2, § 1, a)‑c); decisione del Consiglio 2001/539; Convenzione di Montreal del 1999, artt. 1, § 1, e 17]

    2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali – Regolamento n. 864/2007 – Azione diretta contro l’assicuratore del responsabile – Presupposti per l’esercizio – Proposizione di un’azione diretta in forza della legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale o alla legge applicabile al contratto di assicurazione – Verifica da parte del giudice nazionale

      (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 864/2007, artt. 4 e 18)

    1.  L’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 2027/97, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002, e l’articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome dell’Unione europea con decisione 2001/539, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la domanda di risarcimento presentata da una persona che, trovandosi a bordo di un aeromobile avente come luogo di decollo e di atterraggio una medesima località situata nel territorio di uno Stato membro, e venendo trasportata a titolo gratuito al fine di sorvolare un immobile nell’ambito di un progetto di transazione immobiliare con il pilota di tale aeromobile, abbia subito lesioni corporali a causa della caduta del suddetto aeromobile, sia esaminata sulla base dell’articolo 17 di tale convenzione.

      Infatti, il regolamento n. 2027/97 si applica solo ai vettori aerei e ai vettori aerei comunitari ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), vale a dire alle imprese di trasporto aereo munite di valida licenza d’esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del disposto del regolamento n. 2407/92, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

      (v. punti 29, 35, dispositivo 1)

    2.  L’articolo 18 del regolamento n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), dev’essere interpretato nel senso che consente l’esercizio di un’azione diretta della parte lesa dalla caduta di un aeromobile, nei confronti dell’assicuratore della persona tenuta al risarcimento, qualora una siffatta azione sia prevista dalla legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale, indipendentemente da quanto previsto dalla legge applicabile al contratto di assicurazione scelta dalle parti di detto contratto.

      Infatti tale articolo 18 non costituisce una regola di conflitto di leggi alla luce del diritto sostanziale applicabile alla determinazione dell’obbligazione spettante all’assicuratore o alla persona assicurata in forza di un contratto di assicurazione. Tale articolo si limita a consentire l’introduzione di un’azione diretta nel caso in cui una delle leggi in esso menzionate autorizzi una siffatta possibilità. Orbene, il diritto della persona lesa di chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore della persona tenuta al risarcimento non incide sulle obbligazioni contrattuali delle parti del contratto di assicurazione di cui trattasi. Allo stesso modo, nemmeno la scelta della legge applicabile a tale contratto, effettuata dalle parti, incide sul diritto di tale persona lesa di proporre un’azione diretta in forza della legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale. Di conseguenza, al fine di determinare se la persona lesa possa agire direttamente contro l’assicuratore, spetta al giudice nazionale stabilire se la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale, determinata conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 864/2007, o la legge applicabile al contratto di assicurazione concluso tra le parti, consenta una siffatta azione.

      (v. punti 40‑43, 45, dispositivo 2)

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