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Document 62014CJ0233

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016.
    Commissione europea contro Regno dei Paesi Bassi.
    Inadempimento di uno Stato – Articoli 18, 20 e 21 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Diritto di circolazione e di soggiorno – Discriminazione in base alla cittadinanza – Contributo alle spese di trasporto concesso agli studenti nazionali – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24, paragrafo 2 – Deroga al principio della parità di trattamento – Aiuti di mantenimento agli studi sotto forma di borse di studio o di prestiti – Portata – Requisiti di forma dell’atto introduttivo del ricorso – Esposizione coerente delle censure.
    Causa C-233/14.

    Court reports – general

    Causa C‑233/14

    Commissione europea

    contro

    Regno dei Paesi Bassi

    «Inadempimento di uno Stato — Articoli 18, 20 e 21 TFUE — Cittadinanza dell’Unione — Diritto di circolazione e di soggiorno — Discriminazione in base alla cittadinanza — Contributo alle spese di trasporto concesso agli studenti nazionali — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafo 2 — Deroga al principio della parità di trattamento — Aiuti di mantenimento agli studi sotto forma di borse di studio o di prestiti — Portata — Requisiti di forma dell’atto introduttivo del ricorso — Esposizione coerente delle censure»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016

    1. Ricorso per inadempimento – Atto introduttivo del giudizio – Esposizione delle censure e dei motivi – Requisiti di forma – Formulazione non equivoca delle conclusioni – Condizione di ricevibilità di ordine pubblico

      [Art. 258 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 120, c)]

    2. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Principio della parità di trattamento – Ambito di applicazione ratione personae – Studenti cittadini di uno Stato membro, compresi gli studenti Erasmus – Inclusione – Ambito di applicazione ratione materiae – Contributo alle spese di trasporto concesso agli studenti – Inclusione

      [Artt. 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 1, a), e 24, § 1]

    3. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38 – Principio della parità di trattamento – Deroga – Contributo alle spese di trasporto concesso agli studenti nazionali – Ammissibilità

      (Art. 18 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 24, § 2)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 32‑35, 43)

    2.  Un cittadino di uno Stato membro dell’Unione che effettua i propri studi in un altro Stato membro ha, in forza degli articoli 18 TFUE e 21 TFUE, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio dello Stato membro ospitante senza subire discriminazioni dirette o indirette a causa della propria cittadinanza. Un regime che preveda riduzioni sulle tariffe di trasporto concesse agli studenti, consentendo loro, direttamente o indirettamente, di coprire le loro spese di sostentamento, rientra nella sfera di applicazione del Trattato FUE. Peraltro, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito in termini generali dall’articolo 18 TFUE e precisato, con riguardo ai cittadini dell’Unione che rientrano nella sfera di applicazione della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, all’articolo 24 della medesima, vieta, in particolare, le discriminazioni dirette, fondate sulla nazionalità. A tale riguardo, sebbene detta direttiva miri ad agevolare e a rafforzare l’esercizio del diritto fondamentale e individuale di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ad ogni cittadino dell’Unione, resta il fatto che l’oggetto di detta direttiva riguarda, come risulta dal suo articolo 1, lettera a), le modalità di esercizio di tale diritto. In particolare, per quanto concerne l’accesso a prestazioni, un cittadino dell’Unione può richiedere la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante in forza dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 solo se il suo soggiorno sul territorio di tale Stato rispetta i requisiti posti da tale direttiva.

      (v. punti 78‑82)

    3.  Quale deroga al principio di parità di trattamento previsto dall’articolo 18 TFUE, di cui l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, costituisce solamente espressione specifica, il paragrafo 2 del medesimo articolo 24 dev’essere interpretato restrittivamente. Pur se il contributo alle spese di trasporto concesso agli studenti nazionali di uno Stato membro costituisce, per gli studenti interessati, un aiuto per il mantenimento, tuttavia solo gli aiuti di mantenimento agli studi consistenti in borse di studio o prestiti per studenti ricadono nella deroga al principio di parità di trattamento di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38.

      A tale riguardo, la normativa di uno Stato membro secondo la quale uno studente ha diritto ad un titolo di trasporto che gli consenta di accedere al trasporto pubblico gratuitamente o ad una tariffa ridotta senza essere tenuto a rimborsare tale prestazione se completa i suoi studi nel termine di dieci anni, mentre deve rimborsarla se non completa i suoi studi entro tale termine, istituisce un contributo alle spese di trasporto che presenta le caratteristiche, ed è assimilabile, o ad una borsa di studio, o ad un prestito, a seconda che lo studente completi o meno i propri studi entro il termine di dieci anni. Ne consegue che una siffatta prestazione rientra nella deroga di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38. Lo Stato membro interessato può quindi avvalersi di tale deroga, senza commettere una discriminazione diretta fondata sulla nazionalità, al fine di negare la concessione di tale prestazione, prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, a persone diverse dai lavoratori subordinati o autonomi, da coloro che hanno mantenuto tale status, o loro familiari.

      A tale riguardo, sono prive di pertinenza, da un lato, la questione se detta prestazione costituisca una borsa di studio condizionata o un prestito condizionato e, dall’altro, il fatto che, in linea di principio, il contributo alle spese di trasporto venga concesso sotto forma di titolo di trasporto, ovvero non come prestazione in denaro, ma in natura.

      (v. punti 86, 87, 89‑92, 94, 95)

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