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Document 62014CJ0231

    InnoLux / Commissione

    Causa C‑231/14 P

    InnoLux Corp.

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 101 TFUE — Articolo 53 dell’accordo SEE — Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) — Fissazione dei prezzi — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende (2006) — Punto 13 — Determinazione del valore delle vendite in relazione all’infrazione — Vendite interne del prodotto in questione al di fuori del SEE — Considerazione delle vendite dei prodotti finiti che incorporano il prodotto in questione a terzi all’interno del SEE»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2015

    1. Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Obbligo di riaprire la fase orale per consentire alle parti di depositare osservazioni su questioni di diritto sollevate nelle conclusioni dell’avvocato generale – Insussistenza

      (Art. 252, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

    2. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Determinazione del valore delle vendite – Criteri – Presa in considerazione delle vendite ad imprese integrate verticalmente nell’impresa incriminata – Ammissibilità – Presa in considerazione del valore dei prodotti oggetto del cartello che sono stati incorporati in prodotti finiti venduti a terzi da società controllate – Ammissibilità

      (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

    3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

      (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    4. Concorrenza – Ammende – Sanzioni imposte dalle istituzioni dell’Unione e sanzioni inflitte in uno Stato terzo per violazione del diritto nazionale della concorrenza – Violazione del principio del ne bis in idem – Insussistenza

      (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 26 29)

    2.  Ai fini della commisurazione dell’ammenda per infrazione alle norme in materia di concorrenza, la nozione di valore delle vendite di cui al punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ricomprende le vendite realizzate nel mercato interessato dall’infrazione nello Spazio economico europeo (SEE), senza che occorra determinare se dette vendite siano state effettivamente oggetto di tale infrazione, in quanto la quota del fatturato proveniente dalla vendita dei prodotti oggetto dell’infrazione costituisce l’elemento più idoneo per riflettere l’importanza economica dell’infrazione stessa. Sebbene detta nozione non possa estendersi sino a ricomprendere le vendite realizzate dall’impresa in questione che non rientrano in alcun modo nell’ambito di applicazione dell’intesa contestata, sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 che i partecipanti ad un’intesa integrati verticalmente possano, per il solo fatto di aver incorporato i prodotti che costituiscono l’oggetto dell’infrazione in prodotti finiti al di fuori del SEE, vedere esclusa dal calcolo dell’ammenda la frazione del valore delle loro vendite di tali prodotti finiti realizzate all’interno del SEE che può corrispondere al valore dei prodotti che costituiscono l’oggetto dell’infrazione.

      Infatti, le imprese integrate verticalmente possono trarre beneficio da un accordo di fissazione orizzontale dei prezzi, concluso in violazione dell’articolo 101 TFUE, non soltanto nell’ambito di vendite a terzi indipendenti nel mercato del prodotto oggetto di tale infrazione, ma anche nel mercato a valle dei prodotti trasformati nella composizione dei quali rientrano tali prodotti, e ciò per un duplice ordine di motivi. O tali imprese ripercuotono le maggiorazioni di prezzo dei fattori della produzione risultanti dall’oggetto dell’infrazione sul prezzo dei prodotti trasformati oppure non lo ripercuotono, il che si risolve quindi nel conferire loro un vantaggio in termini di costi rispetto ai loro concorrenti, i quali devono procurarsi gli stessi fattori della produzione sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione. L’esclusione di tali vendite produrrebbe l’effetto di minimizzare artificiosamente la rilevanza economica dell’infrazione commessa da una determinata impresa, considerato che la mera circostanza di escludere la presa in considerazione di tali vendite realmente interessate dall’intesa nel SEE si risolverebbe nell’infliggere, in definitiva, un’ammenda priva di qualsiasi reale relazione con la sfera di applicazione della medesima intesa in tale territorio.

      La presa in considerazione, per il calcolo dell’ammenda, di tali vendite interne, realizzate al di fuori del SEE da un’impresa verticalmente integrata, non esula dalla competenza territoriale della Commissione. Quest’ultima, infatti, è competente ad applicare l’articolo 101 TFUE ad un’intesa di portata mondiale allorché i partecipanti a tale intesa l’hanno messa in atto nel SEE, realizzando su tale territorio vendite dirette del prodotto interessato dall’infrazione a imprese terze. Qualora ciò si verifichi è necessario, per contro, che il valore delle vendite prese in considerazione per il calcolo dell’ammenda rifletta l’importanza economica dell’infrazione ed il peso relativo dell’impresa interessata nell’infrazione medesima.

      (v. punti 51, 55, 56, 62, 70 74)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 59-61)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 75)

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    Causa C‑231/14 P

    InnoLux Corp.

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articolo 101 TFUE — Articolo 53 dell’accordo SEE — Mercato mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) — Fissazione dei prezzi — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende (2006) — Punto 13 — Determinazione del valore delle vendite in relazione all’infrazione — Vendite interne del prodotto in questione al di fuori del SEE — Considerazione delle vendite dei prodotti finiti che incorporano il prodotto in questione a terzi all’interno del SEE»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2015

    1. Procedimento giurisdizionale – Fase orale del procedimento – Riapertura – Obbligo di riaprire la fase orale per consentire alle parti di depositare osservazioni su questioni di diritto sollevate nelle conclusioni dell’avvocato generale – Insussistenza

      (Art. 252, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

    2. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Determinazione del valore delle vendite – Criteri – Presa in considerazione delle vendite ad imprese integrate verticalmente nell’impresa incriminata – Ammissibilità – Presa in considerazione del valore dei prodotti oggetto del cartello che sono stati incorporati in prodotti finiti venduti a terzi da società controllate – Ammissibilità

      (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13)

    3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

      (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    4. Concorrenza – Ammende – Sanzioni imposte dalle istituzioni dell’Unione e sanzioni inflitte in uno Stato terzo per violazione del diritto nazionale della concorrenza – Violazione del principio del ne bis in idem – Insussistenza

      (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 26 29)

    2.  Ai fini della commisurazione dell’ammenda per infrazione alle norme in materia di concorrenza, la nozione di valore delle vendite di cui al punto 13 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ricomprende le vendite realizzate nel mercato interessato dall’infrazione nello Spazio economico europeo (SEE), senza che occorra determinare se dette vendite siano state effettivamente oggetto di tale infrazione, in quanto la quota del fatturato proveniente dalla vendita dei prodotti oggetto dell’infrazione costituisce l’elemento più idoneo per riflettere l’importanza economica dell’infrazione stessa. Sebbene detta nozione non possa estendersi sino a ricomprendere le vendite realizzate dall’impresa in questione che non rientrano in alcun modo nell’ambito di applicazione dell’intesa contestata, sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 che i partecipanti ad un’intesa integrati verticalmente possano, per il solo fatto di aver incorporato i prodotti che costituiscono l’oggetto dell’infrazione in prodotti finiti al di fuori del SEE, vedere esclusa dal calcolo dell’ammenda la frazione del valore delle loro vendite di tali prodotti finiti realizzate all’interno del SEE che può corrispondere al valore dei prodotti che costituiscono l’oggetto dell’infrazione.

      Infatti, le imprese integrate verticalmente possono trarre beneficio da un accordo di fissazione orizzontale dei prezzi, concluso in violazione dell’articolo 101 TFUE, non soltanto nell’ambito di vendite a terzi indipendenti nel mercato del prodotto oggetto di tale infrazione, ma anche nel mercato a valle dei prodotti trasformati nella composizione dei quali rientrano tali prodotti, e ciò per un duplice ordine di motivi. O tali imprese ripercuotono le maggiorazioni di prezzo dei fattori della produzione risultanti dall’oggetto dell’infrazione sul prezzo dei prodotti trasformati oppure non lo ripercuotono, il che si risolve quindi nel conferire loro un vantaggio in termini di costi rispetto ai loro concorrenti, i quali devono procurarsi gli stessi fattori della produzione sul mercato dei prodotti oggetto dell’infrazione. L’esclusione di tali vendite produrrebbe l’effetto di minimizzare artificiosamente la rilevanza economica dell’infrazione commessa da una determinata impresa, considerato che la mera circostanza di escludere la presa in considerazione di tali vendite realmente interessate dall’intesa nel SEE si risolverebbe nell’infliggere, in definitiva, un’ammenda priva di qualsiasi reale relazione con la sfera di applicazione della medesima intesa in tale territorio.

      La presa in considerazione, per il calcolo dell’ammenda, di tali vendite interne, realizzate al di fuori del SEE da un’impresa verticalmente integrata, non esula dalla competenza territoriale della Commissione. Quest’ultima, infatti, è competente ad applicare l’articolo 101 TFUE ad un’intesa di portata mondiale allorché i partecipanti a tale intesa l’hanno messa in atto nel SEE, realizzando su tale territorio vendite dirette del prodotto interessato dall’infrazione a imprese terze. Qualora ciò si verifichi è necessario, per contro, che il valore delle vendite prese in considerazione per il calcolo dell’ammenda rifletta l’importanza economica dell’infrazione ed il peso relativo dell’impresa interessata nell’infrazione medesima.

      (v. punti 51, 55, 56, 62, 70 74)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 59-61)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 75)

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