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Document 62014CJ0222

    Maïstrellis

    Causa C‑222/14

    Konstantinos Maïstrellis

    contro

    Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Clausola 2, punto 1 — Diritto individuale al congedo parentale per la nascita di un figlio — Normativa nazionale che priva del diritto a un tale congedo il dipendente pubblico la cui moglie non lavora — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera c) — Condizioni di lavoro — Discriminazione diretta»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica – Considerazione della finalità e dell’economia generale dell’atto di cui trattasi

      (Direttiva del Consiglio 96/34, come modificata dalla direttiva 97/75, allegato, clausole 1 e 2)

    3. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul congedo parentale – Direttiva 96/34 – Normativa nazionale che priva del diritto al congedo parentale il dipendente pubblico la cui moglie non eserciti attività professionale, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, non sia incapace di provvedere all’educazione di un bambino – Inammissibilità

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, artt. 2, § 1, a), e 14, § 1, c); direttiva del Consiglio 96/34, come modificata dalla direttiva 97/75, allegato, clausole 1 e 2]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 26, 27)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 30, 37)

    3.  Le disposizioni delle direttive 96/34, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75, e 2006/54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che neghi il diritto al congedo parentale a un dipendente pubblico quando la moglie non lavori o non eserciti alcuna professione, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, venga considerata non in grado di provvedere all’educazione di un bambino.

      Infatti, da un lato, tanto dal tenore letterale di detto accordo quadro quanto dagli obiettivi e dal contesto dello stesso risulta che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale, talché gli Stati membri non sono legittimati ad adottare una tale normativa. Dall’altro lato, siffatta normativa istituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della stessa, nei confronti dei padri dipendenti pubblici, per quanto riguarda la concessione del congedo parentale.

      (v. punti 41, 52, 53 e dispositivo)

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    Causa C‑222/14

    Konstantinos Maïstrellis

    contro

    Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo parentale — Clausola 2, punto 1 — Diritto individuale al congedo parentale per la nascita di un figlio — Normativa nazionale che priva del diritto a un tale congedo il dipendente pubblico la cui moglie non lavora — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego — Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera c) — Condizioni di lavoro — Discriminazione diretta»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 luglio 2015

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Competenza del giudice nazionale – Accertamento e valutazione dei fatti di causa – Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate – Valutazione da parte del giudice nazionale

      (Art. 267 TFUE)

    2. Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica – Considerazione della finalità e dell’economia generale dell’atto di cui trattasi

      (Direttiva del Consiglio 96/34, come modificata dalla direttiva 97/75, allegato, clausole 1 e 2)

    3. Politica sociale – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accesso al lavoro e condizioni di lavoro – Parità di trattamento – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul congedo parentale – Direttiva 96/34 – Normativa nazionale che priva del diritto al congedo parentale il dipendente pubblico la cui moglie non eserciti attività professionale, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, non sia incapace di provvedere all’educazione di un bambino – Inammissibilità

      [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54, artt. 2, § 1, a), e 14, § 1, c); direttiva del Consiglio 96/34, come modificata dalla direttiva 97/75, allegato, clausole 1 e 2]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 26, 27)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 30, 37)

    3.  Le disposizioni delle direttive 96/34, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 97/75, e 2006/54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretate nel senso che ostano a una normativa nazionale che neghi il diritto al congedo parentale a un dipendente pubblico quando la moglie non lavori o non eserciti alcuna professione, a meno che la stessa, a causa di grave malattia o disabilità, venga considerata non in grado di provvedere all’educazione di un bambino.

      Infatti, da un lato, tanto dal tenore letterale di detto accordo quadro quanto dagli obiettivi e dal contesto dello stesso risulta che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale, talché gli Stati membri non sono legittimati ad adottare una tale normativa. Dall’altro lato, siffatta normativa istituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della stessa, nei confronti dei padri dipendenti pubblici, per quanto riguarda la concessione del congedo parentale.

      (v. punti 41, 52, 53 e dispositivo)

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