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Document 62014CJ0205

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 giugno 2016.
    Commissione europea contro Repubblica portoghese.
    Inadempimento di uno Stato – Trasporto aereo – Regolamento (CEE) n. 95/93 – Assegnazione delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione europea – Articolo 4, paragrafo 2 – Indipendenza del coordinatore – Nozione di “parte interessata” – Ente di gestione di un aeroporto – Separazione funzionale – Sistema di finanziamento.
    Causa C-205/14.

    Court reports – general

    Causa C‑205/14

    Commissione europea

    contro

    Repubblica portoghese

    «Inadempimento di uno Stato — Trasporto aereo — Regolamento (CEE) n. 95/93 — Assegnazione delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione europea — Articolo 4, paragrafo 2 — Indipendenza del coordinatore — Nozione di “parte interessata” — Ente di gestione di un aeroporto — Separazione funzionale — Sistema di finanziamento»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 giugno 2016

    1. Trasporti – Trasporto aereo – Regolamento n. 95/93 – Assegnazione delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 2 – Indipendenza del coordinatore – Requisito della separazione funzionale da qualsiasi singola parte interessata – Portata

      [Regolamento del Consiglio n. 95/93, artt. 4, § 2, b) e c), e 4, § 8, e 5, § 1]

    2. Trasporti – Trasporto aereo – Regolamento n. 95/93 – Assegnazione delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 2 – Obbligo per gli Stati membri di garantire l’indipendenza del coordinatore – Requisito della separazione funzionale da qualsiasi singola parte interessata e di un sistema di finanziamento delle attività del coordinatore tale da garantire lo status indipendente dello stesso – Insussistenza – Inadempimento

      [Regolamento del Consiglio n. 95/93, art. 4, § 2, b) e c)]

    1.  Il requisito della separazione funzionale del coordinatore incaricato dell’assegnazione delle bande orarie negli aeroporti dell’Unione, volto a garantire la sua indipendenza rispetto a qualsiasi singola parte interessata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento n. 95/93, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, nella versione di cui al regolamento n. 545/2009, implica che il coordinatore assegni le bande ai richiedenti in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente.

      Dal momento che l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), prima frase del regolamento n. 95/93 mira ad escludere qualunque rischio che il coordinatore non adempia ai propri compiti in maniera indipendente, con «parte interessata» deve intendersi qualunque soggetto i cui interessi potrebbero essere pregiudicati dall’assegnazione delle bande orarie, il che è quanto avviene per quanto riguarda gli enti di gestione aeroportuale. Il fatto che l’ente di gestione di un aeroporto possa avere un interesse a che le bande orarie siano concesse ad un determinato vettore aereo conferma tale rilievo, anche in difetto di una partecipazione diretta o indiretta nel capitale di questo, atteso che un siffatto interesse può dipendere da altre circostanze, quali i contratti di locazione di spazi conclusi tra determinato vettore aereo e l’ente di gestione o dal desiderio di quest’ultimo che l’aeroporto in questione divenga l’aeroporto principale di un particolare vettore aereo.

      (v. punti 33, 37, 39‑44)

    2.  Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 95/93, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, nella versione di cui al regolamento n. 545/2009, uno Stato membro che non garantisca l’indipendenza del coordinatore per l’assegnazione delle bande orarie grazie omettendo di assicurare, da un lato, la separazione funzionale di detto coordinatore da qualsiasi parte interessata e, dall’altro, che il sistema di finanziamento delle attività del coordinatore sia tale da garantire lo status indipendente dello stesso.

      Al riguardo, da un lato, la normativa di tale Stato membro non soddisfa il requisito d’indipendenza del coordinatore qualora presenti un carattere vago e astratto e si rimetta esclusivamente all’autolimitazione del coordinatore, senza imporre a quest’ultimo vincoli adeguati e precisi.

      Dall’altro, quando il coordinatore nazionale per l’assegnazione delle bande orarie è anche l’ente di gestione degli aeroporti, la divisione incaricata dell’assegnazione delle bande orarie all’interno di tale coordinatore deve disporre di contabilità, di un bilancio e di risorse finanziarie proprie per garantire che essa assolva alle proprie funzioni di coordinatore conformemente al regolamento in questione, al di fuori di qualunque influenza da parte dell’ente di gestione dell’aeroporto. Non soddisfa tali requisiti un sistema che non preveda alcun meccanismo di finanziamento di una simile divisione per mezzo di risorse proprie, laddove quest’ultima è interamente finanziata dall’ente di gestione dell’aeroporto, ed in cui l’adozione del bilancio di funzionamento e dei conti annuali del coordinatore ricade nella competenza esclusiva del consiglio di amministrazione dell’ente di gestione. Il solo fatto che la divisione incaricata dell’assegnazione delle bande orarie configuri un centro di costo specifico non è atta a rimettere in discussione tale conclusione.

      (v. punti 47, 49, 54‑58, dispositivo 1)

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