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Document 62014CJ0182

    MEGA Brands International / UAMI

    Causa C‑182/14 P

    MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug

    contro

    Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

    (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    «Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo MAGNEXT — Opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo anteriore MAGNET 4 — Rischio di confusione»

    Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 marzo 2015

    1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Valutazione sulla sola base dell’elemento dominante di un marchio complesso – Presupposti

      [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

    2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

      (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

      (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)

    1.  La valutazione globale del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti

      La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione d’insieme prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi elementi.

      Risulta dalla giurisprudenza che, al ricorrere di talune circostanze, la valutazione della somiglianza può svolgersi sulla sola base dell’elemento dominante di un marchio complesso. Tuttavia, tale giurisprudenza riguarda solo situazioni eccezionali ed è solo se tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili nell’impressione complessiva che esso produce che la valutazione della somiglianza potrà essere effettuata sulla sola base dell’elemento dominante.

      (v. punti 31, 32, 38)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 47‑49)

    3.  L’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale conformemente all’articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo.

      (v. punto 54)

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    Causa C‑182/14 P

    MEGA Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug

    contro

    Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

    (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    «Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo MAGNEXT — Opposizione del titolare del marchio nazionale denominativo anteriore MAGNET 4 — Rischio di confusione»

    Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 marzo 2015

    1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Valutazione sulla sola base dell’elemento dominante di un marchio complesso — Presupposti

      [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

    2. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento

      (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    3. Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti

      (Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 81)

    1.  La valutazione globale del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti

      La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione d’insieme prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi elementi.

      Risulta dalla giurisprudenza che, al ricorrere di talune circostanze, la valutazione della somiglianza può svolgersi sulla sola base dell’elemento dominante di un marchio complesso. Tuttavia, tale giurisprudenza riguarda solo situazioni eccezionali ed è solo se tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili nell’impressione complessiva che esso produce che la valutazione della somiglianza potrà essere effettuata sulla sola base dell’elemento dominante.

      (v. punti 31, 32, 38)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 47‑49)

    3.  L’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale conformemente all’articolo 36 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo.

      (v. punto 54)

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