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Document 62014CJ0177

Regojo Dans

Causa C‑177/14

María José Regojo Dans

contro

Consejo de Estado

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Supremo)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole 3 e 4 — Principio di non discriminazione — Personale “eventual” — Rifiuto di accordare una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità — Ragioni oggettive»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2015

  1. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Nozione di «lavoratore a tempo determinato» – Personale reclutato occasionalmente – Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 3, punto 1)

  2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Scopi

    [Direttiva del Consiglio 1999/70, 1considerando 4 e allegato, clausola 1, a), e clausola 4]

  3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Condizioni di lavoro – Nozione – Maggiorazione corrispondente agli scatti di anzianità – Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  4. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Normativa nazionale che esclude il personale reclutato occasionalmente, senza ragioni oggettive, dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata ai dipendenti di ruolo, in caso di situazioni comparabili di tali due categorie di lavoratori – Inammissibilità – Verifica incombente al giudice nazionale

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 3, punto 2, e 4, punto 1)

  5. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento – Nozione – Criteri da prendere in considerazione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  1.  La nozione di lavoratore a tempo determinato, ai sensi della clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contenuto in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che si applica a un lavoratore facente parte del personale reclutato occasionalmente sulla base del diritto nazionale

    Difatti, la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro si applicano all’insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro. La mera circostanza che un lavoratore sia qualificato come reclutato occasionalmente del diritto nazionale o che il suo contratto di lavoro presenti taluni aspetti peculiari, quali, nel procedimento principale, un carattere temporaneo, una libera nomina o cessazione del rapporto di lavoro, o ancora la circostanza che si consideri che siffatto lavoratore svolga una missione di fiducia e di assistenza speciale, è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti dell’Unione.

    (v. punti 33, 34, 37, dispositivo 1)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 40‑42)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 43)

  4.  La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato contenuto in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    Per quanto riguarda le maggiorazioni corrispondenti agli scatti triennali di anzianità, infatti, le quali costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Al fine di valutare se le persone interessate svolgano un lavoro identico o simile, nel senso dell’accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest’ultimo, tenere conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego.

    (v. punti 44, 46, 62, dispositivo 2)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 54‑57)

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Causa C‑177/14

María José Regojo Dans

contro

Consejo de Estado

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Supremo)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausole 3 e 4 — Principio di non discriminazione — Personale “eventual” — Rifiuto di accordare una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità — Ragioni oggettive»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 luglio 2015

  1. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Nozione di «lavoratore a tempo determinato» – Personale reclutato occasionalmente – Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 3, punto 1)

  2. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Scopi

    [Direttiva del Consiglio 1999/70, 1considerando 4 e allegato, clausola 1, a), e clausola 4]

  3. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Condizioni di lavoro – Nozione – Maggiorazione corrispondente agli scatti di anzianità – Inclusione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  4. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Normativa nazionale che esclude il personale reclutato occasionalmente, senza ragioni oggettive, dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata ai dipendenti di ruolo, in caso di situazioni comparabili di tali due categorie di lavoratori – Inammissibilità – Verifica incombente al giudice nazionale

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausole 3, punto 2, e 4, punto 1)

  5. Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Ragioni oggettive che giustificano una differenza di trattamento – Nozione – Criteri da prendere in considerazione

    (Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

  1.  La nozione di lavoratore a tempo determinato, ai sensi della clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contenuto in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che si applica a un lavoratore facente parte del personale reclutato occasionalmente sulla base del diritto nazionale

    Difatti, la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro si applicano all’insieme dei lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro. La mera circostanza che un lavoratore sia qualificato come reclutato occasionalmente del diritto nazionale o che il suo contratto di lavoro presenti taluni aspetti peculiari, quali, nel procedimento principale, un carattere temporaneo, una libera nomina o cessazione del rapporto di lavoro, o ancora la circostanza che si consideri che siffatto lavoratore svolga una missione di fiducia e di assistenza speciale, è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l’efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell’accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti dell’Unione.

    (v. punti 33, 34, 37, dispositivo 1)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 40‑42)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 43)

  4.  La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato contenuto in allegato alla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale esclude, prescindendo da qualsiasi giustificazione per ragioni oggettive, il personale reclutato occasionalmente dal diritto di percepire una maggiorazione corrispondente allo scatto triennale di anzianità accordata, segnatamente, ai dipendenti di ruolo, quando, relativamente alla percezione della maggiorazione di cui trattasi, le due summenzionate categorie di lavoratori si trovano in situazioni comparabili, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

    Per quanto riguarda le maggiorazioni corrispondenti agli scatti triennali di anzianità, infatti, le quali costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, i lavoratori a tempo determinato non devono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sarebbe meno favorevole di quello riservato al riguardo a lavoratori a tempo indeterminato comparabili. Al fine di valutare se le persone interessate svolgano un lavoro identico o simile, nel senso dell’accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest’ultimo, tenere conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le qualifiche e competenze, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego.

    (v. punti 44, 46, 62, dispositivo 2)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 54‑57)

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