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Document 62014CJ0175
Prankl
Prankl
Causa C‑175/14
Ralph Prankl
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Direttiva 92/12/CEE — Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa — Tassazione delle merci di contrabbando — Merci immesse in consumo in uno Stato membro e trasportate in un altro Stato membro — Determinazione dello Stato membro competente — Diritto dello Stato di transito di assoggettare tali merci ad imposta»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2015
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/12 – Prodotti soggetti ad accisa – Determinazione dello Stato membro in cui è esigibile l’accisa – Prodotti introdotti clandestinamente nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati e scoperti nel territorio di un altro Stato membro – Esigibilità in uno Stato membro di transito – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 92/12, artt. 7, §§ 1, 2 e 4, e 9, § 1)
Gli articoli 7, paragrafi 1 e 2, nonché 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108, devono essere interpretati nel senso che, quando merci soggette ad accisa introdotte clandestinamente nel territorio di uno Stato membro siano trasportate, senza il documento di accompagnamento prescritto dall’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva, a destinazione di un altro Stato membro, nel cui territorio le merci medesime vengano scoperte dalle autorità competenti, gli Stati membri di transito non sono legittimati parimenti a riscuotere l’accisa nei confronti del conducente dell’autocarro che abbia effettuato il trasporto, per aver questi detenuto dette merci a fini commerciali nel loro territorio.
Infatti, non si può validamente sostenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso privilegiare la prevenzione degli abusi e delle frodi consentendo in generale, in caso di trasporto irregolare di prodotti soggetti ad accisa, a tutti gli Stati membri di transito di procedere alla riscossione delle relative accise. Una siffatta riscossione delle accise negli Stati membri di transito, che potrebbe determinare un’imposizione multipla, non è necessaria per prevenire gli abusi e le frodi, dal momento che tanto lo Stato membro di importazione quanto lo Stato membro di destinazione sono noti ed essendo pacifico che le merci sono state trasportate in quest’ultimo Stato.
(v. punti 27, 29, 32 e dispositivo)
Causa C‑175/14
Ralph Prankl
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Direttiva 92/12/CEE — Regime generale dei prodotti soggetti ad accisa — Tassazione delle merci di contrabbando — Merci immesse in consumo in uno Stato membro e trasportate in un altro Stato membro — Determinazione dello Stato membro competente — Diritto dello Stato di transito di assoggettare tali merci ad imposta»
Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2015
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Accise — Direttiva 92/12 — Prodotti soggetti ad accisa — Determinazione dello Stato membro in cui è esigibile l’accisa — Prodotti introdotti clandestinamente nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati e scoperti nel territorio di un altro Stato membro — Esigibilità in uno Stato membro di transito — Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 92/12, artt. 7, §§ 1, 2 e 4, e 9, § 1)
Gli articoli 7, paragrafi 1 e 2, nonché 9, paragrafo 1, della direttiva 92/12, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 92/108, devono essere interpretati nel senso che, quando merci soggette ad accisa introdotte clandestinamente nel territorio di uno Stato membro siano trasportate, senza il documento di accompagnamento prescritto dall’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva, a destinazione di un altro Stato membro, nel cui territorio le merci medesime vengano scoperte dalle autorità competenti, gli Stati membri di transito non sono legittimati parimenti a riscuotere l’accisa nei confronti del conducente dell’autocarro che abbia effettuato il trasporto, per aver questi detenuto dette merci a fini commerciali nel loro territorio.
Infatti, non si può validamente sostenere che il legislatore dell’Unione abbia inteso privilegiare la prevenzione degli abusi e delle frodi consentendo in generale, in caso di trasporto irregolare di prodotti soggetti ad accisa, a tutti gli Stati membri di transito di procedere alla riscossione delle relative accise. Una siffatta riscossione delle accise negli Stati membri di transito, che potrebbe determinare un’imposizione multipla, non è necessaria per prevenire gli abusi e le frodi, dal momento che tanto lo Stato membro di importazione quanto lo Stato membro di destinazione sono noti ed essendo pacifico che le merci sono state trasportate in quest’ultimo Stato.
(v. punti 27, 29, 32 e dispositivo)