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Document 62014CJ0172

ING Pensii

Causa C‑172/14

ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

contro

Consiliul Concurenței

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

«Rinvio pregiudiziale — Intese — Modalità di ripartizione dei clienti su un mercato di fondi pensione privati — Sussistenza di una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE — Pregiudizio al commercio tra gli Stati membri»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore e obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico del suo sviluppo – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto – Accordi tra fondi pensione privati sulla ripartizione della clientela – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  2. Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri – Intesa che comprenda l’intero territorio di uno Stato membro

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  1.  L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che accordi di ripartizione di clienti, come quelli conclusi tra fondi pensione privati obbligatori, costituiscono un’intesa avente oggetto anticoncorrenziale, senza che il numero di clienti interessati da tali accordi possa essere pertinente ai fini della valutazione della condizione relativa alla restrizione del gioco della concorrenza nel mercato interno.

    Così è, in particolare, qualora:

    in primo luogo, per quanto riguarda il tenore di tali accordi, i loro membri abbiano agito di concerto con altre società per ripartire in parti uguali un numero indeterminato di interessati, ossia di persone che hanno sottoscritto due atti di adesione a fondi pensione privati diversi (cosiddetti doppioni), tra i fondi pensione privati partecipanti a tali concertazioni;

    in secondo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dai fondi pensione privati interessati, tali accordi abbiano come scopo quello di assegnare le persone interessate ad una cerchia ristretta di operatori, in spregio alle regole giuridiche applicabili e, pertanto, a danno di altre società attive nel settore economico in parola. Essi sono quindi diretti a rafforzare la posizione, nel mercato di cui trattasi, di ciascuno di tali fondi pensione privati rispetto a quella dei loro concorrenti che non hanno partecipato alle suddette concertazioni, e perseguono, pertanto, un obiettivo manifestamente contrario al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza;

    in terzo luogo, con le concertazioni da essi organizzate, i fondi pensione privati interessati si siano deliberatamente sottratti alle norme di legge che prevedono un’assegnazione dei doppioni a seguito di un intervento delle autorità nazionali competenti e secondo una loro ripartizione aleatoria.

    Quanto al numero di persone concretamente interessate dagli accordi di ripartizione, esso è, in tale contesto, privo di pertinenza, dato che l’oggetto anticoncorrenziale di un accordo di ripartizione, più in particolare l’idoneità di tale accordo a produrre effetti negativi sul mercato, non dipende dal numero reale di clienti effettivamente ripartiti, bensì unicamente dai termini e dalle finalità oggettive di detto accordo, valutati alla luce del contesto economico e giuridico nel quale lo stesso è stato concluso.

    (v. punti 35, 37‑39, 44, 54‑56 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 48, 49)

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Causa C‑172/14

ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA

contro

Consiliul Concurenței

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie)

«Rinvio pregiudiziale — Intese — Modalità di ripartizione dei clienti su un mercato di fondi pensione privati — Sussistenza di una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE — Pregiudizio al commercio tra gli Stati membri»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 luglio 2015

  1. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Tenore e obiettivo di un’intesa nonché contesto economico e giuridico del suo sviluppo – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto – Accordi tra fondi pensione privati sulla ripartizione della clientela – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  2. Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri – Intesa che comprenda l’intero territorio di uno Stato membro

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  1.  L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che accordi di ripartizione di clienti, come quelli conclusi tra fondi pensione privati obbligatori, costituiscono un’intesa avente oggetto anticoncorrenziale, senza che il numero di clienti interessati da tali accordi possa essere pertinente ai fini della valutazione della condizione relativa alla restrizione del gioco della concorrenza nel mercato interno.

    Così è, in particolare, qualora:

    in primo luogo, per quanto riguarda il tenore di tali accordi, i loro membri abbiano agito di concerto con altre società per ripartire in parti uguali un numero indeterminato di interessati, ossia di persone che hanno sottoscritto due atti di adesione a fondi pensione privati diversi (cosiddetti doppioni), tra i fondi pensione privati partecipanti a tali concertazioni;

    in secondo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dai fondi pensione privati interessati, tali accordi abbiano come scopo quello di assegnare le persone interessate ad una cerchia ristretta di operatori, in spregio alle regole giuridiche applicabili e, pertanto, a danno di altre società attive nel settore economico in parola. Essi sono quindi diretti a rafforzare la posizione, nel mercato di cui trattasi, di ciascuno di tali fondi pensione privati rispetto a quella dei loro concorrenti che non hanno partecipato alle suddette concertazioni, e perseguono, pertanto, un obiettivo manifestamente contrario al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza;

    in terzo luogo, con le concertazioni da essi organizzate, i fondi pensione privati interessati si siano deliberatamente sottratti alle norme di legge che prevedono un’assegnazione dei doppioni a seguito di un intervento delle autorità nazionali competenti e secondo una loro ripartizione aleatoria.

    Quanto al numero di persone concretamente interessate dagli accordi di ripartizione, esso è, in tale contesto, privo di pertinenza, dato che l’oggetto anticoncorrenziale di un accordo di ripartizione, più in particolare l’idoneità di tale accordo a produrre effetti negativi sul mercato, non dipende dal numero reale di clienti effettivamente ripartiti, bensì unicamente dai termini e dalle finalità oggettive di detto accordo, valutati alla luce del contesto economico e giuridico nel quale lo stesso è stato concluso.

    (v. punti 35, 37‑39, 44, 54‑56 e dispositivo)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 48, 49)

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