Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0144

    Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei

    Causa C‑144/14

    Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei

    contro

    Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Maramureș)

    «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 273 e 287 — Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’IVA — Imponibilità dei servizi medico-veterinari — Principio di certezza del diritto — Principio di tutela del legittimo affidamento»

    Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015

    1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Cure veterinarie – Regime speciale di esenzione – Superamento della soglia di esenzione e assoggettamento all’imposta – Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto – Insussistenza

      (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 213, § 1, 214, § 1, 250, § 1, 273 e 287)

    2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Portata

    3. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Riqualificazione di un’operazione di servizio veterinario esente come attività soggetta all’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità alla luce del principio di certezza del diritto – Mancata applicazione sistematica di tale imposta da parte delle autorità nazionali – Ammissibilità alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento – Verifica da parte del giudice nazionale

      (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 273 e 287)

    4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

    1.  L’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162, non impone agli Stati membri di identificare d’ufficio un soggetto passivo ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto basandosi unicamente su dichiarazioni fiscali, diverse da quelle riguardanti tale imposta, neanche laddove le stesse avrebbero permesso di constatare il superamento della soglia di esenzione dal pagamento della suddetta imposta da parte di tale soggetto passivo.

      Infatti, sebbene gli Stati membri siano obbligati ad accertare le dichiarazioni fiscali dei soggetti passivi, la contabilità di questi ultimi e gli altri documenti utili nonché a calcolare e a riscuotere l’imposta dovuta, spetta all’interessato, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 1, di tale direttiva, dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. Peraltro, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nell’adozione di provvedimenti diretti a garantire l’identificazione dei soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In secondo luogo, gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi, pur beneficiando, a tale riguardo, di una certa libertà, in particolare, sul modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione.

      Ne consegue che la direttiva 2006/112 non obbliga gli Stati membri ad adottare provvedimenti legislativi e amministrativi volti a garantire che, nella gestione delle dichiarazioni fiscali diverse da quelle riguardanti l’imposta sul valore aggiunto, sia al contempo verificato il rispetto degli obblighi del contribuente relativi a tale imposta, posto peraltro che tali dichiarazioni non contengono necessariamente tutti i dati che devono essere forniti nell’ambito di una dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e che sono necessari alla determinazione di tale imposta.

      (v. punti 26, 28 31, dispositivo 1)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 34, 35)

    3.  I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un’amministrazione tributaria nazionale decida che servizi medico‑veterinari siano soggetti all’imposta sul valore aggiunto, in seguito alla soppressione di un’operazione dall’elenco di quelle esenti dall’imposta sul valore aggiunto, qualora tale decisione si fondi su norme chiare e la prassi di tale amministrazione non sia stata atta a creare, in capo a un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento nell’inapplicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.

      Infatti, da un lato, il mero fatto che l’amministrazione tributaria riqualifichi una data operazione come attività economica soggetta all’imposta sul valore aggiunto, entro il termine di prescrizione, non può, di per sé, violare il principio di certezza del diritto.

      Dall’altro lato, per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, il fatto che le autorità tributarie nazionali non abbiano assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, in modo sistematico, i servizi medico‑veterinari dopo la soppressione del riferimento alle cure veterinarie dall’elenco delle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto, non può essere sufficiente, a priori, salvo circostanze del tutto particolari, a creare in capo a un operatore economico normalmente prudente e accorto un ragionevole affidamento nella non applicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo, posto che la suddetta imposta trova applicazione generale e i servizi medico-veterinari erano stati soppressi dall’elenco delle operazioni esenti.

      (v. punti 41, 46, 48, dispositivo 2)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 43, 44)

    Top

    Causa C‑144/14

    Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei

    contro

    Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Maramureș)

    «Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 273 e 287 — Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’IVA — Imponibilità dei servizi medico-veterinari — Principio di certezza del diritto — Principio di tutela del legittimo affidamento»

    Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015

    1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Cure veterinarie – Regime speciale di esenzione – Superamento della soglia di esenzione e assoggettamento all’imposta – Obbligo di identificazione d’ufficio di un soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto – Insussistenza

      (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 213, § 1, 214, § 1, 250, § 1, 273 e 287)

    2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Portata

    3. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Prestazioni di servizi – Riqualificazione di un’operazione di servizio veterinario esente come attività soggetta all’imposta sul valore aggiunto – Ammissibilità alla luce del principio di certezza del diritto – Mancata applicazione sistematica di tale imposta da parte delle autorità nazionali – Ammissibilità alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento – Verifica da parte del giudice nazionale

      (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 273 e 287)

    4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

    1.  L’articolo 273, primo comma, della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162, non impone agli Stati membri di identificare d’ufficio un soggetto passivo ai fini della riscossione dell’imposta sul valore aggiunto basandosi unicamente su dichiarazioni fiscali, diverse da quelle riguardanti tale imposta, neanche laddove le stesse avrebbero permesso di constatare il superamento della soglia di esenzione dal pagamento della suddetta imposta da parte di tale soggetto passivo.

      Infatti, sebbene gli Stati membri siano obbligati ad accertare le dichiarazioni fiscali dei soggetti passivi, la contabilità di questi ultimi e gli altri documenti utili nonché a calcolare e a riscuotere l’imposta dovuta, spetta all’interessato, in primo luogo, ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 1, di tale direttiva, dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo. Peraltro, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nell’adozione di provvedimenti diretti a garantire l’identificazione dei soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In secondo luogo, gli Stati membri sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi, pur beneficiando, a tale riguardo, di una certa libertà, in particolare, sul modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione.

      Ne consegue che la direttiva 2006/112 non obbliga gli Stati membri ad adottare provvedimenti legislativi e amministrativi volti a garantire che, nella gestione delle dichiarazioni fiscali diverse da quelle riguardanti l’imposta sul valore aggiunto, sia al contempo verificato il rispetto degli obblighi del contribuente relativi a tale imposta, posto peraltro che tali dichiarazioni non contengono necessariamente tutti i dati che devono essere forniti nell’ambito di una dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 e che sono necessari alla determinazione di tale imposta.

      (v. punti 26, 28 31, dispositivo 1)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 34, 35)

    3.  I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento non ostano a che un’amministrazione tributaria nazionale decida che servizi medico‑veterinari siano soggetti all’imposta sul valore aggiunto, in seguito alla soppressione di un’operazione dall’elenco di quelle esenti dall’imposta sul valore aggiunto, qualora tale decisione si fondi su norme chiare e la prassi di tale amministrazione non sia stata atta a creare, in capo a un operatore economico prudente e accorto, un ragionevole affidamento nell’inapplicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.

      Infatti, da un lato, il mero fatto che l’amministrazione tributaria riqualifichi una data operazione come attività economica soggetta all’imposta sul valore aggiunto, entro il termine di prescrizione, non può, di per sé, violare il principio di certezza del diritto.

      Dall’altro lato, per quanto riguarda il principio di tutela del legittimo affidamento, il fatto che le autorità tributarie nazionali non abbiano assoggettato all’imposta sul valore aggiunto, in modo sistematico, i servizi medico‑veterinari dopo la soppressione del riferimento alle cure veterinarie dall’elenco delle operazioni esenti dall’imposta sul valore aggiunto, non può essere sufficiente, a priori, salvo circostanze del tutto particolari, a creare in capo a un operatore economico normalmente prudente e accorto un ragionevole affidamento nella non applicabilità di tale imposta a servizi di questo tipo, posto che la suddetta imposta trova applicazione generale e i servizi medico-veterinari erano stati soppressi dall’elenco delle operazioni esenti.

      (v. punti 41, 46, 48, dispositivo 2)

    4.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 43, 44)

    Top