This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62014CJ0140
Commissione / Slovenia
Commissione / Slovenia
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 –
Commissione / Slovenia
(causa C‑140/14) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE — Prevenzione ed eliminazione del deposito di materiali di sterro e di altri rifiuti — Messa in discarica — Mancata adozione di misure ai fini dell’eliminazione e dello stoccaggio di tali rifiuti — Esperimento di mezzi di ricorso giurisdizionali»
1. |
Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento — Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 258 TFUE) (v. punto 42) |
2. |
Stati membri — Obblighi — Compito di sorveglianza affidato alla Commissione — Dovere degli Stati membri — Cooperazione nelle indagini concernenti l’applicazione delle direttive — Obbligo di verifica e di informazione (v. punto 43) |
3. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 63) |
4. |
Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2008/98 — Obbligo degli Stati membri di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti — Portata — Applicabilità alle operazioni di stoccaggio temporaneo — Necessità delle misure da adottare (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, artt. 13 e 36, § 1) (v. punto 66) |
5. |
Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2008/98 — Obbligo degli Stati membri di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti — Obbligo di risultato — Margine discrezionale degli Stati membri in merito ai provvedimenti da adottare — Limiti — Prolungato persistere di una situazione non conforme comportante un significativo degrado ambientale — Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, art. 13) (v. punti 68, 69, 75) |
6. |
Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2008/98 — Nozione di rifiuti — Sostanza di cui ci si disfa — Materiali di sterro — Inclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, art. 3, punto 1) (v. punti 70, 71) |
7. |
Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 77) |
8. |
Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Necessità di garantire l’efficacia delle direttive — Obbligo, per qualsiasi autorità di uno Stato membro, di adottare tutte le misure necessarie per raggiungere il risultato prescritto dalla direttiva — Eventuale adozione di misure provvisorie (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98) (v. punti 78, 79) |
9. |
Ambiente — Rifiuti — Discariche di rifiuti — Direttiva 1999/31 — Ambito di applicazione — Nozione di discarica — Sito di stoccaggio temporaneo — Durata di stoccaggio superiore ad un anno — Inclusione — Discariche illegittime — Inclusione [Direttiva del Consiglio 1999/31, art. 2, g)] (v. punti 116, 117) |
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Slovenia, |
– |
avendo autorizzato il deposito di materiali di sterro sulla parcella n. 115/1 del comune di Teharje (Bukovžlak), senza assicurarsi che in tale sito non fossero stati precedentemente o contemporaneamente depositati altri rifiuti, e poiché, in assenza di qualsivoglia misura per la rimozione da tale sito dei rifiuti non rientranti nell’autorizzazione rilasciata, il sito in questione doveva essere considerato quale discarica illegittima, non rispondente alle condizioni e alle prescrizioni dettate, da un lato, dagli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e, dall’altro lato, dagli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 – letto in combinato disposto con la decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE –, 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché dagli allegati I, II e III di quest’ultima direttiva, e |
– |
non avendo adottato, dall’aprile 2009, misure sufficienti per impedire, e poi per eliminare, il deposito di materiali di sterro, rientranti nelle rubriche di classificazione dei rifiuti 17 05 06 (materiale di escavazione non ricadente sotto il numero 17 05 05) e 17 05 05 (materiale di escavazione contenente sostanze pericolose), sul sito dei lavori di costruzione di un’infrastruttura comunale per la zona commerciale di Gaberje‑sud, sicché anche tale sito doveva essere considerato quale discarica illegittima non conforme alle summenzionate disposizioni delle direttive 1999/31 e 2008/98 nonché agli articoli 12, 15 e 17 di quest’ultima direttiva, |
ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del complesso delle succitate disposizioni.
2) |
La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 184 del 16.6.2014.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 –
Commissione / Slovenia
(causa C‑140/14) ( 1 )
«Inadempimento di uno Stato — Direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE — Prevenzione ed eliminazione del deposito di materiali di sterro e di altri rifiuti — Messa in discarica — Mancata adozione di misure ai fini dell’eliminazione e dello stoccaggio di tali rifiuti — Esperimento di mezzi di ricorso giurisdizionali»
1. |
Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento — Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 258 TFUE) (v. punto 42) |
2. |
Stati membri — Obblighi — Compito di sorveglianza affidato alla Commissione — Dovere degli Stati membri — Cooperazione nelle indagini concernenti l’applicazione delle direttive — Obbligo di verifica e di informazione (v. punto 43) |
3. |
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 63) |
4. |
Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2008/98 — Obbligo degli Stati membri di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti — Portata — Applicabilità alle operazioni di stoccaggio temporaneo — Necessità delle misure da adottare (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, artt. 13 e 36, § 1) (v. punto 66) |
5. |
Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2008/98 — Obbligo degli Stati membri di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti — Obbligo di risultato — Margine discrezionale degli Stati membri in merito ai provvedimenti da adottare — Limiti — Prolungato persistere di una situazione non conforme comportante un significativo degrado ambientale — Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, art. 13) (v. punti 68, 69, 75) |
6. |
Ambiente — Rifiuti — Direttiva 2008/98 — Nozione di rifiuti — Sostanza di cui ci si disfa — Materiali di sterro — Inclusione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, art. 3, punto 1) (v. punti 70, 71) |
7. |
Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 77) |
8. |
Atti delle istituzioni — Direttive — Attuazione da parte degli Stati membri — Necessità di garantire l’efficacia delle direttive — Obbligo, per qualsiasi autorità di uno Stato membro, di adottare tutte le misure necessarie per raggiungere il risultato prescritto dalla direttiva — Eventuale adozione di misure provvisorie (Art. 288, comma 3, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98) (v. punti 78, 79) |
9. |
Ambiente — Rifiuti — Discariche di rifiuti — Direttiva 1999/31 — Ambito di applicazione — Nozione di discarica — Sito di stoccaggio temporaneo — Durata di stoccaggio superiore ad un anno — Inclusione — Discariche illegittime — Inclusione [Direttiva del Consiglio 1999/31, art. 2, g)] (v. punti 116, 117) |
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Slovenia, |
– |
avendo autorizzato il deposito di materiali di sterro sulla parcella n. 115/1 del comune di Teharje (Bukovžlak), senza assicurarsi che in tale sito non fossero stati precedentemente o contemporaneamente depositati altri rifiuti, e poiché, in assenza di qualsivoglia misura per la rimozione da tale sito dei rifiuti non rientranti nell’autorizzazione rilasciata, il sito in questione doveva essere considerato quale discarica illegittima, non rispondente alle condizioni e alle prescrizioni dettate, da un lato, dagli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e, dall’altro lato, dagli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), 6 – letto in combinato disposto con la decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE –, 7, 8, 9, 11 e 12 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché dagli allegati I, II e III di quest’ultima direttiva, e |
– |
non avendo adottato, dall’aprile 2009, misure sufficienti per impedire, e poi per eliminare, il deposito di materiali di sterro, rientranti nelle rubriche di classificazione dei rifiuti 17 05 06 (materiale di escavazione non ricadente sotto il numero 17 05 05) e 17 05 05 (materiale di escavazione contenente sostanze pericolose), sul sito dei lavori di costruzione di un’infrastruttura comunale per la zona commerciale di Gaberje‑sud, sicché anche tale sito doveva essere considerato quale discarica illegittima non conforme alle summenzionate disposizioni delle direttive 1999/31 e 2008/98 nonché agli articoli 12, 15 e 17 di quest’ultima direttiva, |
ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del complesso delle succitate disposizioni.
2) |
La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 184 del 16.6.2014.