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Document 62014CJ0104
Federconsorzi e Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi
Federconsorzi e Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi
Causa C‑104/14
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
contro
Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi
e
Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 288, terzo comma, TFUE — Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Direttiva 2000/35/CE — Articoli 2, 3 e 6 — Direttiva 2011/7/UE — Articoli 2, 7 e 12 — Normativa di uno Stato membro idonea a modificare, a sfavore di un creditore dello Stato, gli interessi prodotti da un credito antecedente a tali direttive»
Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 febbraio 2015
Ravvicinamento delle legislazioni – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35 – Facoltà per gli Stati membri di escludere dal campo di applicazione di detta direttiva i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 – Normativa nazionale idonea a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall’esecuzione di un contratto concluso prima della data suddetta – Modifica intervenuta durante il termine di trasposizione della direttiva 2011/7 – Ammissibilità
(Art. 288, comma 3, TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35, artt. 3, § 3, e 6, e 2011/7, artt. 7 e 12)
L’articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché gli articoli 3, paragrafo 3, e 6 della direttiva 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e gli articoli 7 e 12 della direttiva 2011/7, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale abbia fatto uso della facoltà prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della prima delle citate direttive, possa, durante il termine di trasposizione della seconda di esse, adottare disposizioni legislative idonee a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall’esecuzione di un contratto concluso prima dell’8 agosto 2002.
(v. punto 35 e dispositivo)
Causa C‑104/14
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
contro
Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi
e
Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)
«Rinvio pregiudiziale — Articolo 288, terzo comma, TFUE — Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Direttiva 2000/35/CE — Articoli 2, 3 e 6 — Direttiva 2011/7/UE — Articoli 2, 7 e 12 — Normativa di uno Stato membro idonea a modificare, a sfavore di un creditore dello Stato, gli interessi prodotti da un credito antecedente a tali direttive»
Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 febbraio 2015
Ravvicinamento delle legislazioni — Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — Direttiva 2000/35 — Facoltà per gli Stati membri di escludere dal campo di applicazione di detta direttiva i contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002 — Normativa nazionale idonea a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall’esecuzione di un contratto concluso prima della data suddetta — Modifica intervenuta durante il termine di trasposizione della direttiva 2011/7 — Ammissibilità
(Art. 288, comma 3, TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/35, artt. 3, § 3, e 6, e 2011/7, artt. 7 e 12)
L’articolo 288, terzo comma, TFUE, nonché gli articoli 3, paragrafo 3, e 6 della direttiva 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e gli articoli 7 e 12 della direttiva 2011/7, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, il quale abbia fatto uso della facoltà prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della prima delle citate direttive, possa, durante il termine di trasposizione della seconda di esse, adottare disposizioni legislative idonee a modificare a sfavore di un creditore dello Stato gli interessi prodotti da un credito derivante dall’esecuzione di un contratto concluso prima dell’8 agosto 2002.
(v. punto 35 e dispositivo)