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Document 62014CJ0085
KPN
KPN
Causa C‑85/14
KPN BV
contro
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
«Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22/CE — Articolo 28 — Accesso ai numeri ed ai servizi — Numeri non geografici — Direttiva 2002/19/CE — Articoli 5, 8 e 13 — Poteri delle autorità nazionali di regolamentazione — Controllo dei prezzi — Servizi di transito delle chiamate — Normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di transito delle chiamate telefoniche di non applicare per le chiamate verso numeri non geografici tariffe superiori a quelle applicate per le chiamate verso numeri geografici — Impresa priva di un significativo potere di mercato — Autorità nazionale competente»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015
Diritto dell’Unione europea — Interpretazione — Metodi — Interpretazione letterale, sistematica e teleologica
Ravvicinamento delle legislazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Accesso ai numeri e ai servizi di comunicazione elettronica — Numeri non geografici — Potere dell’autorità nazionale di regolamentazione d’imporre un obbligo tariffario ad un operatore non detentore di un significativo potere di mercato al fine di far cessare un ostacolo — Rispetto del principio di proporzionalità — Verifica da parte del giudice nazionale
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, artt. 6, 7, 7 bis e 8, e 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, art. 28)
Ravvicinamento delle legislazioni — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22 — Accesso ai numeri e ai servizi di comunicazione elettronica — Numeri non geografici — Normativa nazionale che prevede la possibilità per un ente nazionale diverso dall’autorità nazionale di regolamentazione d’imporre un obbligo tariffario agli operatori — Ammissibilità — Presupposti
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, art. 3, § 2, 4 e 6, e 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, art. 28)
V. il testo della decisione.
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che consente a un’autorità nazionale competente di imporre un obbligo tariffario a titolo dell’articolo 28 della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/136, per far cessare un ostacolo alle chiamate di numeri non geografici nell’Unione europea che non è di natura tecnica, ma che risulta dalle tariffe applicate, senza che sia stata effettuata un’analisi del mercato da cui appaia che l’impresa interessata dispone di un significativo potere di mercato, se un obbligo del genere costituisce una misura necessaria e proporzionata affinché gli utenti finali possano avere accesso ai servizi utilizzando numeri non geografici nell’Unione.
Spetta al giudice nazionale verificare che tale condizione sia soddisfatta e che l’obbligo tariffario sia obiettivo, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, dipenda dal tipo di problema evidenziato e sia giustificato alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140, e che le procedure di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, siano state rispettate.
(v. punti 43, 49, dispositivo 1)
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può prevedere che un obbligo tariffario a titolo dell’articolo 28 della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/136, sia imposto da un’autorità nazionale diversa dall’autorità nazionale di regolamentazione di norma incaricata di applicare il nuovo quadro normativo dell’Unione per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, purché detta autorità soddisfi le condizioni di competenza, d’indipendenza, d’imparzialità e di trasparenza previste dalla direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140, e purché le decisioni da essa adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Difatti, in conformità dell’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 6, della direttiva 2002/21, gli Stati membri devono non soltanto garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica, ma altresì rendere pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate conformemente al nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica dalle menzionate autorità, in particolare quando le funzioni sono affidate a più organismi, e notificare alla Commissione il nome delle autorità cui sono state attribuite le funzioni di cui trattasi e le loro competenze rispettive. Di conseguenza, qualora dette attribuzioni competano, anche parzialmente, ad un’autorità nazionale diversa dall’autorità nazionale di regolamentazione di norma incaricata di applicare il nuovo quadro normativo, spetta ad ogni Stato membro controllare che quest’altra autorità non sia, direttamente o indirettamente, coinvolta in funzioni operative ai sensi della menzionata direttiva
(v. punti 55‑58, dispositivo 2)
Causa C‑85/14
KPN BV
contro
Autoriteit Consument en Markt (ACM)
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven)
«Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Servizio universale e diritti degli utenti — Direttiva 2002/22/CE — Articolo 28 — Accesso ai numeri ed ai servizi — Numeri non geografici — Direttiva 2002/19/CE — Articoli 5, 8 e 13 — Poteri delle autorità nazionali di regolamentazione — Controllo dei prezzi — Servizi di transito delle chiamate — Normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di transito delle chiamate telefoniche di non applicare per le chiamate verso numeri non geografici tariffe superiori a quelle applicate per le chiamate verso numeri geografici — Impresa priva di un significativo potere di mercato — Autorità nazionale competente»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2015
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica
Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Accesso ai numeri e ai servizi di comunicazione elettronica – Numeri non geografici – Potere dell’autorità nazionale di regolamentazione d’imporre un obbligo tariffario ad un operatore non detentore di un significativo potere di mercato al fine di far cessare un ostacolo – Rispetto del principio di proporzionalità – Verifica da parte del giudice nazionale
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, artt. 6, 7, 7 bis e 8, e 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, art. 28)
Ravvicinamento delle legislazioni – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Servizio universale e diritti degli utenti – Direttiva 2002/22 – Accesso ai numeri e ai servizi di comunicazione elettronica – Numeri non geografici – Normativa nazionale che prevede la possibilità per un ente nazionale diverso dall’autorità nazionale di regolamentazione d’imporre un obbligo tariffario agli operatori – Ammissibilità – Presupposti
(Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, art. 3, § 2, 4 e 6, e 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, art. 28)
V. il testo della decisione.
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che consente a un’autorità nazionale competente di imporre un obbligo tariffario a titolo dell’articolo 28 della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/136, per far cessare un ostacolo alle chiamate di numeri non geografici nell’Unione europea che non è di natura tecnica, ma che risulta dalle tariffe applicate, senza che sia stata effettuata un’analisi del mercato da cui appaia che l’impresa interessata dispone di un significativo potere di mercato, se un obbligo del genere costituisce una misura necessaria e proporzionata affinché gli utenti finali possano avere accesso ai servizi utilizzando numeri non geografici nell’Unione.
Spetta al giudice nazionale verificare che tale condizione sia soddisfatta e che l’obbligo tariffario sia obiettivo, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, dipenda dal tipo di problema evidenziato e sia giustificato alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140, e che le procedure di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della direttiva 2002/21, come modificata dalla direttiva 2009/140, siano state rispettate.
(v. punti 43, 49, dispositivo 1)
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può prevedere che un obbligo tariffario a titolo dell’articolo 28 della direttiva 2002/22, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/136, sia imposto da un’autorità nazionale diversa dall’autorità nazionale di regolamentazione di norma incaricata di applicare il nuovo quadro normativo dell’Unione per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, purché detta autorità soddisfi le condizioni di competenza, d’indipendenza, d’imparzialità e di trasparenza previste dalla direttiva 2002/21, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva 2009/140, e purché le decisioni da essa adottate possano essere oggetto di ricorsi effettivi presso un organo indipendente dalle parti coinvolte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Difatti, in conformità dell’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 6, della direttiva 2002/21, gli Stati membri devono non soltanto garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica, ma altresì rendere pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate conformemente al nuovo quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica dalle menzionate autorità, in particolare quando le funzioni sono affidate a più organismi, e notificare alla Commissione il nome delle autorità cui sono state attribuite le funzioni di cui trattasi e le loro competenze rispettive. Di conseguenza, qualora dette attribuzioni competano, anche parzialmente, ad un’autorità nazionale diversa dall’autorità nazionale di regolamentazione di norma incaricata di applicare il nuovo quadro normativo, spetta ad ogni Stato membro controllare che quest’altra autorità non sia, direttamente o indirettamente, coinvolta in funzioni operative ai sensi della menzionata direttiva
(v. punti 55‑58, dispositivo 2)