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Document 62014CJ0073

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015.
Consiglio dell'Unione europea contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – Tribunale internazionale del diritto del mare – Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – Procedura di parere consultivo – Presentazione da parte della Commissione europea di una dichiarazione scritta in nome dell’Unione europea – Mancata approvazione previa del contenuto di tale dichiarazione da parte del Consiglio dell’Unione europea – Articoli 13, paragrafo 2, TUE, 16 TUE e 17, paragrafo 1, TUE – Articoli 218, paragrafo 9, TFUE e 335 TFUE – Rappresentanza dell’Unione europea – Principi di attribuzione di competenze e dell’equilibrio istituzionale – Principio di leale cooperazione.
Causa C-73/14.

Court reports – general

Causa C‑73/14

Consiglio dell’Unione europea

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare — Tribunale internazionale del diritto del mare — Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata — Procedura di parere consultivo — Presentazione da parte della Commissione europea di una dichiarazione scritta in nome dell’Unione europea — Mancata approvazione previa del contenuto di tale dichiarazione da parte del Consiglio dell’Unione europea — Articoli 13, paragrafo 2, TUE, 16 TUE e 17, paragrafo 1, TUE — Articoli 218, paragrafo 9, TFUE e 335 TFUE — Rappresentanza dell’Unione europea — Principi di attribuzione di competenze e dell’equilibrio istituzionale — Principio di leale cooperazione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015

  1. Unione europea — Rappresentanza dinanzi a un organo giurisdizionale internazionale — Presentazione, da parte della Commissione, di osservazioni scritte in nome dell’Unione dinanzi al Tribunale internazionale del diritto del mare — Ammissibilità — Violazione delle competenze del Consiglio — Insussistenza

    (Art. 16, § 1, TUE; artt. 216, § 2, TFUE, 218, § 9, TFUE e 335 TFUE)

  2. Istituzioni dell’Unione europea — Obblighi — Leale cooperazione — Portata — Presentazione, da parte della Commissione, di osservazioni scritte in nome dell’Unione dinanzi al Tribunale internazionale del diritto del mare — Ammissibilità — Presupposti

    (Artt. 13, § 2, TUE, e 16, § 1, TUE; art. 218, § 9, TFUE)

  1.  L’articolo 335 TFUE, sebbene il suo disposto si limiti agli Stati membri, costituisce l’espressione di un principio generale in virtù del quale l’Unione possiede la capacità giuridica e a tal fine è rappresentata dalla Commissione. Ne consegue che tale disposizione offre alla Commissione una base per rappresentare l’Unione dinanzi al Tribunale internazionale del diritto del mare.

    Al riguardo, presentando a detto Tribunale una dichiarazione scritta in nome dell’Unione il cui contenuto non è stato approvato dal Consiglio, la Commissione non ha ignorato le competenze attribuite al Consiglio dall’articolo 218, paragrafo 9, TFUE e dall’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, TUE. Infatti, in primo luogo, riguardo all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE, il riferimento ivi fatto alle posizioni da adottare a nome dell’Unione «in» un organo istituito da un accordo internazionale e chiamato ad adottare atti che hanno effetti giuridici, va inteso nel senso che l’applicazione di tale disposizione riguarda le posizioni da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della partecipazione di quest’ultima, tramite le sue istituzioni o, eventualmente, con l’intermediazione dei suoi Stati membri che agiscono solidalmente nel suo interesse, all’adozione di tali atti in seno all’organo internazionale interessato. Orbene, l’Unione è invitata a esprimere, in qualità di parte, una posizione «dinanzi» a un giudice internazionale, e non «in» seno a quest’ultimo.

    Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, TUE, una dichiarazione scritta che suggerisce risposte alle questioni sollevate in un procedimento, esponendo il punto di vista dell’Unione riguardo all’interpretazione e all’applicazione di determinate disposizioni internazionali e della normativa dell’Unione pertinenti in materia di pesca, non ha ad oggetto la definizione di una politica in detta materia, ai sensi di tale disposizione, ma la presentazione al Tribunale internazionale del diritto del mare di un insieme di osservazioni giuridiche volte a consentire a tale giudice di rendere, se del caso, un parere consultivo, con cognizione di causa sulle questioni ad esso sottoposte. Al riguardo, le considerazioni contenute in detta dichiarazione relative alla competenza di tale giudice a rispondere alla richiesta di parere consultivo e alla ricevibilità delle questioni poste, allo stesso titolo delle osservazioni presentate in ordine al merito del procedimento di cui trattasi, caratterizzano la partecipazione al procedimento giurisdizionale. Esse non possono pertanto essere considerate quali volte alla definizione di una politica, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, TUE.

    (v. punti 58, 59, 62, 63, 70‑73)

  2.  Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, le istituzioni dell’Unione attuano tra loro una leale cooperazione. Tale leale cooperazione è tuttavia esercitata nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti nei Trattati a ciascuna istituzione. L’obbligo risultante dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE non è quindi tale da modificare detti poteri. Pertanto, dato che la predisposizione del contenuto di una dichiarazione scritta presentata al Tribunale internazionale del diritto del mare, in nome dell’Unione, in un procedimento pendente dinanzi a quest’ultimo, non rientra nella competenza del Consiglio in applicazione dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE o dell’articolo 16, paragrafo 1, seconda frase TUE, non si può contestare alla Commissione di non aver adempiuto al suo obbligo di leale cooperazione non adottando le iniziative inerenti all’applicazione di tali due disposizioni.

    Ciò precisato, il principio di leale cooperazione impone alla Commissione, quando quest’ultima intende esprimere posizioni in nome dell’Unione dinanzi a un giudice internazionale, l’obbligo di consultare previamente il Consiglio. La Commissione si conforma a tale obbligo quando la presentazione della dichiarazione scritta al Tribunale internazionale del diritto del mare, in nome dell’Unione, è stata preceduta dalla sua comunicazione al Consiglio di un documento di lavoro che presenta i principali elementi delle osservazioni dell’Unione nel procedimento di cui trattasi.

    (v. punti 84‑87)

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