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Document 62014CJ0066

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2015.
    Finanzamt Linz contro Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz.
    Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE – Libertà di stabilimento – Aiuto di Stato – Tassazione dei gruppi societari – Acquisizione di una partecipazione nel capitale di una controllata – Ammortamento dell’avviamento – Limitazione alle partecipazioni in società residenti.
    Causa C-66/14.

    Court reports – general

    Causa C‑66/14

    Finanzamt Linz

    contro

    Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

    «Rinvio pregiudiziale — Articoli 49 TFUE, 54 TFUE, 107 TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE — Libertà di stabilimento — Aiuto di Stato — Tassazione dei gruppi societari — Acquisizione di una partecipazione nel capitale di una controllata — Ammortamento dell’avviamento — Limitazione alle partecipazioni in società residenti»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2015

    1. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto

      (Artt. 107 TFUE, 108, § 3, TFUE e 267 TFUE)

    2. Aiuti concessi dagli Stati — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione — Tributi — Esclusione salvo per i tributi che finanziano un aiuto — Impossibilità per i singoli di far valere che una misura fiscale costituisce un aiuto illegale per sottrarsi al pagamento del tributo di cui trattasi o per ottenerne il rimborso

      (Artt. 107 TFUE e 108, § 3, TFUE)

    3. Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Imposta sulle società — Normativa nazionale che consente a una società controllante che ha acquisito una partecipazione in un’impresa di procedere all’ammortamento dell’avviamento di quest’ultima — Limitazione alle partecipazioni in società residenti — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza

      (Art. 49 TFUE)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 19‑22)

    2.  Il debitore di un tributo non può eccepire che una misura fiscale di cui fruiscono altre imprese costituisca un aiuto di Stato per sottrarsi al pagamento di tale tributo.

      (v. punto 21)

    3.  L’articolo 49 TFUE osta ad una normativa di uno Stato membro la quale, nell’ambito della tassazione di un gruppo societario, consente ad una società controllante, nel caso di acquisizione di una partecipazione in una società residente che entra a far parte di un simile gruppo, di procedere all’ammortamento dell’avviamento dell’impresa entro il limite del 50% del prezzo di acquisto della partecipazione, mentre preclude tale ammortamento nel caso di acquisizione di una partecipazione in una società non residente.

      Infatti, allorché una normativa nazionale crea un vantaggio fiscale in favore di una società controllante che acquisisca una partecipazione in una società residente, il fatto di non concedere, in presenza delle medesime condizioni, il suddetto vantaggio fiscale ad una società controllante che acquisisca una partecipazione in una società non residente pone in essere una disparità di trattamento fiscale tra società controllanti a scapito di quelle che acquisiscono partecipazioni in una società non residente. Tale disparità di trattamento è idonea a ostacolare l’esercizio, da parte della società controllante che acquisisca una partecipazione in una società non residente, della sua libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, dissuadendola dall’acquisire o dal creare controllate in altri Stati membri. Una siffatta disparità di trattamento è ammissibile solo se riguarda situazioni che non siano oggettivamente comparabili o se è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

      Al riguardo, dal momento che, in forza della suddetta normativa nazionale, un gruppo societario può essere formato da società sia residenti che non residenti, la situazione di una società controllante che desideri creare un simile gruppo con una controllata residente e quella di una società controllante residente che desideri costituire un gruppo societario con una controllata non residente sono, sotto il profilo dell’obiettivo del regime fiscale di cui trattasi, oggettivamente comparabili, nei limiti in cui entrambe mirino a trarre vantaggio da detto regime. Analogamente, quanto alla possibilità di giustificare la disparità di trattamento risultante da tale normativa sulla base della necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale, dal momento che la normativa nazionale di per sé non stabilisce alcun nesso diretto tra, da una parte, il vantaggio fiscale consistente nell’ammortamento dell’avviamento e, dall’altra, il prelievo realizzato mediante l’imposizione in capo alla società controllante delle plusvalenze da cessione della partecipazione nella sua controllata, non si può ritenere che una disparità di trattamento trovi giustificazione nella necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale dello Stato membro interessato.

      (v. punti 27‑30, 33, 43, 50, 54 e dispositivo)

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