Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0058

Amazon EU

Causa C‑58/14

Hauptzollamt Hannover

contro

Amazon EU Sàrl

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Voce 8543 70 — Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85 della nomenclatura combinata — Sottovoci 8543 70 10 e 8543 70 90 — Lettore di libri elettronici (ebook reader) con funzioni di traduzione o di dizionario»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 giugno 2015

Unione doganale — Tariffa doganale comune — Voci doganali — Lettore di libri elettronici (ebook reader) con funzioni di traduzione o di dizionario — Classificazione nella sottovoce 8543 70 90 della nomenclatura combinata

(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I)

La nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 861/2010, deve essere interpretata nel senso che un lettore di libri elettronici (ebook reader) avente una funzione di traduzione o di dizionario debba essere classificato, qualora tale funzione non costituisca quella principale dello stesso, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, nella sottovoce 8543 70 90, quale altro apparecchio elettrico, e non nella sottovoce 8543 70 10, quale macchina elettrica con funzioni di traduzione o di dizionario.

Nella nomenclatura combinata, non esiste alcuna sottovoce la cui formulazione sia espressamente riferita ad un apparecchio elettrico avente come funzione principale quella di lettura. Nondimeno, da tale circostanza non si può inferire che, in mancanza di sottovoci della nomenclatura combinata che corrispondano esattamente alla funzione principale di un apparecchio, quest’ultimo debba essere classificato in una sottovoce specifica sulla base di una delle sue funzioni accessorie. Infatti, la classificazione tariffaria di un prodotto deve essere effettuata tenendo conto della funzione principale di quest’ultimo, e non di una delle sue funzioni accessorie, e ciò anche in un’ipotesi in cui non esista alcuna sottovoce della nomenclatura combinata che corrisponda esattamente a tale funzione principale. Pertanto, in caso di assenza, nella nomenclatura combinata, di sottovoci che corrispondano alla funzione principale di un prodotto, quest’ultimo deve essere classificato in una sottovoce residuale di tale nomenclatura.

(v. punti 16, 21‑23, 25‑27 e dispositivo)

Top