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Document 62014CJ0032
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° ottobre 2015.
ERSTE Bank Hungary Zrt contro Attila Sugár.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore – Contratto di prestito ipotecario – Articolo 7, paragrafo 1 – Cessazione dell’inserzione di clausole abusive – Mezzi adeguati ed efficaci – Riconoscimento di debito – Atto notarile – Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio – Titolo esecutivo – Obblighi del notaio – Esame d’ufficio delle clausole abusive – Sindacato giurisdizionale – Principi di equivalenza e di effettività.
Causa C-32/14.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° ottobre 2015.
ERSTE Bank Hungary Zrt contro Attila Sugár.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore – Contratto di prestito ipotecario – Articolo 7, paragrafo 1 – Cessazione dell’inserzione di clausole abusive – Mezzi adeguati ed efficaci – Riconoscimento di debito – Atto notarile – Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio – Titolo esecutivo – Obblighi del notaio – Esame d’ufficio delle clausole abusive – Sindacato giurisdizionale – Principi di equivalenza e di effettività.
Causa C-32/14.
Court reports – general
Causa C‑32/14
ERSTE Bank Hungary Zrt.
contro
Attila Sugár
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék)
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore — Contratto di prestito ipotecario — Articolo 7, paragrafo 1 — Cessazione dell’inserzione di clausole abusive — Mezzi adeguati ed efficaci — Riconoscimento di debito — Atto notarile — Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio — Titolo esecutivo — Obblighi del notaio — Esame d’ufficio delle clausole abusive — Sindacato giurisdizionale — Principi di equivalenza e di effettività»
Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2015
Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Mezzi destinati a far cessare l’inserimento delle clausole abusive — Normativa nazionale che consente a un notaio di apporre la formula esecutiva su un atto autentico riguardante un contratto o di rifiutare di sopprimerla senza procedere a un controllo del carattere abusivo delle clausole di detto contratto — Ammissibilità — Presupposti — Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività — Verifica incombente al giudice nazionale
(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6, § 1, e 7, § 1)
Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente a un notaio, il quale abbia redatto, in osservanza dei requisiti formali, un atto autentico riguardante un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di procedere all’apposizione della formula esecutiva su tale atto o di rifiutare di sopprimerla senza che, né in una fase né in un’altra, sia stato esaminato il carattere abusivo delle clausole di detto contratto.
Infatti, la direttiva 93/13 non contiene nessuna disposizione riguardante il ruolo che può essere o meno devoluto al notaio in materia di controllo delle clausole contrattuali abusive. Pertanto, tale direttiva non disciplina la questione se occorra estendere al notaio, in circostanze in cui una normativa nazionale gli attribuisce la competenza ad apporre la formula esecutiva su un atto autentico riguardante un contratto, e successivamente di sopprimerla, la facoltà di esercitare competenze che rientrano direttamente nella funzione giurisdizionale. Ne consegue che, in mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata nel diritto dell’Unione e del ruolo assegnato ai notai nell’ambito di questi ultimi, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire tali norme, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, a condizione però che esse non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano praticamente impossibile o eccessivamente arduo l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività).
Se è vero che la direttiva 93/13 impone, nelle controversie che coinvolgono un consumatore e un professionista, un intervento positivo, esterno al rapporto contrattuale, del giudice nazionale investito di tali controversie, il rispetto del principio dell’effettività non può giungere al punto di supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato. Di conseguenza, il fatto che il consumatore possa invocare la tutela delle disposizioni legislative sulle clausole abusive solo se promuove un procedimento giurisdizionale non può essere considerato, di per sé, contrario al principio di effettività.
Spetta peraltro al giudice nazionale, che è il solo ad avere una conoscenza diretta delle modalità procedurali dei ricorsi nel proprio sistema giuridico interno e l’unico al quale compete l’interpretazione del diritto nazionale, valutare la questione se, nelle circostanze di cui al procedimento principale, tali modalità garantiscano una tutela giurisdizionale effettiva al consumatore
(v. punti 48, 49, 62‑65 e dispositivo)