Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CJ0012

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 marzo 2016.
Commissione europea contro Repubblica di Malta.
Inadempimento di uno Stato – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 46 ter – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 54 – Pensioni di vecchiaia – Norme anticumulo – Persone che fruiscono di una pensione di vecchiaia nel sistema nazionale e di una pensione da dipendente pubblico nel sistema di un altro Stato membro – Riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia.
Causa C-12/14.

Court reports – general

Causa C‑12/14

Commissione europea

contro

Repubblica di Malta

«Inadempimento di uno Stato — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 46 ter — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 54 — Pensioni di vecchiaia — Norme anticumulo — Persone che fruiscono di una pensione di vecchiaia nel sistema nazionale e di una pensione da dipendente pubblico nel sistema di un altro Stato membro — Riduzione dell’importo della pensione di vecchiaia»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 marzo 2016

  1. Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio discrezionale

    (Art. 258 TFUE)

  2. Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio indipendente dall’esistenza di un interesse specifico ad agire – Oggetto del ricorso corrispondente all’oggetto della lite definito nella lettera di diffida e nel parere motivato – Insussistenza di sviamento di potere

    (Art. 258 TFUE)

  3. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Qualificazione, nei confronti del diritto dell’Unione, di un regime di un altro Stato membro, interveniente nel procedimento – Violazione dei diritti procedurali di quest’ultimo Stato membro – Insussistenza – Ricevibilità

    (Art. 258 TFUE)

  4. Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Normativa dell’Unione – Ambito di applicazione ratione materiae – Menzione e mancata menzione di una legge o normativa nazionale da parte di uno Stato membro nelle dichiarazioni di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 e all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 – Effetti – Obblighi degli Stati membri rispetto a tali dichiarazioni

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 259 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 9, § 1, 71 e 72; regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 5, 80 e 81)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 24)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. point 26)

  3.  La ricevibilità di un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro non può essere rimessa in discussione dal fatto che la Corte sarebbe chiamata, nell’ambito di tale ricorso, a precisare la qualificazione, con riferimento al diritto dell’Unione, di una normativa di un altro Stato membro. Una precisazione siffatta non è nemmeno tale da comportare una violazione dei diritti procedurali di quest’ultimo Stato membro, che è parte interveniente nel procedimento.

    (v. punto 27)

  4.  Risulta dal principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, che ogni Stato membro, ai fini delle dichiarazioni di cui all’articolo 5 del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve procedere ad una corretta valutazione dei propri regimi di sicurezza sociale e deve, se del caso, una volta conclusa tale valutazione, dichiarare che essi rientrano nell’ambito di applicazione di tali regolamenti. Da tale principio risulta altresì che gli altri Stati membri hanno il diritto di attendersi che lo Stato membro interessato si sia conformato a detti obblighi.

    In tal senso, dette dichiarazioni creano una presunzione che le legislazioni nazionali dichiarate ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 o dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004 rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae di tali regolamenti e vincolano, in linea di principio, gli altri Stati membri. Al contrario, allorché uno Stato membro si sia astenuto dal dichiarare una legislazione nazionale a titolo di tali regolamenti, gli altri Stati membri possono, in linea di principio, dedurne che tale legislazione non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tali regolamenti.

    Inoltre, fino a quando le dichiarazioni di uno Stato membro non vengano modificate o revocate, gli altri Stati membri devono tenerne conto. Spetta allo Stato membro che ha reso la dichiarazione riconsiderare il merito della stessa e, se del caso, modificarla quando un altro Stato membro esprima dubbi quanto all’esattezza di tali dichiarazioni.

    Tale conclusione non implica tuttavia che uno Stato membro sia privato di qualunque possibilità di reagire quando venga a conoscenza di informazioni che sollevano dubbi circa l’esattezza delle dichiarazioni di un altro Stato membro.

    In primo luogo, se la dichiarazione pone interrogativi e gli Stati membri non giungono a un accordo, in particolare, sulla qualificazione da dare alle legislazioni o ai regimi per quanto concerne l’ambito di applicazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 883/2004, essi possono rivolgersi alla commissione amministrativa di cui agli articoli 80 e 81 del regolamento n. 1408/71 nonché agli articoli 71 e 72 del regolamento n. 883/2004. In secondo luogo, se quest’ultima non riesce a conciliare i punti di vista degli Stati membri in merito alla legislazione applicabile al caso di specie, spetta eventualmente allo Stato membro che dubita dell’esattezza di una dichiarazione di un altro Stato membro rivolgersi alla Commissione o, come ultima ratio, avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 259 TFUE, al fine di consentire alla Corte di esaminare nell’ambito di siffatto ricorso la questione della legislazione applicabile.

    Per contro non risulta né dall’articolo 5 del regolamento n. 1408/71 né dall’articolo 9 del regolamento n. 883/2004 che gli Stati membri diversi da quello che ha istituito tale legge o normativa, ma non l’ha dichiarata, avrebbero il dovere di stabilire di propria iniziativa se si debba tuttavia ritenere che essa rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae dei regolamenti di cui trattasi.

    (v. punti 37‑41, 44)

Top