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Document 62013TJ0683

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 febbraio 2016.
    Brammer GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
    Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo EUROMARKER – Marchio comunitario denominativo anteriore EURIMARK – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.
    Causa T-683/13.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 febbraio 2016 –

    Brammer / UAMI – Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER)

    (causa T‑683/13)

    «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo EUROMARKER — Marchio comunitario denominativo anteriore EURIMARK — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

    1. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21, 22, 50, 51)

    2. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Determinazione del pubblico di riferimento [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 23)

    3. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi EUROMARKER e EURIMARK [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24, 62, 63)

    4. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 25, 26)

    5. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 49, 58)

    6. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Carattere distintivo debole del marchio anteriore — Rilevanza [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 61)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, dell’8 ottobre 2013 (procedimento R 1653/2012-1), relativa a un’opposizione tra la Office Ernest T. Freylinger SA e la Brammer GmbH.

    Dispositivo

    1) 

    La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’8 ottobre 2013 (procedimento R 1653/2012‑1) è parzialmente annullata, nei limiti in cui ha concluso nel senso della sussistenza di un rischio di confusione per quanto concerne i servizi della classe 38 «fornitura di accesso a server di banche dati per cercare la disponibilità e le prescrizioni in materia di marchi e disegni comunitari» designati dal marchio richiesto.

    2) 

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    3) 

    La Brammer GmbH e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese.

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