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Document 62013TJ0670
Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 24 novembre 2015.
Commissione europea contro Luigi D'Agostino.
Impugnazione – Impugnazione incidentale – Funzione pubblica – Agente contrattuale – Decisione di mancato rinnovo – Dovere di sollecitudine – Violazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto – Obbligo di motivazione – Snaturamento del fascicolo.
Causa T-670/13 P.
Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 24 novembre 2015.
Commissione europea contro Luigi D'Agostino.
Impugnazione – Impugnazione incidentale – Funzione pubblica – Agente contrattuale – Decisione di mancato rinnovo – Dovere di sollecitudine – Violazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto – Obbligo di motivazione – Snaturamento del fascicolo.
Causa T-670/13 P.
Court reports – Reports of Staff Cases
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
24 novembre 2015
Commissione europea
contro
Luigi D’Agostino
«Impugnazione — Impugnazione incidentale — Funzione pubblica — Agente contrattuale — Decisione di mancato rinnovo — Dovere di sollecitudine — Violazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto — Obbligo di motivazione — Snaturamento del fascicolo»
Oggetto:Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013, D’Agostino/Commissione (F‑93/12, Racc. FP, EU:F:2013:155), diretta all’annullamento di detta sentenza.
Decisione:La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 23 ottobre 2013, D’Agostino/Commissione (F‑93/12) è annullata, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha fatto errata applicazione del dovere di sollecitudine. L’impugnazione principale è respinta quanto al resto. La sentenza D’Agostino/Commissione è annullata in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di statuire sulla prima parte del secondo motivo, snaturandola. L’impugnazione incidentale è respinta quanto al resto. La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. La spese sono riservate.
Massime
Funzionari — Agenti contrattuali — Assunzione — Rinnovo di un contratto a tempo determinato — Potere discrezionale dell’amministrazione — Dovere di sollecitudine dell’amministrazione — Presa in considerazione degli interessi dell’agente di cui trattasi e del servizio — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2 e 3 bis)
Funzionari — Agenti contrattuali — Assunzione — Rinnovo di un contratto a tempo determinato — Motivazione del mancato rinnovo — Onere della prova
Funzionari — Molestie psicologiche — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato per un motivo legittimo ed estraneo a qualsiasi fatto configurante molestie — Violazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto — Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 12 bis, § 2)
L’iter logico seguito dal Tribunale per gli agenti assunti conformemente all’articolo 2 del Regime applicabile agli altri agenti, ossia gli agenti temporanei, e in relazione alla portata del dovere di sollecitudine, è applicabile, a fortiori, agli agenti assunti ai sensi dell’articolo 3 bis di detto regime, ossia gli agenti contrattuali.
Al riguardo, dalla giurisprudenza risulta che la possibilità di rinnovare il contratto di agente temporaneo costituisce una mera facoltà rimessa alla discrezione dell’autorità competente, dato che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzare i loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnare il personale a loro disposizione in base ai suddetti compiti, a condizione che siffatta assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio. Inoltre, l’autorità competente è tenuta, quando statuisce sulla situazione di un agente, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, vale a dire non solo l’interesse del servizio, ma anche, in particolare, quello dell’agente di cui trattasi. Ciò, infatti, risulta dal dovere di sollecitudine dell’amministrazione, che riflette l’equilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci che lo Statuto e, per analogia, il Regime applicabile agli altri agenti hanno creato nei rapporti tra l’autorità pubblica e i suoi agenti. In ogni caso, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale attribuito alle istituzioni in tale contesto, il controllo del giudice è limitato alla verifica dell’insussistenza di errori manifesti o di sviamento di potere.
Al riguardo, il Regime applicabile agli altri agenti non impone all’amministrazione l’obbligo preliminare di esaminare la possibilità di riassegnare un agente temporaneo né in caso di risoluzione di un contratto a tempo indeterminato né in caso di mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato.
Orbene, se l’amministrazione non è tenuta, in via preliminare, a esaminare la possibilità di riassegnare gli agenti temporanei assunti per occupare un impiego compreso nella tabella degli organici, non può essere diversamente per gli agenti contrattuali, che non sono assegnati a un impiego previsto in detta tabella. Per contro, anche per questa categoria di agenti, sebbene non occupino un impiego compreso in tale tabella, l’amministrazione è tenuta, quando statuisce sulla situazione di un agente, a prendere in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione, vale a dire non solo l’interesse del servizio, ma anche, in particolare, quello dell’agente di cui trattasi.
(v. punti 32‑34)
Riferimento:Corte: sentenza del 29 giugno 1994, Klinke/Corte di giustizia, C‑298/93 P, Racc., EU:C:1994:273, punto 38
Tribunale: sentenze del 18 aprile 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, Racc. FP, EU:T:1996:50, punto 52, del 15 ottobre 2008, Potamianos/Commissione, T‑160/04, Racc. FP, EU:T:2008:438, punto 30, dell’8 settembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, Racc., EU:T:2009:313, punto 162 e giurisprudenza citata, del 4 dicembre 2013, ETF/Schuerings, T‑107/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:624, punto 98, del 4 dicembre 2013, ETF/Michel, T‑108/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:625, punto 99, e del 21 maggio 2014, Commissione/Macchia, T‑368/12 P, Racc. FP, EU:T:2014:266, punto 57
Spetta alla parte che fa valere che una decisione di mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato è fondata su una motivazione diversa da quella indicata dall’amministrazione nella decisione impugnata dimostrare che ciò è quanto avviene nel caso di specie.
(v. punto 66)
Riferimento:Tribunale: ordinanza del 13 gennaio 2014, Lebedef/Commissione, T‑116/13 P e T‑117/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:21, punto 41
L’articolo 12 bis, paragrafo 2, dello Statuto, in forza del quale il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione e il funzionario che ha fornito prove di molestie psicologiche o sessuali non può essere penalizzato dall’istituzione, nella misura in cui abbia agito in buona fede, non osta a che l’amministrazione ponga fine, per un motivo legittimo ed estraneo a qualsiasi fatto configurante molestie, a un rapporto contrattuale.
(v. punti 59 e 60)