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Document 62013TJ0172

    Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 gennaio 2015.
    Novomatic AG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).
    Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo AFRICAN SIMBA – Marchio nazionale figurativo anteriore Simba – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
    Causa T‑172/13.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 gennaio 2015 –

    Novomatic/UAMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

    (causa T‑172/13)

    «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo AFRICAN SIMBA — Marchio nazionale figurativo anteriore Simba — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»

    1. 

    Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 20)

    2. 

    Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione — Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 21‑24, 27)

    3. 

    Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Applicazione dei criteri al caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 25)

    4. 

    Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 26)

    5. 

    Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Efficacia probatoria degli elementi di prova — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 42, §§ 2 e 3, e 78, § 1, f); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 4] (v. punti 30, 31)

    6. 

    Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni — Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 — Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punti 45‑47)

    7. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 63, 64, 154, 160)

    8. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Determinazione del pubblico di riferimento — Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 65, 67)

    9. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 69, 80)

    10. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Marchio complesso — Determinazione della/e componente/i dominante/i [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 116‑120, 129, 130, 139‑143)

    11. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo AFRICAN SIMBA e marchio figurativo Simba [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 158, 159, 161, 171, 172)

    12. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione — Marchio anteriore che occupa una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 164‑167)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 gennaio 2013 (procedimento R 157/2012‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Novomatic AG.

    Dispositivo

    1) 

    Il ricorso è respinto.

    2) 

    La Novomatic AG è condannata alle spese.

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    Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 gennaio 2015 – Novomatic/UAMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA)

    (causa T‑172/13)

    «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo AFRICAN SIMBA — Marchio nazionale figurativo anteriore Simba — Impedimento relativo alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»

    1. 

    Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione alla luce della ratio legis dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 20)

    2. 

    Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione — Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 21‑24, 27)

    3. 

    Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Applicazione dei criteri al caso concreto (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 25)

    4. 

    Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 26)

    5. 

    Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Efficacia probatoria degli elementi di prova — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 42, §§ 2 e 3, e 78, § 1, f); regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 4] (v. punti 30, 31)

    6. 

    Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni — Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 — Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, prima frase) (v. punti 45‑47)

    7. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 63, 64, 154, 160)

    8. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Identificazione del pubblico destinatario / Determinazione del pubblico destinatario / Determinazione del pubblico di riferimento — Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 65, 67)

    9. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 69, 80)

    10. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Marchio complesso — Determinazione della/e componente/i dominante/i [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 116‑120, 129, 130, 139‑143)

    11. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo AFRICAN SIMBA e marchio figurativo Simba [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 158, 159, 161, 171, 172)

    12. 

    Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione — Marchio anteriore che occupa una posizione distintiva autonoma nel marchio richiesto [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 164‑167)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 15 gennaio 2013 (procedimento R 157/2012‑4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Novomatic AG.

    Dispositivo

    1) 

    Il ricorso è respinto.

    2) 

    La Novomatic AG è condannata alle spese.

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