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Document 62013TJ0156
Petro Suisse Intertrade / Consiglio
Petro Suisse Intertrade / Consiglio
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 settembre 2015 –
Petro Suisse Intertrade / Consiglio
(cause riunite T‑156/13 e T‑373/14)
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Entità infra-statale — Legittimazione e interesse ad agire — Ricevibilità — Diritto al contraddittorio — Obbligo di notifica — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Errore manifesto di valutazione — Diritto di proprietà»
1. |
Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Interesse ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Ricorso proposto da un’emanazione di uno Stato terzo — Ricorso diretto contro un atto che istituisce misure restrittive nei suoi confronti — Ricevibilità (Art. 29 TUE; artt. 263, comma 4, TFUE, e 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 39‑43) |
2. |
Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità — Atto pubblicato e comunicato ai destinatari — Data di comunicazione dell’atto (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 1; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 46‑52) |
3. |
Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Difetto o insufficienza di motivazione — Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 61) |
4. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 63‑67, 69‑71) |
5. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Criteri alternativi stabiliti dagli atti dell’Unione per l’inserimento di un’entità negli elenchi delle persone ed entità sottoposte alle misure restrittive — Sufficienza di una motivazione basata su uno solo di tali criteri (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punto 80) |
6. |
Diritto dell’Unione europea — Principi — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Diritto di essere sentiti prima dell’adozione di siffatte misure — Insussistenza — Diritti garantiti dal sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione e dalla possibilità di un’audizione successiva all’adozione di tali misure — Obbligo di comunicazione degli elementi a carico — Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 89‑92, 95, 107) |
7. |
Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica — Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale (2015), artt. 76, d), e 84, § 1] (v. punti 114, 115) |
8. |
Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare — Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 120, 121) |
9. |
Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono — Obbligo di estendere la misura alle entità detenute o controllate da tale entità — Qualità di entità detenuta o controllata — Valutazione caso per caso da parte del Consiglio — Attuazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione — Insussistenza di un potere discrezionale del Consiglio [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/829/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d), e n. 1264/2012] (v. punti 122‑125, 127) |
10. |
Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell’Iran — Congelamento dei capitali delle entità detenute o controllate da un’entità riconosciuta quale partecipante alla proliferazione nucleare — Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punto 138) |
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55) e, dall’altro, della decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014 volta a mantenere le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Petro Suisse Intertrade Co. SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da un’emanazione di uno Stato terzo – Ricorso diretto contro un atto che istituisce misure restrittive nei suoi confronti – Ricevibilità (Art. 29 TUE; artt. 263, comma 4, TFUE, e 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 39‑43)
2. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 1; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 46‑52)
3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 61)
4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 63‑67, 69‑71)
5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Criteri alternativi stabiliti dagli atti dell’Unione per l’inserimento di un’entità negli elenchi delle persone ed entità sottoposte alle misure restrittive – Sufficienza di una motivazione basata su uno solo di tali criteri (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punto 80)
6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di essere sentiti prima dell’adozione di siffatte misure – Insussistenza – Diritti garantiti dal sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione e dalla possibilità di un’audizione successiva all’adozione di tali misure – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 89‑92, 95, 107)
7. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale (2015), artt. 76, d), e 84, § 1] (v. punti 114, 115)
8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 120, 121)
9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di estendere la misura alle entità detenute o controllate da tale entità – Qualità di entità detenuta o controllata – Valutazione caso per caso da parte del Consiglio – Attuazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione – Insussistenza di un potere discrezionale del Consiglio [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/829/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d), e n. 1264/2012] (v. punti 122‑125, 127)
10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali delle entità detenute o controllate da un’entità riconosciuta quale partecipante alla proliferazione nucleare – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punto 138)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55) e, dall’altro, della decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014 volta a mantenere le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Petro Suisse Intertrade Co. SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.