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Document 62013TJ0134
Polynt e Sitre / ECHA
Polynt e Sitre / ECHA
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015 –
Polynt e Sitre / ECHA
(causa T‑134/13)
«REACH — Identificazione di taluni sensibilizzanti respiratori come sostanze estremamente problematiche — Livello di preoccupazione equivalente — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Ricevibilità — Diritti della difesa — Proporzionalità»
1. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Incidenza diretta — Criteri — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica una sostanza come estremamente problematica — Ricorso proposto da fornitori di tale sostanza — Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 31, § 9, e 59) (v. punti 27, 36‑38) |
2. |
Ricorso di annullamento — Presupposti per la ricevibilità — Persone fisiche o giuridiche — Ricorso proposto da più ricorrenti avverso la stessa decisione — Legittimazione attiva di uno di essi — Ricevibilità del ricorso nel suo complesso (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 39) |
3. |
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE — Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica una sostanza come estremamente problematica — Inclusione — Atto che non comporta misure di esecuzione ai sensi della suddetta disposizione del Trattato [Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, f), e 59] (v. punto 40) |
4. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Elenco delle sostanze di cui all’articolo 57, lettera f), del regolamento — Non tassatività [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 16 e artt. 57, f), e 59] (v. punti 44‑46) |
5. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Potere discrezionale delle autorità dell’Unione — Portata — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Errore manifesto, sviamento di potere o manifesto superamento dei limiti del potere discrezionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57 e 59) (v. punti 52, 53, 105) |
6. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Possibilità di tenere sotto controllo gli effetti nocivi di una sostanza mediante l’adozione di misure di gestione — Circostanza che non osta all’identificazione della sostanza come estremamente problematica — Obbligo per l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di prendere in considerazione una valutazione dei rischi per una sostanza che rientra nella categoria 1 ai sensi della direttiva 67/548 — Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 57, da a) a f), 58, § 2, 59, § 4, e 60, § 2, e allegato XIV; direttiva del Consiglio 67/548] (v. punti 61, 68‑71, 81) |
7. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Sostanze aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili — Obblighi in materia di informazioni da fornire riguardo alle sostanze sostitutive — Portata — Eventuale incidenza di tali informazioni su una decisione che identifica una sostanza come estremamente problematica — Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59) (v. punto 88) |
8. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Determinazione del livello di problematicità di una sostanza — Esame, caso per caso, in mancanza di criteri obiettivi prestabiliti dal regolamento — Violazione dei diritti della difesa — Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 16 e artt. 57, da a) a f), e 59; Guida per l’identificazione delle sostanze estremamente problematiche, punto 3.3.3.2] (v. punti 95‑98) |
9. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Carattere distinto e indipendente rispetto alla procedura di valutazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando da 19 a 21 e 69 e artt. 14, 44‑48 e 59) (v. punti 101, 114) |
10. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica l’anidride cicloesan-1,2-dicarbossilica come sostanza estremamente problematica — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 16 e artt. 14, § 6, 44‑48, 55, 58, § 5, 59 e 69 e allegato XVII) (v. punti 107, 108, 116, 118‑120) |
11. |
Ravvicinamento delle legislazioni — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento REACH — Sostanze estremamente problematiche — Procedura di identificazione — Accordo unanime del comitato degli Stati membri — Astensione di uno Stato membro — Ininfluenza su una decisione votata all’unanimità dagli Stati membri presenti [Art. 238, § 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 59, § 8; regolamento di procedura del comitato degli Stati membri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), art. 19, § 1] (v. punto 126) |
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione ED/169/2012 dell’ECHA, del 18 dicembre 2012, concernente l’inclusione di sostanze estremamente problematiche nell’elenco delle sostanze candidate, ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), nella parte in cui essa riguarda l’anidride cicloesan-1,2-dicarbossilica (CE no 201-604-9), l’anidride cis-cicloesan-1,2-dicarbossilica (CE no 236-086-3) e l’anidride trans-cicloesan-1,2-dicarbossilica (CE no 238-009-9).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Polynt SpA e la Sitre Srl si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
3) |
Il Regno dei Paesi Bassi, la Commissione europea, la New Japan Chemical e la REACh ChemAdvice GmbH si faranno carico delle proprie spese. |