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Document 62013FJ0054

    CV / CESE

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

    (Prima Sezione)

    18 settembre 2014

    CV

    contro

    Comitato economico e sociale europeo (CESE)

    «Funzione pubblica — Ricorso per risarcimento danni — Indagini amministrative — Procedimento disciplinare — Molestie psicologiche»

    Oggetto

    :

    Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale CV chiede al Tribunale la condanna del Comitato economico e sociale europeo (CESE) al risarcimento del danno materiale e morale risultante dall’asserito «accanimento amministrativo» che avrebbe subìto da parte dei membri del personale del CESE.

    Decisione

    :

    Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Limiti – Domanda risarcitoria intesa ad eludere l’irricevibilità di un ricorso di annullamento – Irricevibilità

      (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

    2. Funzionari – Regime disciplinare – Procedimento disciplinare – Termini – Obbligo dell’amministrazione di agire entro un termine ragionevole – Valutazione

      (Statuto dei funzionari, allegato IX)

    1.  Se è pur vero che una parte può esperire un’azione di risarcimento senza essere tenuta da alcuna norma a chiedere l’annullamento dell’atto illegittimo che le ha arrecato il pregiudizio, ciò non le consente tuttavia di eludere in tal modo l’irricevibilità della domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale. In particolare, un funzionario che abbia omesso di impugnare gli atti che ritiene lesivi proponendo tempestivamente ricorso di annullamento non può sanare tale omissione e procurarsi nuovi termini di ricorso mediante una domanda di risarcimento danni.

      (v. punto 31)

      Riferimento:

      Tribunale di primo grado: sentenza Burban/Parlamento, T‑59/96, EU:T:1997:75, punti 26 e 27

    2.  Discende dal principio di buona amministrazione che le autorità incaricate delle indagini hanno l’obbligo di gestire diligentemente il procedimento disciplinare e di agire in modo che ciascun atto inerente all’esercizio dell’azione disciplinare intervenga entro un termine ragionevole rispetto all’atto precedente. La durata irragionevole di un procedimento disciplinare può risultare sia dallo svolgimento delle indagini amministrative preliminari sia dal procedimento disciplinare in quanto tale, ove la questione se il procedimento disciplinare, una volta aperto, sia stato condotto con la diligenza necessaria dipenderà dal fatto che un periodo più o meno lungo sia trascorso tra il verificarsi della presunta infrazione disciplinare e la decisione di aprire il procedimento disciplinare. Infine, la ragionevolezza della durata del procedimento dev’essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.

      (v. punto 46)

      Riferimento:

      Corte: sentenza Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 29

      Tribunale della funzione pubblica: sentenza Andreasen/Commissione, F‑40/05, EU:F:2007:189, punto 194, e ordinanza CX/Commissione, F‑5/14 R, EU:F:2014:21, punto 43

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