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Document 62013CO0688

    Gimnasio Deportivo San Andrés

    Causa C‑688/13

    Gimnasio Deportivo San Andrés SL

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona)

    «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Interpretazione della direttiva 2001/23/CE — Cedente assoggettato a procedura di insolvenza — Garanzia di non addossare al cessionario determinati debiti dell’impresa ceduta»

    Massime – Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 28 gennaio 2015

    1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Esame della compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione – Esclusione – Comunicazione al giudice del rinvio di tutti gli elementi di interpretazione riconducibili al diritto dell’Unione – Inclusione – Riformulazione delle questioni

      (Art. 267 TFUE)

    2. Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23 – Eccezioni – Trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza – Stato membro che abbia optato per l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva – Normativa nazionale che prevede o consente di non addossare debiti del cedente, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, risultanti da contratti o da rapporti di lavoro – Applicabilità agli oneri risultanti da contratti o da rapporti di lavoro risolti prima della data del trasferimento – Ammissibilità – Presupposti

      [Direttiva del Consiglio 2001/23, artt. 3, § 4, b), e 5, § 2]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 30‑33)

    2.  La direttiva 2001/23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev’essere interpretata nel senso che:

      qualora, nell’ambito di un trasferimento di impresa, il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza sottoposta al controllo di un’autorità pubblica competente e lo Stato membro interessato abbia optato per l’applicazione del suo articolo 5, paragrafo 2, detta direttiva non osta a che tale Stato membro preveda o consenta che gli oneri risultanti al cedente, alla data del trasferimento o dell’apertura della procedura di insolvenza, da contratti o da rapporti di lavoro, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tale procedura assicuri ai lavoratori una protezione almeno equivalente a quella istituita dalla direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; tuttavia, il medesimo Stato membro è libero di stabilire che tali oneri siano assunti dal cessionario anche in caso di insolvenza del cedente;

      fatte salve le disposizioni di cui al suo articolo 3, paragrafo 4, lettera b), la direttiva 2001/23 non prevede alcunché relativamente agli oneri risultanti al cedente da contratti o da rapporti di lavoro risolti prima della data del trasferimento, ma non osta a che le normative degli Stati membri consentano il trasferimento di tali oneri al cessionario.

      (v. punto 59 e dispositivo)

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    Causa C‑688/13

    Gimnasio Deportivo San Andrés SL

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona)

    «Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Trasferimento di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Interpretazione della direttiva 2001/23/CE — Cedente assoggettato a procedura di insolvenza — Garanzia di non addossare al cessionario determinati debiti dell’impresa ceduta»

    Massime – Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 28 gennaio 2015

    1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Esame della compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione — Esclusione — Comunicazione al giudice del rinvio di tutti gli elementi di interpretazione riconducibili al diritto dell’Unione — Inclusione — Riformulazione delle questioni

      (Art. 267 TFUE)

    2. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti di imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 2001/23 — Eccezioni — Trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza — Stato membro che abbia optato per l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva — Normativa nazionale che prevede o consente di non addossare debiti del cedente, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, risultanti da contratti o da rapporti di lavoro — Applicabilità agli oneri risultanti da contratti o da rapporti di lavoro risolti prima della data del trasferimento — Ammissibilità — Presupposti

      [Direttiva del Consiglio 2001/23, artt. 3, § 4, b), e 5, § 2]

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 30‑33)

    2.  La direttiva 2001/23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev’essere interpretata nel senso che:

      qualora, nell’ambito di un trasferimento di impresa, il cedente sia oggetto di una procedura di insolvenza sottoposta al controllo di un’autorità pubblica competente e lo Stato membro interessato abbia optato per l’applicazione del suo articolo 5, paragrafo 2, detta direttiva non osta a che tale Stato membro preveda o consenta che gli oneri risultanti al cedente, alla data del trasferimento o dell’apertura della procedura di insolvenza, da contratti o da rapporti di lavoro, compresi quelli relativi al regime legale della previdenza sociale, non siano trasferiti al cessionario, a condizione che tale procedura assicuri ai lavoratori una protezione almeno equivalente a quella istituita dalla direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; tuttavia, il medesimo Stato membro è libero di stabilire che tali oneri siano assunti dal cessionario anche in caso di insolvenza del cedente;

      fatte salve le disposizioni di cui al suo articolo 3, paragrafo 4, lettera b), la direttiva 2001/23 non prevede alcunché relativamente agli oneri risultanti al cedente da contratti o da rapporti di lavoro risolti prima della data del trasferimento, ma non osta a che le normative degli Stati membri consentano il trasferimento di tali oneri al cessionario.

      (v. punto 59 e dispositivo)

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