This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013CO0024
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Causa C‑24/13
Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft.
contro
Vidékfejlesztési miniszter
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság)
«Agricoltura — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — FEASR — Requisiti relativi alla forma giuridica dei gruppi di azione locale — Modifica di detti requisiti — Competenza degli Stati membri — Limiti»
Massime – Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 gennaio 2014
Atti delle istituzioni – Regolamenti – Applicabilità diretta – Competenza di esecuzione attribuita a uno Stato membro – Limiti
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto
(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 94)
Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Normativa nazionale che impone ai gruppi d’azione locale di esercitare la loro attività unicamente con una determinata veste giuridica – Ammissibilità – Limiti – Verifica incombente al giudice nazionale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; regolamento del Consiglio n. 1698/2005, artt. 61 e 62)
Diritto dell’Unione europea – Principi generali del diritto – Certezza del diritto – Nozione – Normativa sfavorevole ai singoli – Requisito della chiarezza e della precisione – Modifiche legislative – Ammissibilità – Presa in considerazione di situazioni particolari
Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Normativa nazionale che impone ai gruppi d’azione locale di esercitare la loro attività unicamente con una determinata veste giuridica – Applicazione della normativa suddetta, al termine di un periodo transitorio, a gruppi d’azione locale costituiti con un’altra forma – Ammissibilità – Limiti – Verifica incombente al giudice nazionale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; regolamento del Consiglio n. 1698/2005)
Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di rilevanza, questioni ipotetiche sollevate in un contesto che esclude una risposta utile, e questioni prive di un nesso con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale
(Art. 267 TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 14-16)
V. il testo della decisione.
(v. punti 23-28, 35, 36)
Le disposizioni del regolamento n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare gli articoli 61 e 62, devono essere interpretati nel senso che non esigono, né, in linea di principio, vietano, l’adozione di disposizioni nazionali in base alle quali un gruppo d’azione locale che soddisfi la totalità dei requisiti enunciati all’articolo 62, paragrafo 1, di tale regolamento possa esercitare la propria attività solamente adottando una forma giuridica determinata. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche pertinenti, una tale normativa non ostacoli l’applicabilità diretta di detto regolamento e se precisi l’esercizio del margine discrezionale conferito da tale regolamento agli Stati membri pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni. Al giudice del rinvio spetta, inoltre, assicurarsi che tale normativa nazionale rispetti le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i principi generali del diritto dell’Unione.
(v. punto 29, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 32-34)
Il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che una normativa nazionale ai sensi della quale i gruppi d’azione locale possono esercitare la propria attività solamente adottando una forma giuridica determinata sia applicabile, allo scadere di un periodo transitorio di un anno, a gruppi d’azione locale validamente costituiti con un’altra forma giuridica nel vigore della normativa nazionale previgente, anche qualora i programmi di aiuto e il periodo di programmazione ad essi relativo siano in corso. Ciò vale tuttavia esclusivamente a condizione che, con riferimento, in particolare, alle caratteristiche proprie di dette normative nazionali successive e ai loro effetti concreti, l’applicazione della nuova normativa a tali gruppi di azione locale precisi l’esercizio del margine discrezionale che il regolamento n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), conferisce agli Stati membri, pur restando entro i limiti delle disposizioni di quest’ultimo, e che intervenga nel rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dei principi generali del diritto dell’Unione, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 37, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 39-45)
Causa C‑24/13
Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft.
contro
Vidékfejlesztési miniszter
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság)
«Agricoltura — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — FEASR — Requisiti relativi alla forma giuridica dei gruppi di azione locale — Modifica di detti requisiti — Competenza degli Stati membri — Limiti»
Massime – Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 16 gennaio 2014
Atti delle istituzioni — Regolamenti — Applicabilità diretta — Competenza di esecuzione attribuita a uno Stato membro — Limiti
Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto
(Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 94)
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Normativa nazionale che impone ai gruppi d’azione locale di esercitare la loro attività unicamente con una determinata veste giuridica — Ammissibilità — Limiti — Verifica incombente al giudice nazionale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; regolamento del Consiglio n. 1698/2005, artt. 61 e 62)
Diritto dell’Unione europea — Principi generali del diritto — Certezza del diritto — Nozione — Normativa sfavorevole ai singoli — Requisito della chiarezza e della precisione — Modifiche legislative — Ammissibilità — Presa in considerazione di situazioni particolari
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEASR — Sostegno allo sviluppo rurale — Normativa nazionale che impone ai gruppi d’azione locale di esercitare la loro attività unicamente con una determinata veste giuridica — Applicazione della normativa suddetta, al termine di un periodo transitorio, a gruppi d’azione locale costituiti con un’altra forma — Ammissibilità — Limiti — Verifica incombente al giudice nazionale
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; regolamento del Consiglio n. 1698/2005)
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di rilevanza, questioni ipotetiche sollevate in un contesto che esclude una risposta utile, e questioni prive di un nesso con l’oggetto della controversia di cui al procedimento principale
(Art. 267 TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 14-16)
V. il testo della decisione.
(v. punti 23-28, 35, 36)
Le disposizioni del regolamento n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare gli articoli 61 e 62, devono essere interpretati nel senso che non esigono, né, in linea di principio, vietano, l’adozione di disposizioni nazionali in base alle quali un gruppo d’azione locale che soddisfi la totalità dei requisiti enunciati all’articolo 62, paragrafo 1, di tale regolamento possa esercitare la propria attività solamente adottando una forma giuridica determinata. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare se, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche pertinenti, una tale normativa non ostacoli l’applicabilità diretta di detto regolamento e se precisi l’esercizio del margine discrezionale conferito da tale regolamento agli Stati membri pur rimanendo nei limiti delle sue disposizioni. Al giudice del rinvio spetta, inoltre, assicurarsi che tale normativa nazionale rispetti le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i principi generali del diritto dell’Unione.
(v. punto 29, dispositivo 1)
V. il testo della decisione.
(v. punti 32-34)
Il diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a che una normativa nazionale ai sensi della quale i gruppi d’azione locale possono esercitare la propria attività solamente adottando una forma giuridica determinata sia applicabile, allo scadere di un periodo transitorio di un anno, a gruppi d’azione locale validamente costituiti con un’altra forma giuridica nel vigore della normativa nazionale previgente, anche qualora i programmi di aiuto e il periodo di programmazione ad essi relativo siano in corso. Ciò vale tuttavia esclusivamente a condizione che, con riferimento, in particolare, alle caratteristiche proprie di dette normative nazionali successive e ai loro effetti concreti, l’applicazione della nuova normativa a tali gruppi di azione locale precisi l’esercizio del margine discrezionale che il regolamento n. 1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), conferisce agli Stati membri, pur restando entro i limiti delle disposizioni di quest’ultimo, e che intervenga nel rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dei principi generali del diritto dell’Unione, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.
(v. punto 37, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(v. punti 39-45)