Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0682

    Andechser Molkerei Scheitz / Commissione

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 giugno 2015 –

    Andechser Molkerei Scheitz / Commissione

    (causa C‑682/13 P) 1  ( 1 )

    «Impugnazione — Sanità pubblica — Elenco degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti — Glicosidi steviolici — Presupposti per la ricevibilità — Interesse ad agire»

    1. 

    Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Necessità di un interesse reale e attuale — Valutazione al momento della presentazione del ricorso — Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 25‑28)

    2. 

    Diritti fondamentali — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Limiti — Rispetto dei presupposti per la ricevibilità di un ricorso (Art. 6, § 1, TUE; art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 52, § 7) (v. punti 29‑31)

    3. 

    Procedimento giurisdizionale — Decisione adottata con ordinanza motivata — Possibilità di statuire senza trattazione orale — Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 111) (v. punti 44‑47)

    4. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam — Motivo inoperante — Rigetto (Art. 256, § 1, TFUE) (v. punto 53)

    5. 

    Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)] (v. punti 57, 58)

    Dispositivo

    1) 

    L’impugnazione è respinta.

    2) 

    La Andechser Molkerei Scheitz GmbH è condannata alle spese.


    ( 1 )   GU C 45 del 15.2.2014.

    Top