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Document 62013CJ0636

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017.
Roca Sanitario, SA contro Commissione europea.
Impugnazione – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Obbligo di motivazione – Principio della parità di trattamento – Proporzionalità – Esercizio della competenza estesa al merito.
Causa C-636/13 P.

Court reports – general

Causa C‑636/13 P

Roca Sanitario SA

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria – Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Obbligo di motivazione – Principio della parità di trattamento – Proporzionalità – Esercizio della competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017

  1. Concorrenza–Ammende–Importo–Sindacato giurisdizionale–Competenza estesa al merito–Controllo di legittimità–Portata e limiti

    (Artt. 261 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

  2. Procedimento giurisdizionale–Deduzione di motivi nuovi in corso di causa–Presupposti–Ampliamento di un motivo esistente–Assenza di ampliamento–Irricevibilità

    [Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 2]

  3. Impugnazione–Competenza della Corte–Riesame, per motivi di equità, della valutazione effettuata dal Tribunale in ordine all’importo di ammende inflitte a imprese che hanno violato le regole di concorrenza del Trattato–Esclusione

    (Artt. 256 TFUE e 261 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

  4. Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Fissazione dell’importo di base–Gravità dell’infrazione–Diritto d’ingresso–Fattori da prendere in considerazione–Rispetto del principio di proporzionalità

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 21, 23 e 25)

  5. Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Criteri–Gravità dell’infrazione–Elementi di valutazione

    (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C210/02, punti 19‑23 e 25)

  6. Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Sindacato giurisdizionale–Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito–Portata–Limite–Rispetto del principio di parità di trattamento–Considerazione delle differenze e delle circostanze proprie delle imprese interessate

    (Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13, 19‑22, 25, 28 e 29)

  7. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione–Dispositivo fondato per altri motivi di diritto–Rigetto

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  8. Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

  1.  Per quanto attiene al sindacato giurisdizionale sulle decisioni della Commissione che infliggono un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, è compito del giudice dell’Unione effettuare il controllo di legittimità ad esso incombente sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente a sostegno dei motivi dedotti. In occasione di tale controllo, il giudice non può basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, né per quanto riguarda la scelta degli elementi presi in considerazione in sede di applicazione dei criteri indicati negli orientamenti né per quanto riguarda la valutazione di tali elementi, al fine di rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto.

    Il controllo di legittimità è completato dalla competenza estesa al merito riconosciuta dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, conformemente all’articolo 261 TFUE. Tale competenza autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta.

    L’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale tuttavia ad un controllo d’ufficio e il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Ad eccezione dei motivi di ordine pubblico, che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, come il difetto di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente sollevare motivi contro tale decisione e addurre elementi probatori per corroborare tali motivi.

    (v. punti 32‑34)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 35‑37)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 47)

  4.  Per determinare l’importo delle ammende inflitte per violazione delle regole della concorrenza, si deve tener conto della durata dell’infrazione e di tutti i fattori che possono incidere ai fini della valutazione della sua gravità. Tra i fattori che possono essere considerati nella valutazione della gravità dell’infrazione figurano il comportamento di ciascuna impresa, la parte svolta da ciascuna di esse nel porre in essere l’intesa, il vantaggio che esse hanno potuto trarre da quest’ultima, le loro dimensioni e il valore delle merci in questione nonché la minaccia che infrazioni di questo tipo costituiscono per gli scopi dell’Unione.

    La circostanza che un’impresa non appartenente al «nocciolo duro» dell’intesa in quanto, soprattutto, essa non aveva contribuito alla genesi e al mantenimento della stessa non è tuttavia idonea a dimostrare che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» al tasso del 15% non siano adeguati o siano eccessivamente elevati, poiché tale percentuale era giustificata già in ragione della natura dell’infrazione in oggetto, ossia l’attuazione di un coordinamento di aumenti di prezzo. Questo genere di infrazione, infatti, si annovera tra le restrizioni di concorrenza più gravi ai sensi dei punti 23 e 25 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 e un siffatto tasso del 15% corrisponde al livello più basso della forcella delle sanzioni previste per tali infrazioni da detti orientamenti.

    Pertanto, il Tribunale può correttamente considerare che la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità fissando i coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare» al tasso del 15%, nonostante l’estensione geografica ridotta della partecipazione dell’impresa all’infrazione in questione.

    (v. punti 48, 49, 52‑54)

  5.  Se, per valutare la gravità di un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 TFUE e, in seguito, fissare l’importo dell’ammenda da erogare, si può considerare, segnatamente, l’estensione geografica dell’infrazione e il numero di prodotti da essa coperti, la circostanza che un’infrazione copra un’estensione geografica e un numero di prodotti maggiore rispetto ad un’altra non implica obbligatoriamente, di per sé sola, che la prima infrazione, considerata nel suo complesso, e soprattutto avuto riguardo della sua natura, debba essere qualificata come più grave rispetto alla seconda e come idonea a giustificare, in tal modo, la fissazione di coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo addizionale» superiori rispetto a quelli applicati per il calcolo dell’ammenda che punisce tale seconda infrazione.

    (v. punto 56)

  6.  Il Tribunale è tenuto a rispettare il principio della parità di trattamento non solo nell’ambito dell’esercizio del controllo di legittimità della decisione della Commissione che infligge ammende, ma anche nell’esercizio della competenza estesa al merito. Infatti, l’esercizio di tale competenza non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende che sono loro inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato a un accordo o a una pratica concordata contrari all’articolo 101, paragrafo 1 TFUE.

    Le differenze tra le imprese che hanno partecipato a una medesima intesa, in particolare quanto all’estensione geografica delle loro rispettive partecipazioni, non devono obbligatoriamente essere prese in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione, in virtù del detto principio, in occasione della fissazione dei coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», ma possono essere prese in considerazione in un’altra fase del calcolo dell’ammenda, come ad esempio quando l’importo di base viene modulato in funzione di circostanze attenuanti e aggravanti, in forza dei punti 28 e 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. Siffatte differenze possono altresì trasparire dal valore delle vendite impiegato per calcolare l’importo di base dell’ammenda, dal momento che questo valore riflette, per ciascuna impresa partecipante, il peso della sua partecipazione all’infrazione in oggetto, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006, che consente di prendere come punto di partenza per il calcolo delle ammende un importo che rifletta la portata economica dell’infrazione e il peso dell’impresa in essa.

    (v. punti 58‑60)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 62, 63)

  8.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 69)

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