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Document 62013CJ0619
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017.
Mamoli Robinetteria SpA contro Commissione europea.
Impugnazione – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Programma di trattamento favorevole – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Limite massimo del 10% del fatturato – Esercizio della competenza estesa al merito.
Causa C-619/13 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017.
Mamoli Robinetteria SpA contro Commissione europea.
Impugnazione – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Programma di trattamento favorevole – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Limite massimo del 10% del fatturato – Esercizio della competenza estesa al merito.
Causa C-619/13 P.
Court reports – general
Causa C‑619/13 P
Mamoli Robinetteria SpA
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Intese – Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria – Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate – Programma di trattamento favorevole – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Limite massimo del 10% del fatturato – Esercizio della competenza estesa al merito»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017
Procedimento giurisdizionale–Deduzione di motivi nuovi in corso di causa–Presupposti–Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa–Insussistenza–Ampliamento di un motivo esistente–Assenza di ampliamento–Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 44, § 1, c), e 48, § 2]
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Motivo di impugnazione diretto contro una constatazione di fatto effettuata ad abundantiam–Motivo inoperante–Rigetto
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio–Motivo sprovvisto di precisione–Irricevibilità
[Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale–Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio–Irricevibilità
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2)
Concorrenza–Regole dell’Unione–Comunicazioni della Commissione sulla cooperazione e sull’immunità da ammende e sulla riduzione dei loro importi–Validità
(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Erronea valutazione dei fatti–Irricevibilità–Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori–Esclusione, salvo il caso di snaturamento–Sindacato giurisdizionale della Corte sull’osservanza dell’obbligo di motivazione
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Insufficienza di motivazione–Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita–Ammissibilità–Presupposti
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)
Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Importo massimo–Applicazione dell’importo massimo a tutte le imprese sanzionate che abbiano partecipato alla medesima infrazione–Violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento–Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)
Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Criteri–Gravità dell’infrazione–Elementi di valutazione
(Art. 101 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 22 e 25)
Concorrenza–Ammende–Importo–Determinazione–Sindacato giurisdizionale–Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito–Portata–Limite–Rispetto del principio di parità di trattamento–Considerazione delle differenze e delle circostanze proprie delle imprese interessate
(Art. 101, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13, 19‑22, 25, 28 e 29)
Impugnazione–Motivi d’impugnazione–Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione–Dispositivo fondato per altri motivi di diritto–Rigetto
(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Procedimento giurisdizionale–Mezzi istruttori–Audizione di testimoni–Potere discrezionale del Tribunale
V. il testo della decisione.
(v. punti 30‑35)
V. il testo della decisione.
(v. punti 37, 38)
V. il testo della decisione.
(v. punti 42, 50)
V. il testo della decisione.
(v. punti 43, 44, 62)
V. il testo della decisione.
(v. punti 51‑55)
V. il testo della decisione.
(v. punti 63‑65, 113)
V. il testo della decisione.
(v. punti 66‑69)
Il limite del 10% del fatturato previsto all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 mira a evitare che siano inflitte ammende che le imprese, date le loro dimensioni, quali determinate dal loro fatturato complessivo, ancorché in maniera approssimativa ed imperfetta, non saranno, prevedibilmente, in grado di saldare. Si tratta quindi di un limite, uniformemente applicabile a tutte le imprese ed articolato in funzione delle dimensioni di ciascuna di esse, diretto ad evitare ammende di un livello eccessivo e sproporzionato. Tale limite massimo ha quindi uno scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione.
Ne consegue che la fissazione, per tutte le imprese sanzionate che hanno partecipato a una stessa infrazione, delle ammende al 10% dei loro rispettivi fatturati, derivando dalla mera applicazione del limite massimo previsto all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, non può integrare una violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento.
(v. punti 83‑85)
Sebbene per valutare la gravità di un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 101 TFUE e, successivamente, fissare l’importo dell’ammenda da infliggere, sia possibile tenere conto, segnatamente, dell’estensione geografica di tale infrazione e del numero di sottogruppi di prodotti interessati dalla stessa, la circostanza che un’infrazione sia di portata geografica più ampia e riguardi un maggior numero di prodotti rispetto a un’altra non può, di per sé, necessariamente implicare che questa prima infrazione, considerata complessivamente, debba essere qualificata come più grave della seconda e come tale da giustificare, quindi, la fissazione di un moltiplicatore «importo supplementare» che sia superiore a quello utilizzato per il calcolo dell’ammenda che ha sanzionato la seconda infrazione.
(v. punto 101)
Il rispetto del principio della parità di trattamento si impone, in particolare, al Tribunale nell’esercizio della sua competenza estesa al merito nei confronti di una decisione della Commissione che infligge ammende. Infatti, l’esercizio di tale competenza non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato a un accordo o a una pratica concordata contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
La considerazione, per valutare la gravità di un’infrazione, di differenze tra le imprese che hanno partecipato a una stessa intesa, in particolare alla luce dell’estensione geografica delle loro rispettive partecipazioni, non deve necessariamente intervenire nella fissazione dei coefficienti «gravità dell’infrazione» e «importo supplementare», ma può intervenire in un’altra fase del calcolo dell’ammenda, come nell’ambito dell’adeguamento dell’importo di base in funzione di circostanze aggravanti e attenuanti, ai sensi dei punti 28 e 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003. Differenze siffatte possono anche trasparire attraverso il valore delle vendite utilizzato per calcolare l’importo di base dell’ammenda, in quanto tale valore riflette, per ciascuna impresa partecipante, l’importanza della sua partecipazione all’infrazione considerata, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006, che consente di assumere come base iniziale per il calcolo delle ammende un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione ed il peso dell’impresa nella medesima.
(v. punti 103‑105)
V. il testo della decisione.
(v. punti 107, 108)
V. il testo della decisione.
(v. punti 117‑120)