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Document 62013CJ0605

    Anbouba / Consiglio

    Causa C‑605/13 P

    Issam Anbouba

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana — Misure dirette contro persone ed entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime — Prova della fondatezza dell’iscrizione negli elenchi — Complesso di indizi»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 aprile 2015

    1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2011/273/PESC e regolamento n. 442/2011 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei dirigenti delle principali imprese di Siria – Insussistenza

      (Regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC)

    2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del sindacato giurisdizionale

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC)

    3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da una persona traente vantaggio dalle politiche del regime siriano colpita da una decisione di congelamento dei fondi – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un complesso di indizi – Ammissibilità – Presupposti

      (Regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC)

    4. Impugnazione – Motivi di impugnazione – Erronea valutazione, da parte del Tribunale, dell’applicazione di una presunzione di sostegno ad opera del Consiglio nell’ambito di una decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di una persona traente vantaggio dalle politiche del regime siriano – Conseguenze – Annullamento della sentenza impugnata – Insussistenza – Presupposto – Controllo svolto dal Tribunale in modo conforme a diritto quanto all’esistenza di una base fattuale sufficientemente solida a sostegno della decisione di congelamento dei fondi

      (Regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC)

    1.  Gli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, come modificata dalla decisione 2011/522, riguardano in particolare le persone e le entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime siriano o che lo sostengono, nonché le persone e le entità ad esse associate, mentre l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 442/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, come modificato dal regolamento n. 878/2011, riguarda in particolare le persone e le entità che ricevono benefici dal suddetto regime o che lo sostengono, nonché le persone e le entità ad esse associate.

      Né la decisione 2011/273, né il regolamento n. 442/2011 recano una definizione delle nozioni di «vantaggio» o di «beneficio» tratto dalle politiche del regime siriano, o di «sostegno» fornito a tale regime, né della nozione di «associazione» con le persone e le entità che traggono vantaggio dalle politiche o che ricevono benefici dal regime siriano o che sostengono tale regime. Gli atti suddetti non contengono neppure precisazioni riguardo alle modalità di prova di tali elementi.

      Di conseguenza, né la decisione 2011/273 né il regolamento n. 442/2011 istituiscono presunzioni di sostegno al regime siriano a carico dei dirigenti delle principali imprese in Siria.

      (v. punti 41‑43)

    2.  L’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere il nome di una persona nell’elenco di quelle sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti allegati nell’esposizione delle motivazioni che sottende la decisione suddetta, al fine di controllare se tali motivazioni, o almeno una di esse considerata di per sé sufficiente per supportare tale decisione, siano fondate. Nell’ambito della valutazione dell’importanza degli interessi in gioco, che fa parte del controllo della proporzionalità delle misure restrittive in questione, si può tenere conto del contesto nel quale si collocano tali misure, del fatto che era urgente adottare misure siffatte aventi lo scopo di far pressione sul regime siriano affinché cessasse la repressione violenta rivolta contro la popolazione, nonché della difficoltà di ottenere prove più precise in uno Stato in situazione di guerra civile retto da un regime di natura autoritaria.

      (v. punti 45, 46)

    3.  Tenuto conto della situazione in Siria, il Consiglio adempie all’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime combattuto.

      (v. punto 52)

    4.  Qualora il Tribunale abbia verificato la fondatezza dell’iscrizione di una persona negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive sulla base di un complesso di indizi riguardanti la situazione, le funzioni e le relazioni di tale persona nel contesto del regime siriano, i quali non sono stati confutati dall’interessato, il riferimento, nella sentenza impugnata, ad una presunzione di sostegno al suddetto regime, malgrado che gli atti impugnati dinanzi al Tribunale riguardanti misure restrittive a motivo della situazione in Siria non istituiscano una presunzione siffatta, non è idoneo a pregiudicare la legittimità di tale pronuncia, nella misura in cui risulti dalle constatazioni del Tribunale che quest’ultimo ha verificato in modo conforme a diritto l’esistenza di una base fattuale sufficientemente solida a sostegno dell’iscrizione della persona suddetta negli elenchi in questione.

      (v. punto 54)

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    Causa C‑605/13 P

    Issam Anbouba

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana — Misure dirette contro persone ed entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime — Prova della fondatezza dell’iscrizione negli elenchi — Complesso di indizi»

    Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 aprile 2015

    1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2011/273/PESC e regolamento n. 442/2011 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei dirigenti delle principali imprese di Siria – Insussistenza

      (Regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC)

    2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del sindacato giurisdizionale

      (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC)

    3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento proposto da una persona traente vantaggio dalle politiche del regime siriano colpita da una decisione di congelamento dei fondi – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un complesso di indizi – Ammissibilità – Presupposti

      (Regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC)

    4. Impugnazione – Motivi di impugnazione – Erronea valutazione, da parte del Tribunale, dell’applicazione di una presunzione di sostegno ad opera del Consiglio nell’ambito di una decisione di congelamento dei fondi adottata nei confronti di una persona traente vantaggio dalle politiche del regime siriano – Conseguenze – Annullamento della sentenza impugnata – Insussistenza – Presupposto – Controllo svolto dal Tribunale in modo conforme a diritto quanto all’esistenza di una base fattuale sufficientemente solida a sostegno della decisione di congelamento dei fondi

      (Regolamento del Consiglio n. 442/2011, come modificato dal regolamento n. 878/2011; decisione del Consiglio 2011/273/PESC, come modificata dalla decisione 2011/522/PESC)

    1.  Gli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, come modificata dalla decisione 2011/522, riguardano in particolare le persone e le entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime siriano o che lo sostengono, nonché le persone e le entità ad esse associate, mentre l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 442/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, come modificato dal regolamento n. 878/2011, riguarda in particolare le persone e le entità che ricevono benefici dal suddetto regime o che lo sostengono, nonché le persone e le entità ad esse associate.

      Né la decisione 2011/273, né il regolamento n. 442/2011 recano una definizione delle nozioni di «vantaggio» o di «beneficio» tratto dalle politiche del regime siriano, o di «sostegno» fornito a tale regime, né della nozione di «associazione» con le persone e le entità che traggono vantaggio dalle politiche o che ricevono benefici dal regime siriano o che sostengono tale regime. Gli atti suddetti non contengono neppure precisazioni riguardo alle modalità di prova di tali elementi.

      Di conseguenza, né la decisione 2011/273 né il regolamento n. 442/2011 istituiscono presunzioni di sostegno al regime siriano a carico dei dirigenti delle principali imprese in Siria.

      (v. punti 41‑43)

    2.  L’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere il nome di una persona nell’elenco di quelle sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti allegati nell’esposizione delle motivazioni che sottende la decisione suddetta, al fine di controllare se tali motivazioni, o almeno una di esse considerata di per sé sufficiente per supportare tale decisione, siano fondate. Nell’ambito della valutazione dell’importanza degli interessi in gioco, che fa parte del controllo della proporzionalità delle misure restrittive in questione, si può tenere conto del contesto nel quale si collocano tali misure, del fatto che era urgente adottare misure siffatte aventi lo scopo di far pressione sul regime siriano affinché cessasse la repressione violenta rivolta contro la popolazione, nonché della difficoltà di ottenere prove più precise in uno Stato in situazione di guerra civile retto da un regime di natura autoritaria.

      (v. punti 45, 46)

    3.  Tenuto conto della situazione in Siria, il Consiglio adempie all’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime combattuto.

      (v. punto 52)

    4.  Qualora il Tribunale abbia verificato la fondatezza dell’iscrizione di una persona negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive sulla base di un complesso di indizi riguardanti la situazione, le funzioni e le relazioni di tale persona nel contesto del regime siriano, i quali non sono stati confutati dall’interessato, il riferimento, nella sentenza impugnata, ad una presunzione di sostegno al suddetto regime, malgrado che gli atti impugnati dinanzi al Tribunale riguardanti misure restrittive a motivo della situazione in Siria non istituiscano una presunzione siffatta, non è idoneo a pregiudicare la legittimità di tale pronuncia, nella misura in cui risulti dalle constatazioni del Tribunale che quest’ultimo ha verificato in modo conforme a diritto l’esistenza di una base fattuale sufficientemente solida a sostegno dell’iscrizione della persona suddetta negli elenchi in questione.

      (v. punto 54)

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