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Document 62013CJ0597

    Total / Commissione

    Causa C‑597/13 P

    Total SA

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Infrazione commessa da una controllata posseduta al 100% da una controllante — Presunzione di influenza determinante esercitata dalla controllante sulla controllata — Responsabilità della controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata — Sentenza che riduce l’importo dell’ammenda inflitta alla controllata — Effetti sulla situazione giuridica della controllante»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015

    1. Impugnazione — Motivi di ricorso — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità

      (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

    2. Concorrenza — Ammende — Responsabilità solidale per il pagamento — Portata — Imputazione alla società controllante del comportamento illecito della sua controllata — Proposizione da parte della controllante e della controllata di ricorsi paralleli aventi il medesimo oggetto avverso la decisione che infligge loro un’ammenda — Riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla controllata — Controllante che deve, in linea di principio, beneficiare di una riduzione della responsabilità della sua controllata che le è stata imputata

      (Art. 81, § 1, CE)

    1.  In sede di impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di merito. Pertanto, la parte di un motivo che introduce, in sede di impugnazione, un argomento nuovo consistente nel constatare l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata dinanzi al giudice di merito, invece di contestare la fondatezza del suo ragionamento, è irricevibile.

      (v. punti 21, 22)

    2.  Nel caso in cui la responsabilità della controllante sia puramente derivata da quella della sua controllata e in cui nessun altro fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla controllante, la responsabilità di tale controllante non può eccedere quella della sua controllata.

      Pertanto, qualora una controllante e la sua controllata propongano ricorsi paralleli aventi il medesimo oggetto avverso una decisione della Commissione che imputa il comportamento illecito della controllata alla controllante e che infligge a dette società in solido un’ammenda, la controllante la cui responsabilità è interamente derivata da quella della sua controllata deve, in linea di principio, beneficiare di una riduzione della responsabilità della sua controllata che le è stata imputata.

      (v. punti 37‑39, 41)

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    Causa C‑597/13 P

    Total SA

    contro

    Commissione europea

    «Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Infrazione commessa da una controllata posseduta al 100% da una controllante — Presunzione di influenza determinante esercitata dalla controllante sulla controllata — Responsabilità della controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata — Sentenza che riduce l’importo dell’ammenda inflitta alla controllata — Effetti sulla situazione giuridica della controllante»

    Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015

    1. Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

      (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

    2. Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Portata – Imputazione alla società controllante del comportamento illecito della sua controllata – Proposizione da parte della controllante e della controllata di ricorsi paralleli aventi il medesimo oggetto avverso la decisione che infligge loro un’ammenda – Riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla controllata – Controllante che deve, in linea di principio, beneficiare di una riduzione della responsabilità della sua controllata che le è stata imputata

      (Art. 81, § 1, CE)

    1.  In sede di impugnazione, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio, alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di merito. Pertanto, la parte di un motivo che introduce, in sede di impugnazione, un argomento nuovo consistente nel constatare l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata dinanzi al giudice di merito, invece di contestare la fondatezza del suo ragionamento, è irricevibile.

      (v. punti 21, 22)

    2.  Nel caso in cui la responsabilità della controllante sia puramente derivata da quella della sua controllata e in cui nessun altro fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla controllante, la responsabilità di tale controllante non può eccedere quella della sua controllata.

      Pertanto, qualora una controllante e la sua controllata propongano ricorsi paralleli aventi il medesimo oggetto avverso una decisione della Commissione che imputa il comportamento illecito della controllata alla controllante e che infligge a dette società in solido un’ammenda, la controllante la cui responsabilità è interamente derivata da quella della sua controllata deve, in linea di principio, beneficiare di una riduzione della responsabilità della sua controllata che le è stata imputata.

      (v. punti 37‑39, 41)

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