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Document 62013CJ0595

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 dicembre 2015.
Staatssecretaris van Financiën contro Fiscale Eenheid X NV cs.
Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6 – Fondi comuni d’investimento – Nozione – Investimenti immobiliari – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Amministrazione effettiva di un immobile.
Causa C-595/13.

Court reports – general

Causa C‑595/13

Staatssecretaris van Financiën

contro

Fiscale Eenheid X NV cs

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6 — Fondi comuni d’investimento — Nozione — Investimenti immobiliari — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione — Amministrazione effettiva di un immobile»

Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 dicembre 2015

  1. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione di fondi comuni d’investimento — Nozione di fondi comuni d’investimento — Società di investimento costituite da investitori con il fine di investire in beni immobili — Inclusione — Presupposto — Assoggettamento di tali società a un regime di vigilanza statale

    [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 91/680, art. 13, parte B, lettera d), punto 6)]

  2. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Gestione dei fondi comuni d’investimento — Nozione — Amministrazione effettiva dei beni immobili di un fondo comune d’investimento — Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 77/388, come modificata dalla direttiva 91/680, art. 13, parte B, lettera d), punto 6)]

  1.  L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che società d’investimento, in cui è raccolto capitale ad opera di più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio riunito nelle società medesime al fine dell’acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di beni immobili per conseguirne un profitto, che perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distribuzione di un dividendo e di un vantaggio dovuto all’aumento del valore della loro partecipazione, possono essere considerate fondi comuni d’investimento, ai sensi di tale disposizione, a patto che lo Stato membro interessato abbia assoggettato tali società a una vigilanza statale specifica.

    A tale riguardo, quando fondi d’investimento sono soggetti a una vigilanza statale specifica simile, a prescindere dal fatto che siano composti da valori mobiliari o da beni immobili, le suddette forme d’investimento si pongono in concorrenza diretta. In entrambi i casi l’unico aspetto di rilievo per l’investitore sono gli interessi che detti investimenti gli fruttano. Orbene, il principio di neutralità fiscale osta a che prestazioni di servizi analoghe, che si trovino quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto.

    (v. punti 63, 64, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, come modificata dalla direttiva 91/680, deve essere interpretato nel senso che la nozione di gestione contenuta in tale disposizione non riguarda l’amministrazione effettiva dei beni immobili di un fondo comune d’investimento.

    A tale riguardo, l’attività specifica di un fondo comune d’investimento consiste nell’investimento collettivo dei capitali raccolti. Pertanto, dal momento che gli attivi di un fondo siffatto consistono in beni immobili, la sua attività specifica comprende, da un lato, attività relative alla scelta, all’acquisto e alla vendita dei beni immobili e, dall’altro, compiti amministrativi e di contabilità. Per contro, l’amministrazione effettiva dei beni immobili non attiene specificamente all’amministrazione di un fondo comune d’investimento, in quanto va al di là delle diverse attività connesse all’investimento collettivo dei capitali raccolti. Poiché l’amministrazione effettiva dei beni immobili mira a preservare e ad accrescere il patrimonio investito, il suo obiettivo non attiene specificamente all’attività di un fondo comune d’investimento, ma riguarda ogni tipo d’investimento.

    (v. punti da 77 a 79, dispositivo 2)

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