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Document 62013CJ0594

«go fair» Zeitarbeit

Causa C‑594/13

«go fair» Zeitarbeit OHG

contro

Finanzamt Hamburg-Altona

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) — Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale — Nozione di “organismi riconosciuti come aventi carattere sociale” — Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato — Messa a disposizione di personale infermieristico qualificato — Esclusione dall’esenzione»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 marzo 2015

  1. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale ed effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Potere discrezionale delle autorità nazionali quanto al riconoscimento del carattere sociale – Controllo da parte dei giudici nazionali – Limiti

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, g)]

  2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale – Organismi riconosciuti come aventi carattere sociale – Nozione – Personale infermieristico munito di diploma di Stato che fornisce i propri servizi direttamente a persone bisognose di cure – Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato che mette detto personale a disposizione degli istituti di cura riconosciuti – Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, g)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 18‑20)

  2.  L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che né il personale infermieristico, munito di diploma di Stato, che fornisce i propri servizi direttamente a persone bisognose di cure, né una società di somministrazione di lavoro a tempo determinato che mette tale personale a disposizione degli istituti riconosciuti come aventi carattere sociale, rientrano nella nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale» contenuta in tale disposizione.

    Infatti, sebbene la nozione di «organismo» contenuta nella suddetta disposizione sia sufficientemente ampia per includere enti privati che perseguono scopi di lucro, è giocoforza constatare che la messa a disposizione di lavoratori non costituisce, in quanto tale, una prestazione di servizi di interesse pubblico effettuata nel settore sociale.

    (v. punti 27‑29 e dispositivo)

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Causa C‑594/13

«go fair» Zeitarbeit OHG

contro

Finanzamt Hamburg-Altona

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)

«Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) — Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale — Nozione di “organismi riconosciuti come aventi carattere sociale” — Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato — Messa a disposizione di personale infermieristico qualificato — Esclusione dall’esenzione»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 marzo 2015

  1. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale ed effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Potere discrezionale delle autorità nazionali quanto al riconoscimento del carattere sociale — Controllo da parte dei giudici nazionali — Limiti

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, g)]

  2. Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale — Organismi riconosciuti come aventi carattere sociale — Nozione — Personale infermieristico munito di diploma di Stato che fornisce i propri servizi direttamente a persone bisognose di cure — Società di somministrazione di lavoro a tempo determinato che mette detto personale a disposizione degli istituti di cura riconosciuti — Esclusione

    [Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 132, § 1, g)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 18‑20)

  2.  L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che né il personale infermieristico, munito di diploma di Stato, che fornisce i propri servizi direttamente a persone bisognose di cure, né una società di somministrazione di lavoro a tempo determinato che mette tale personale a disposizione degli istituti riconosciuti come aventi carattere sociale, rientrano nella nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale» contenuta in tale disposizione.

    Infatti, sebbene la nozione di «organismo» contenuta nella suddetta disposizione sia sufficientemente ampia per includere enti privati che perseguono scopi di lucro, è giocoforza constatare che la messa a disposizione di lavoratori non costituisce, in quanto tale, una prestazione di servizi di interesse pubblico effettuata nel settore sociale.

    (v. punti 27‑29 e dispositivo)

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