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Document 62013CJ0569

    Bricmate

    Causa C‑569/13

    Bricmate AB

    contro

    Tullverket

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dal förvaltningsrätten i Malmö)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina — Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 — Validità — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, 17, 20, paragrafo 1 — Accertamento del pregiudizio e del nesso di causalità — Errori di fatto ed errori manifesti di valutazione — Obbligo di diligenza — Esame degli elementi trasmessi da un importatore incluso nel campione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015

    1. Procedimento giurisdizionale — Fase orale — Riapertura — Presupposti

      (Art. 252, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

    2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti

      (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 1, 2, 3 e 6)

    3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Pregiudizio — Fattori da prendere in considerazione — Valutazione globale

      (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 2, 3, 5 e 6)

    4. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Inchiesta — Obbligo di diligenza delle istituzioni — Portata — Obbligo di valutare d’ufficio l’incidenza di un’inesattezza materiale sull’accertamento del pregiudizio — Omissione dell’esame diligente che non rimette in discussione l’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio

      (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 2, 3, 5 e 6)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 39‑41)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 46)

    3.  L’esame obiettivo dell’accertamento di un pregiudizio subìto dall’industria dell’Unione, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, deve vertere, da un lato, sul volume delle importazioni oggetto di dumping e sugli effetti di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione nonché, dall’altro, sull’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. In tal senso, per quanto riguarda l’accertamento di detto volume o dei menzionati prezzi, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1225/2009 prevede i fattori da prendere in considerazione durante il menzionato esame, pur precisando che uno o più fattori non possono fornire, di per sé, un orientamento decisivo. Ciò vale anche per quanto riguarda l’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione. Dall’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento risulta infatti che spetta alle istituzioni dell’Unione valutare tutti i fattori e gli indici economici rilevanti che influiscono sulla situazione di detta industria, dal momento che uno o più fattori non forniscono necessariamente un orientamento decisivo. Tale disposizione attribuisce dunque a dette istituzioni un potere discrezionale nell’esame e nella valutazione dei diversi indici. Infine, per quanto concerne il nesso di causalità, conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, di detto regolamento, le istituzioni dell’Unione devono dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 di detto articolo hanno sull’industria dell’Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 di quest’ultimo e che questa incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

      (v. punti 52‑55)

    4.  Quando, nell’ambito di un’inchiesta antidumping, una delle parti informa la Commissione dell’inesattezza dei dati di Eurostat relativi ai prezzi e ai volumi delle importazioni, incombe alla Commissione valutare d’ufficio l’incidenza dell’inesattezza in parola sull’accertamento del pregiudizio. In proposito, tale istituzione non può limitarsi a inviare un’unica richiesta di informazioni ai servizi di Eurostat e ad attendere la reazione delle autorità nazionali interessate. Spetta al contrario alla Commissione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, fornire elementi di prova positivi e svolgere un esame obiettivo dei dati relativi ai prezzi delle importazioni in di cui trattasi. Infatti, la mancata risposta dei suddetti servizi o la comunicazione di risposte inconcludenti non dispensano affatto la Commissione dall’effettuare tale valutazione. Pertanto, in assenza di una verifica della fondatezza dell’asserita inesattezza prima dell’adozione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, non si può considerare che le istituzioni dell’Unione abbiano esaminato con la dovuta diligenza gli elementi risultati dai dati contenuti nelle statistiche di Eurostat.

      Tuttavia, poiché sulla base dei dati corretti le tendenze degli indicatori corretti ai fini dell’accertamento del pregiudizio subìto dall’industria dell’Unione e del nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio rimangono globalmente le stesse, il mancato esame diligente dei dati relativi ai prezzi e ai volumi delle importazioni non è in grado di rimettere in discussione le conclusioni alle quali sono pervenute le istituzioni dell’Unione.

      (v. punti 67‑69)

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    Causa C‑569/13

    Bricmate AB

    contro

    Tullverket

    (domanda di pronuncia pregiudiziale

    proposta dal förvaltningsrätten i Malmö)

    «Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Cina — Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 — Validità — Regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, 17, 20, paragrafo 1 — Accertamento del pregiudizio e del nesso di causalità — Errori di fatto ed errori manifesti di valutazione — Obbligo di diligenza — Esame degli elementi trasmessi da un importatore incluso nel campione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa»

    Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015

    1. Procedimento giurisdizionale – Fase orale – Riapertura – Presupposti

      (Art. 252, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 83)

    2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

      (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 1, 2, 3 e 6)

    3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Valutazione globale

      (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 2, 3, 5 e 6)

    4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Obbligo di diligenza delle istituzioni – Portata – Obbligo di valutare d’ufficio l’incidenza di un’inesattezza materiale sull’accertamento del pregiudizio – Omissione dell’esame diligente che non rimette in discussione l’accertamento dell’esistenza di un pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio

      (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 3, § 2, 3, 5 e 6)

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 39‑41)

    2.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 46)

    3.  L’esame obiettivo dell’accertamento di un pregiudizio subìto dall’industria dell’Unione, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, deve vertere, da un lato, sul volume delle importazioni oggetto di dumping e sugli effetti di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione nonché, dall’altro, sull’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. In tal senso, per quanto riguarda l’accertamento di detto volume o dei menzionati prezzi, l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1225/2009 prevede i fattori da prendere in considerazione durante il menzionato esame, pur precisando che uno o più fattori non possono fornire, di per sé, un orientamento decisivo. Ciò vale anche per quanto riguarda l’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione. Dall’articolo 3, paragrafo 5, di tale regolamento risulta infatti che spetta alle istituzioni dell’Unione valutare tutti i fattori e gli indici economici rilevanti che influiscono sulla situazione di detta industria, dal momento che uno o più fattori non forniscono necessariamente un orientamento decisivo. Tale disposizione attribuisce dunque a dette istituzioni un potere discrezionale nell’esame e nella valutazione dei diversi indici. Infine, per quanto concerne il nesso di causalità, conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, di detto regolamento, le istituzioni dell’Unione devono dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 di detto articolo hanno sull’industria dell’Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 di quest’ultimo e che questa incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

      (v. punti 52‑55)

    4.  Quando, nell’ambito di un’inchiesta antidumping, una delle parti informa la Commissione dell’inesattezza dei dati di Eurostat relativi ai prezzi e ai volumi delle importazioni, incombe alla Commissione valutare d’ufficio l’incidenza dell’inesattezza in parola sull’accertamento del pregiudizio. In proposito, tale istituzione non può limitarsi a inviare un’unica richiesta di informazioni ai servizi di Eurostat e ad attendere la reazione delle autorità nazionali interessate. Spetta al contrario alla Commissione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, fornire elementi di prova positivi e svolgere un esame obiettivo dei dati relativi ai prezzi delle importazioni in di cui trattasi. Infatti, la mancata risposta dei suddetti servizi o la comunicazione di risposte inconcludenti non dispensano affatto la Commissione dall’effettuare tale valutazione. Pertanto, in assenza di una verifica della fondatezza dell’asserita inesattezza prima dell’adozione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, non si può considerare che le istituzioni dell’Unione abbiano esaminato con la dovuta diligenza gli elementi risultati dai dati contenuti nelle statistiche di Eurostat.

      Tuttavia, poiché sulla base dei dati corretti le tendenze degli indicatori corretti ai fini dell’accertamento del pregiudizio subìto dall’industria dell’Unione e del nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio rimangono globalmente le stesse, il mancato esame diligente dei dati relativi ai prezzi e ai volumi delle importazioni non è in grado di rimettere in discussione le conclusioni alle quali sono pervenute le istituzioni dell’Unione.

      (v. punti 67‑69)

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