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Document 62013CJ0560

    Wagner-Raith

    Causa C‑560/13

    Finanzamt Ulm

    contro

    Ingeborg Wagner-Raith

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

    Bundesfinanzhof)

    «Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Deroga — Movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari — Normativa nazionale che prevede la tassazione forfettaria dei redditi da capitali derivanti da partecipazioni in fondi d’investimento esteri — Fondi neri»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 maggio 2015

    1. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti — Liberalizzazione dei movimenti di capitali — Direttiva 88/361 — Ambito di applicazione — Riscossione di dividendi di un organismo di investimento collettivo — Inclusione

      (Direttiva del Consiglio 88/361, allegato I)

    2. Libera prestazione dei servizi — Libera circolazione dei capitali — Disposizioni del Trattato — Esame di un provvedimento nazionale che si ricollega a queste due libertà fondamentali — Criteri di determinazione delle norme applicabili

      (Artt. 56 TFUE, 63 TFUE e 64, § 1, TFUE)

    3. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti — Restrizioni ai movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi — Restrizioni ai movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari — Nozione — Normativa nazionale che prevede la tassazione forfettaria dei redditi da capitali derivanti da partecipazioni in fondi d’investimento esteri — Inclusione

      (Art. 64 TFUE)

    1.  La riscossione di dividendi di un organismo di investimento collettivo, benché essa non sia menzionata in modo esplicito come «movimento di capitali» nella nomenclatura che costituisce l’allegato I della direttiva 88/361 per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato, può essere ricollegata all’acquisto da parte di residenti di quote, trattate o meno in Borsa, di organismi esteri e, quindi, è indissolubilmente connessa a un movimento di capitali.

      Di conseguenza, una normativa nazionale che disciplina la tassazione dei redditi degli investitori che detengono partecipazioni in organismi di investimento collettivo e che prevede modalità di tassazione diverse in funzione del rispetto, da parte del fondo d’investimento estero interessato, delle disposizioni nazionali costituisce una misura vertente su movimenti di capitali ai sensi della predetta nomenclatura.

      (v. punti 25, 26)

    2.  Risulta dalla formulazione degli articoli 56 TFUE e 63 TFUE, nonché dalla loro collocazione in due diversi capi del titolo IV del Trattato, che, pur essendo strettamente collegate, tali disposizioni sono destinate a disciplinare situazioni diverse e che hanno ciascuna un ambito di applicazione diverso. Per determinare se una normativa nazionale rientra nell’una o nell’altra libertà fondamentale garantita dal Trattato, occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa in questione.

      Una normativa nazionale il cui oggetto verta principalmente sulla prestazione di servizi finanziari rientra nelle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi, anche quando può comportare o implicare movimenti di capitali.

      Per contro, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE le misure nazionali il cui oggetto verta almeno principalmente sui movimenti di capitali.

      Date tali circostanze, il criterio determinante per l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE verte sul nesso causale esistente tra i movimenti di capitali e la prestazione di servizi finanziari e non sull’ambito di applicazione personale della misura nazionale controversa o sul suo rapporto con il prestatore, piuttosto che con il destinatario, di tali servizi.

      (v. punti 30‑32, 34, 39)

    3.  L’articolo 64 TFUE dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che prevede una tassazione forfettaria dei redditi dei titolari di quote di un fondo d’investimento estero, allorché quest’ultimo non soddisfi taluni obblighi previsti dalla legge, costituisce una misura vertente su movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari ai sensi di tale articolo.

      (v. punto 48 e dispositivo)

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    Causa C‑560/13

    Finanzamt Ulm

    contro

    Ingeborg Wagner-Raith

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal

    Bundesfinanzhof)

    «Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Deroga — Movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari — Normativa nazionale che prevede la tassazione forfettaria dei redditi da capitali derivanti da partecipazioni in fondi d’investimento esteri — Fondi neri»

    Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 maggio 2015

    1. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Liberalizzazione dei movimenti di capitali – Direttiva 88/361 – Ambito di applicazione – Riscossione di dividendi di un organismo di investimento collettivo – Inclusione

      (Direttiva del Consiglio 88/361, allegato I)

    2. Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Disposizioni del Trattato – Esame di un provvedimento nazionale che si ricollega a queste due libertà fondamentali – Criteri di determinazione delle norme applicabili

      (Artt. 56 TFUE, 63 TFUE e 64, § 1, TFUE)

    3. Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni ai movimenti di capitali diretti a paesi terzi o in provenienza da essi – Restrizioni ai movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari – Nozione – Normativa nazionale che prevede la tassazione forfettaria dei redditi da capitali derivanti da partecipazioni in fondi d’investimento esteri – Inclusione

      (Art. 64 TFUE)

    1.  La riscossione di dividendi di un organismo di investimento collettivo, benché essa non sia menzionata in modo esplicito come «movimento di capitali» nella nomenclatura che costituisce l’allegato I della direttiva 88/361 per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato, può essere ricollegata all’acquisto da parte di residenti di quote, trattate o meno in Borsa, di organismi esteri e, quindi, è indissolubilmente connessa a un movimento di capitali.

      Di conseguenza, una normativa nazionale che disciplina la tassazione dei redditi degli investitori che detengono partecipazioni in organismi di investimento collettivo e che prevede modalità di tassazione diverse in funzione del rispetto, da parte del fondo d’investimento estero interessato, delle disposizioni nazionali costituisce una misura vertente su movimenti di capitali ai sensi della predetta nomenclatura.

      (v. punti 25, 26)

    2.  Risulta dalla formulazione degli articoli 56 TFUE e 63 TFUE, nonché dalla loro collocazione in due diversi capi del titolo IV del Trattato, che, pur essendo strettamente collegate, tali disposizioni sono destinate a disciplinare situazioni diverse e che hanno ciascuna un ambito di applicazione diverso. Per determinare se una normativa nazionale rientra nell’una o nell’altra libertà fondamentale garantita dal Trattato, occorre prendere in considerazione l’oggetto della normativa in questione.

      Una normativa nazionale il cui oggetto verta principalmente sulla prestazione di servizi finanziari rientra nelle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi, anche quando può comportare o implicare movimenti di capitali.

      Per contro, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE le misure nazionali il cui oggetto verta almeno principalmente sui movimenti di capitali.

      Date tali circostanze, il criterio determinante per l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE verte sul nesso causale esistente tra i movimenti di capitali e la prestazione di servizi finanziari e non sull’ambito di applicazione personale della misura nazionale controversa o sul suo rapporto con il prestatore, piuttosto che con il destinatario, di tali servizi.

      (v. punti 30‑32, 34, 39)

    3.  L’articolo 64 TFUE dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che prevede una tassazione forfettaria dei redditi dei titolari di quote di un fondo d’investimento estero, allorché quest’ultimo non soddisfi taluni obblighi previsti dalla legge, costituisce una misura vertente su movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari ai sensi di tale articolo.

      (v. punto 48 e dispositivo)

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